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Allegato B
Seduta n. 208 del 20/9/2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la Banca d'Italia ha deciso di ristrutturare i suoi uffici territoriali con la previsione, tra l'altro, di chiudere ben trentatré filiali;
tra le trentatré filiali ci sono anche quelle delle province di Rieti, Terni e Frosinone che rappresentano geograficamente la fascia centrale tra le regioni dell'Umbria, del Lazio e dell'Abruzzo;
la postazione più vicina per gli operatori reatini e per i ventuno dipendenti è quella dell'Aquila che dista ben sessanta chilometri di strada tortuosa e che comunque fa parte di altra regione;
per raggiungere Roma (dal capoluogo reatino dista più di novanta chilometri) non vi sono collegamenti rapidi ed efficienti;
l'inevitabile trasferimento di ventuno dipendenti con relative famiglie rappresenta un ulteriore colpo alla già precaria situazione economica ed occupazionale-:
se non ritenga opportuno - ferma restando l'autonomia della Banca d'Italia - di intervenire sul Governatore della Banca d'Italia per richiamare la sua attenzione sulla particolare situazione della provincia di Rieti allo scopo di chiedere almeno l'istituzione di una Unità dedicata alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria o di
una succursale specializzata nel trattamento del contante, organismi questi previsti nel nuovo piano organizzativo.
(2-00735)«Rositani».
Interrogazioni a risposta scritta:
ZACCHERA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nell'anno 1992 e seguenti è stata creata ed ha poi preso corpo la provincia del Verbano Cusio Ossola, staccandola da quella di Novara. Conseguentemente sono stati istituiti o ripartiti i diversi servizi dello Stato già presenti sul territorio;
in particolare l'UTF (Ufficio tecnico di Finanza) era composto per l'allora intera provincia di Novara da un contingente di una ventina di unità che in gran parte però, per i fini di istituto, già gravitavano come attività prevalenti di lavoro nell'attuale territorio del VCO;
le attività di controllo svolte dall'UTF si contraddistinguono infatti nel controllo delle centraline e dei contatori elettrici, nella verifica per le licenze di produzione di alcolici, il controllo sulle forniture di gasolio agevolato eccetera;
in questi anni, però, quando si è istituito a Domodossola l'Ufficio Unico per le Dogane relativo al VCO, si è constatato come solo 2 dipendenti dell'ex ufficio UTF di Novara siano stati effettivamente trasferiti, mentre - nonostante l'evidente riduzione del lavoro - circa 20 addetti sono rimasti aggregati alla sede di Novara;
numerose sono state in questi anni le segnalazioni da parte sindacale per questa sproporzione di personale che, nonostante la buona volontà di alcuni dipendenti dell'Ufficio dogane che si sono assunti questo onere, è del tutto insufficiente a sostenere il lavoro richiesto;
è pertanto evidente che i controlli richiesti all'ufficio e le verifiche possono assumere una cadenza limitata, in ciò potenzialmente creando anche un danno verso l'Erario -:
perché non si sia proceduto ad una più equilibrata distribuzione del personale già esistente e che cosa si intenda fare per permettere agli uffici del VCO di poter disporre di un numero di personale adeguato alle necessità ricordando che questa provincia confina con la Svizzera attraverso tre valichi di frontiera, ma anche con la stazione ferroviaria internazionale di Domodossola dove il numero degli autotreni in transito via Iselle si è moltiplicato in questi ultimi anni, anche perché la Svizzera ha parzialmente imposto il loro carico via ferrovia nell'attraversamento da Basilea al Sempione e quindi i camion devono essere sdoganati allo scalo di Domo 2, ciò infatti comporta molto lavoro per la dogana ossolana e ben poche risorse disponibili per le mansioni affidate all'ex ufficio UTF.
