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Allegato A
Seduta n. 208 del 20/9/2007
INTERPELLANZE URGENTI
(Sezione 1 - Iniziative volte a monitorare la gestione dell'istituto dell'affido temporaneo da parte delle amministrazioni comunali)
A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le politiche per la famiglia, per sapere - premesso che:
in data 1o settembre 2007 i carabinieri del comando provinciale di Forlì hanno arrestato un uomo di trentacinque anni, single, con l'accusa di violenza sessuale ai danni di minore. La vittima è un bambino di cinque anni assegnato in affido temporaneo all'uomo dai servizi sociali del comune di Forlì;
da quanto trapela dalle indiscrezioni sulle indagini condotte dalle forze dell'ordine, pubblicate dagli organi di stampa, l'uomo al quale era stato affidato temporaneamente il minore era affetto da gravi turbe psichiche e parafilie ed era già stato segnalato ai carabinieri per molestia sessuale ai danni di un giovane disabile;
dalle notizie riportate dagli organi di stampa si deduce chiaramente che le indagini sono volte anche ad accertare eventuali responsabilità dei servizi sociali incaricati dall'amministrazione comunale di gestire le procedure nell'assegnazione degli affidi temporanei;
da un primo esame investigativo condotto dall'Arma dei carabinieri, dopo la perquisizione degli uffici comunali e della sede dei servizi sociali, sita in via Corbelli (Forlì), sono emerse le prime certezze che hanno messo in evidenza come il sistema degli affidi temporanei fosse condotto con una incomprensibile superficialità. Nel caso in questione l'uomo, arrestato per reato di pedofilia, era riuscito ad ottenere l'affido temporaneo compilando un semplice questionario;
le indagini hanno portato alla luce ulteriori inquietanti falle nelle procedure di assegnazione di affido temporaneo da parte dell'amministrazione comunale. Infatti, nel comune di Forlì, il regime di affido temporaneo non riguardava in teoria un ristretto target di famiglie ma si trattava nella sostanza di una specie di baby-sitteraggio con soldi pubblici che il comune attraverso le cooperative sociali appaltatrici, offriva a madri e padri con impegni di lavoro e senza la possibilità di seguire i figli nel periodo estivo;
l'istituto dell'affido temporaneo dei minori disciplinato dalla legge 184 del 1983 modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001 «diritto del minore ad una famiglia» ha come funzione quella di assicurare al minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo , un altro ambiente che gli possa assicurare con modalità familiari, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione;
la caratteristica essenziale di questo istituto, come espressamente sottolinea l'articolo 2 della legge n. 149 del 2001, è dunque la temporaneità al fine di «agevolare i rapporti tra il minore e i genitori e favorirne l'inserimento nella famiglia di origine». L'ordinamento giuridico non esplicita il concetto di temporaneità non fissando
l'entità di tempo cui bisogna far riferimento. È ovvio che un interpretazione ragionevole della norma fa presupporre che le motivazioni per l'affido debbono riguardare esclusivamente casi di straordinaria necessità;
i servizi sociali, prima di procedere all'assegnazione dell'affido temporaneo, devono individuare la sussistenza di una situazione di estrema difficoltà che legittima e rende necessario il trasferimento del minore in un altro ambiente familiare;
l'articolo 2 della legge sul diritto del minore ad una famiglia fa un elenco secondo un evidente ordine di preferenza dei soggetti che possono essere utilizzati nell'affido familiare. Il soggetto privilegiato è la famiglia con preferenza per quelle con figli minori, stante una più facile prospettiva di socializzazione e di inserimento fra coetanei per il fanciullo che proviene da una famiglia in difficoltà. Vengono, poi, le famiglie senza figli minori, successivamente e secondo l'ordine di preferenza, una persona singola;
il contenuto del provvedimento disposto dal servizio locale: deve essere motivato (deve cioè esplicitare le ragioni che rendono necessario tale riferimento tenendo presente la situazione del minore e della sua famiglia di origine, nonché le caratteristiche dell'affidatario prescelto);
l'affidamento familiare è, dunque, al tempo stesso un affidamento sia alla famiglia affidataria, sia ai servizi che operano attivamente al fine di riuscire a realizzare un compiuto recupero della famiglia di origine. L'obiettivo fondamentale di questo istituto è infatti quello di preparare e realizzare il reinserimento del minore nella sua famiglia di origine -:
se il Ministro interpellato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali provvedimenti intenda adottare per monitorare la gestione dell'istituto dell'affido temporaneo da parte delle amministrazioni comunali al fine di evidenziarne tempestivamente distorsioni e anomalie e garantire, conseguentemente, il diligente rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
(2-00726)«Pini, Maroni».