(4-04877)
BRUSCO e FERRIGNO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
il 25 ottobre 2005, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha disposto l'avvio di una procedura selettiva per l'assunzione di 1.500 funzionari (terza area funzionale - fascia retributiva F1), con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi (progetto «Iride»). Le prime assunzioni sono avvenute il 22 giugno 2006, data dalla quale sono entrate in vigore le relative graduatorie di merito;
la legge finanziaria per l'anno 2007 ha prorogato il termine di scadenza delle graduatorie al 31 dicembre 2008 superando il termine di validità originariamente previsto in 18 mesi;
il comma 530 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha disposto che, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria, una parte delle nuove assunzioni
di personale dell'amministrazione economico-finanziaria venga destinata alle Agenzie fiscali, utilizzando «graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate»;
l'Ufficio centrale di Roma dell'Agenzia delle entrate ha espresso la volontà di indire un nuovo bando di concorso che provocherebbe, se confermato, la decadenza della graduatoria attualmente valida e in scadenza tra circa venti mesi;
ad avviso degli interroganti tale scelta si pone, tra l'altro, in evidente contrasto con la citata disposizione della legge finanziaria, e confligge con le regole di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza che debbono informare l'attività della pubblica amministrazione, anche nella considerazione dei costi e dei tempi necessari per lo svolgimento di un nuovo concorso;
se non ritenga opportuno adottare provvedimenti urgenti volti a prevedere che l'Agenzia delle entrate proceda allo scorrimento delle graduatorie valide in base alla legge finanziaria per il 2007 sino al 31 dicembre 2008 con conseguente assunzione degli idonei del concorso bandito nel 2005, anziché porre in essere una nuova procedura di concorso;
se non ritenga opportuno inoltre provvedere affinché altre amministrazioni pubbliche (quali Agenzia delle dogane, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio e Inail), per professionalità compatibili con quelle relative ai concorsi in oggetto, attingano alle graduatorie degli idonei nei concorsi già espletati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(4-04892)
PAOLO RUSSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il signor M. N., nato a Nola il 10 giugno 1970 affetto da sindrome di Pickwick è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento (codice 04 - 100 per cento) con decreto n. 1599 del 2005 della II Commissione del Distretto 73 ASL Napoli 4, riconoscimento confermato dalla Commissione medica provinciale di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze (pratica 004934/1 dell'11 gennaio 2007);
di conseguenza il predetto risulta titolare di un assegno mensile di euro 243,00 che corrisponde all'importo che viene riconosciuto anche a chi risulta invalido al 75 per cento, il quale invece può ancora in qualche modo lavorare;
allo stesso signor Marotta, comunque, nonostante l'invalidità al 100 per cento e la conseguente inabilità al lavoro è preclusa la possibilità di percepire sia gli assegni familiari sia l'indennità di accompagnamento poichè per il tipo di malattia risulta che possa compiere «gli atti quotidiani della vita» -:
se non ritenga opportuno intervenire per modificare la normativa di riferimento in modo da differenziare l'assegno di invalidità in progressione col livello d'invalidità e d'inabilità e riconoscere gli assegni familiari a chi è inabile al 100 per cento;
quali ulteriori provvedimenti intenda adottare, nello specifico, per consentire ai soggetti affetti da sindrome di Pickwick e che risultano invalidi al 100 per cento di beneficiare anche dell'indennità di accompagnamento.
(4-04906)
PILI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche europee. - Per sapere - premesso che:
la regione Sardegna attraverso l'utilizzo di fondi comunitari ha finanziato una campagna di pubblicità istituzionale;
si richiamano, a fini di maggior chiarezza e completezza, le norme europee in materia di fondi comunitari, e in particolare:
il regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
il regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
il regolamento (CE) n. 1105/2003 del Consiglio del 26 maggio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
il regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali;
il regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
il regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1681/1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, il cui articolo 1-bis dispone: «ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) "irregolarità": qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall'azione o dall'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle comunità europee attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita»;
si richiamano altresì:
le disposizioni relative alla gestione dei fondi europei;
il regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, in particolare l'articolo 34, paragrafo 3; l'approvazione del por Sardegna intervenuta con decisione C (2004) 5191 e successive modifiche;
le norme nazionali ed europee relative alla concorrenza e le disposizioni del Trattato CE;
il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato;
il potere di monitoraggio e controllo del Ministero dell'economia relativamente ai fondi comunitari;
la campagna di pubblicità istituzionale è cofinanziata dal Fesr nell'ambito del por Sardegna 2000-2006, misura 4.5 - «potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna», linea d'azione 4.5.d «promozione del prodotto turistico Sardegna» - Assessorato del turismo, artigianato e commercio: upb (unità previsionale di base) S07.027 capitolo 07055, euro 5.460.000 (conto residui), euro 4.677.000 (conto competenze), fondi por; capitolo 07056 euro 825.000 (conto competenze), euro 964.000 (conto residui), fondi regionali por; upb S07.020 capitolo 07047 euro 2.000.000;
la regione Sardegna ha bandito apposita gara per l'affidamento di un servizio di pubblicità istituzionale che prevede: appalto del servizio di progettazione e realizzazione di una campagna promozionale della Sardegna e della realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario e in particolare:
a) creazione dello slogan identificativo della campagna;
b) realizzazione di una campagna pubblicitaria televisiva e radiofonica, con ideazione e produzione dei relativi spot televisivi e radiofonici;
c) ideazione, realizzazione ed inserzione sulla stampa più quotata in ambito locale di uno o più messaggi aventi ad oggetto l'immagine della Sardegna e le differenti tipologie di prodotto della sua offerta turistica;
d) progettazione di una strategia sul web;
e) ideazione, realizzazione e affissione di cartelli pubblicitari, opuscoli, brochure, guide, eccetera;
per la gara si prevede un importo a base d'asta e importo contrattuale di euro 18.700.000, Iva esclusa, per 1 anno, con facoltà di rinnovo della regione alle medesime condizioni o a condizioni migliorative, per ulteriori 2 anni, per ulteriori euro 18.700.000,00 Iva esclusa per ciascun anno - complessivi euro 56.100.000,00 Iva esclusa;
nell'ambito della stessa gara un concorrente, la società Saatchi&Saatchi, indicava due giorni prima della presentazione delle offerte il nome della società subappaltatrice del 30 per cento dello stesso servizio;
nel capitolato d'appalto era previsto: «dichiarazione di subappalto: nel caso di ricorso al subappalto - come meglio regolamentato al successivo articolo 19 - deve essere anche fornita l'indicazione delle parti dell'offerta che, in caso di aggiudicazione, si intende subappaltare a terzi fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo contrattuale; nel caso di r.t.i. non formalmente costituito, tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppande»;
la società subappaltatrice preindicata risultava essere il consorzio media factory composto da soggetti quasi tutti già in rapporti con la società Tiscali e allo stesso consorzio veniva affidata l'esecuzione delle seguenti attività per un importo non superiore al 30 per cento dell'appalto stesso: ideazione, management editoriale, produzione e distribuzione del canale tematico multipiattaforma denominato Sardegna multichannel, come da dettagliato progetto allegato contenuto nell'offerta tecnica da pagina 119 a pagina 148;
in modo secondo l'interrogante del tutto anomalo nella gara era stato indicato da parte della società Saatchi il nome del consorzio subappaltante (Sardegna media factory) quando invece la norma prevedeva la sola indicazione della volontà subappaltatrice e l'entità stessa del subappalto e le relative prestazioni così enunciate: Sardegna multichannel; un canale televisivo; un canale satellitare; un canale digitale; un iptv internet provider tv; tv mobile ovvero i videotelefoni; una multipiattaforma di contenuti on demand;
la commissione di gara, nella seduta del 21 novembre 2006, ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto al rti Saatchi&Saatchi srl - Equinox srl, e conseguentemente alla subappaltante consorzio media factory;
in data 28 dicembre 2006 è stata istituita presso il Consiglio regionale della Sardegna la «Commissione d'inchiesta sull'affidamento della campagna pubblicitaria e istituzionale della regione» incaricata di accertare lo svolgimento dell'iter valutativo della gara d'appalto di cui all'oggetto;
la procura della Repubblica di Cagliari ha aperto apposita inchiesta sulla stessa gara e la stessa risulta essere ancora in corso;
il responsabile del procedimento in data 7 agosto 2007 ha formalizzato l'annullamento della gara per palesi vizi nell'espletamento della stessa; considerate le argomentazioni e il dispositivo contenuto nel provvedimento di annullamento della stessa gara appare utile ai fini dell'interrogazione riportarne integralmente degli stralci rilevanti:
«... ritenuto che il responsabile del procedimento non può non tenere conto
delle affermazioni liberamente rese dai Commissari innanzi alla Commissione Consiliare d'inchiesta attestanti circostanze non presenti nei verbali di gara che hanno costituito i presupposti per l'aggiudicazione definitiva. Né si può pretendere che il responsabile del procedimento, dopo siffatte dichiarazioni, agisca come se non fossero state rese sino a quando il giudice ordinario non si sia definitivamente pronunciato in merito. I principi di buon andamento (articolo 97 Costituzione), quelli di economicità e trasparenza (articolo 1 legge n. 241 del 1990), nonché quello di riconduzione della responsabilità del provvedimento finale in capo al responsabile del procedimento (articoli 4-6 legge n. 241 del 1990), implicano necessariamente il riconoscimento in capo a quest'ultimo di un autonomo margine di valutazione rispetto a concomitanti procedimenti (anche giurisdizionali) inerenti alla medesima vicenda. Questi, dunque, può non procedere all'aggiudicazione definitiva o disporne l'annullamento in via di autotutela quando, come nella specie, non sia stato ancora stipulato il contratto, allorché la regolarità del procedimento di gara sia gravemente messa in dubbio dalle affermazioni rese dagli stessi commissari, pur se ancora sub iudice la relativa vicenda. Tanto più quando si prospetta il concreto pericolo di un grave pregiudizio economico per l'Ente amministrato derivante da una spesa che risulterebbe indebitamente erogata ove le illegittimità ammesse da alcuni commissari venissero confermate dal giudice ordinario. Una conferma di tale potere è data dall'articolo 6 lettera e) legge n. 241 del 1990 ai sensi del quale il responsabile del procedimento può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria indicandone la motivazione nel provvedimento finale;
ritenuto di dover procedere all'annullamento in via di autotutela in considerazione delle anomalie riscontrate, della gravità delle stesse, della loro incidenza sul procedimento di gara, della sussistenza di gravi vizi di illegittimità che inficiano la procedura, nonché delle ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto all'aspettativa della ditta aggiudicataria e delle altre imprese concorrenti;
ritenuto che sussistono diversi profili di illegittimità ciascuno dei quali da solo idoneo a determinare l'annullamento in via di autotutela dell'intera procedura di gara:
1. Violazione dei principi e delle norme in tema di verbalizzazione delle operazioni di gara:
1.1. Risulta dal verbale di gara n. 3 che al termine della seduta dell'8 novembre 2006, «il presidente riconvoca la Commissione per il giorno 9 novembre 2006 ore 10.00 al fine di procedere alla discussione ed all'attribuzione dei punteggi delle offerte presentate». Il verbale n. 4 del 9 novembre 2006 dà atto del fatto che nella mattinata «la Commissione procede ad una analisi sintetica delle offerte, per poi procedere alla discussione» e, nel pomeriggio, «alla conclusione della discussione la Commissione, non riuscendo a raggiungere una decisione condivisa, aggiorna i propri lavori al giorno 10 novembre 2006», senza però specificare se una votazione vi sia stata o meno e, in caso affermativo, l'esito della votazione, se siano state formulate delle proposte, dei giudizi. Tutto ciò costituisce violazione dell'obbligo di verbalizzazione analitica, in specie di fasi determinanti per il procedimento quali una votazione, ciò costituisce un principio generale dell'ordinamento, non solo quindi nei limiti minimi previsti dal codice dei contratti (TAR Parma, 28 maggio 2007, n. 385); in forza di tale principio la verbalizzazione delle operazioni di gara deve essere completa e descrivere con sufficiente precisione ed analiticità tutte le attività compiute (TAR Parma, 28 maggio 2007, n. 385; Cons. Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4463), condizione questa indispensabile per poter garantire il principio di trasparenza e di par condicio; onde è illegittimo il verbale che «non consente il sindacato sulla coerenza logica della determinazione al fine
di eliminare in radice ogni sospetto di parzialità e di non correttezza» (TAR Lazio, Sez. II, 14 maggio 2003, n. 4215); le irregolarità concernenti l'attività di verbalizzazione comportano l'invalidità degli atti qualora tali carenze producano, come nella specie, «un'incertezza assoluta sulle operazioni svoltesi durante la seduta» (TAR Pescara 7 marzo 2007, n. 221). Infatti, «la laconicità della verbalizzazione amputa sensibilmente le possibilità di controllo e sindacato giurisdizionale, oltre a delineare un metodo contrastante con l'esigenza di rispetto del canone di piena partecipazione che comunque connota il collegio perfetto ed illumina il modus operandi della commissione anche quando essa decide di procedere a maggioranza» (Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1458).
Risultano, altresì, violati l'articolo 107 decreto legislativo n. 163 del 2006 ai sensi del quale «la commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali», e l'articolo 16 del capitolato per il quale «tutte le fasi di gara e le operazioni eseguite dalla Commissione verranno registrate in appositi verbali». Tale lacunosità nella verbalizzazione costituisce di per sé motivo di illegittimità dell'operato della Commissione di gara che risulta del tutto inidoneo ed insufficiente a rappresentare gli elementi minimi necessari ad illustrare le operazioni effettuate in quella seduta dall'organo tecnico di gara, onde non è necessario proporre la querela di falso (TAR Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598);
1.2. Il fatto poi che nella seduta appositamente convocata per l'attribuzione dei punteggi, dopo la discussione sulle offerte non sia stata raggiunta una «decisione condivisa» fa intendere che effettivamente una votazione in quella sede ci sia stata, ma che l'esito non sia stato accettato da tutti i commissari. Peraltro, l'esito di detta votazione avrebbe dovuto essere immediatamente registrato, essendo del tutto irrilevante il mancato raggiungimento di un consenso unanime. Al riguardo, giova il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1458 che ha considerato illegittimo il verbale di gara quando da esso «non è dato sapere se siano state formulate una o più proposte di attribuzione del punteggio da parte del presidente della commissione, se non ne sia stata formulata alcuna (ogni commissario potrebbe aver provveduto ad indicare un proprio punteggio) ovvero rispetto a punteggi formulati da ciascuno si sia provveduto all'eliminazione del punteggio più alto e del più basso, ovvero se si sia proceduto a voto palese o segreto sulle proposte, se le proposte alternative o ulteriori fossero per attribuzione di punteggi più alti o più bassi di quelli definitivamente approvati, se uno o più commissari si siano astenuti»;
1.3. Che nella seduta del 9 novembre si sia votato è confermato, seppure con qualche contraddizione, dalla trascrizione delle audizioni rese innanzi alla Commissione di inchiesta dai commissari... omissis... (pagina 40 «... la votazione è avvenuta qualche giorno prima ... credo il giorno 8 o il giorno 9»; e pagina 1 della successiva verbalizzazione, riferendosi, poi, ad una seconda votazione: «in quella seconda votazione... credo che la Saatchi&Saatchi risultava seconda o terza»; pagina 7: «...poi la Commissione... ha ritenuto giusto tenere la votazione del 9 novembre... Quello del 9 novembre è stato veramente un vero confronto, ognuno di noi diceva le motivazioni... Ecco perché poi la commissione ha ritenuto giusto tenere conto di quella votazione»; pagina 30: «noi il 9, in virtù della votazione che avevamo fatto, avevamo già una società, avevamo già dato... un punteggio dove da quel punteggio chiaramente si evinceva che la prima classificata... era la Saatchi&Saatchi»); ...omissis... (pagina 30: «...abbiamo fatto una prima votazione in cui ha vinto Saatchi & Saatchi, una seconda votazione in cui non ha vinto Saatchi & Saatchi, e una richiesta di non tenere conto di questa seconda votazione
e di tornare alla prima»; pagine 43, 44: «...il 9 novembre abbiamo votato... il giorno 15, alle ore 13 abbiamo votato e... la votazione ha dato "un esito diverso da quella del 9 novembre..." Alle 15 e 30 siamo tornati in Commissione ed è stato proposto di annullare la votazione... e di ritenere valida quella del 9 novembre...); ...omissis... (pagina 3: «da questa prima votazione è risultata vincitrice la ditta Saatchi&Saatchi. ...Quindi questa seduta è stata sospesa e praticamente si è iniziati nuovamente dall'inizio. ...la mattina hanno deciso di provare a fare un'altra votazione, quindi una seconda votazione c'è stata... e alla fine è risultata vincitrice... questa ditta Meccan. Questo è avvenuto di mattina. Il pomeriggio tutti insieme consensualmente hanno ritenuto che questa votazione fosse appunto da non prendere neanche in considerazione poiché viziata...»); ...omissis... (pagina 10: «anche se non sono stati registrati credo che abbiamo anche espresso dei voti, un'ipotesi di voti»); ...omissis... (pagina 6 «dopo una settimana ci siamo rivisti sostanzialmente e ognuno ha confermato i propri voti di fatto»).
1.4. L'illegittimità derivante dalla mancata verbalizzazione delle operazioni di voto nella seduta del 9 novembre 2006 non viene meno (né può ritenersi sanata) anche laddove si tenesse conto di quanto riferito da alcuni commissari innanzi alla Commissione di inchiesta secondo i quali nella riunione del 15 novembre 2006 (verbale n. 6) - dopo una seconda votazione nella quale la Saatchi & Saatchi non sarebbe risultata prima - si sarebbe deciso di riportare l'esito della votazione avvenuta il 9 novembre. Il verbale del 9 novembre, infatti, non esplicita le ragioni per le quali il voto allora dato sarebbe stato ritenuto non valido. Il verbale del 15 novembre, d'altronde, non chiarisce se i voti ivi indicati siano stati espressi in quella riunione per la prima volta o se siano stati riportati i punteggi assegnati in una seduta precedente, né indica i motivi per i quali sarebbe stata considerata non valida la seconda votazione del 15 mattina e si sarebbe deciso di ritornare su una votazione precedente (del 9 novembre) già ritenuta non valida dalla stessa Commissione. In ogni caso, la Commissione non avrebbe potuto dichiarare come avvenuta il 15 una votazione effettuata invece il 9 novembre: infatti, «se è vero che, in linea di principio, è possibile che la verbalizzazione delle operazioni poste in essere da un organo collegiale non sia contestuale alle operazioni che dovrebbe documentare, tuttavia... è indispensabile che la verbalizzazione stessa trovi riferimento in ciascuna delle riunioni tenute» (TAR Lazio, Sez. II, 14 maggio 2003, n. 4215).
1.5. Inoltre, l'operato della Commissione nella seduta del 15 novembre - sia che abbia proceduto ad un ulteriore votazione rispetto a quella del 9 novembre, sia che si sia limitata a riportare il risultato del voto effettuato il 9 novembre - comporta una violazione dei princìpi di trasparenza e di continuità al quale deve essere informato l'operato della Commissione di gara. Il principio di continuità «ha lo scopo di evitare pericoli di deviazioni nella valutazione delle offerte» (Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 1990, n. 129) ed impedisce alla Commissione di disporre «rinnovazioni di alcun tipo» delle operazioni svolte (TAR Napoli, Sez. I, 23 febbraio 1995, n. 44); «Il principio di continuità della gara, dettato dall'articolo 71 del regolamento di contabilità di stato per gli incanti... è espressione dei più generali princìpi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell'operato dell'amministrazione, mira a garantire che le operazioni di gara si svolgano con imparzialità, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, e senza il sospetto di favoritismi» (Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6128). «La violazione del principio della continuità del procedimento di gara di appalto di opere pubbliche comporta l'invalidità della gara a prescindere dalla verifica delle conseguenze pratiche» (Cons. Stato, Sez. IV, 15 luglio 1992, n. 689). Il principio di continuità può essere anche derogato ma, in tal caso, è necessario che la commissione di gara ne indichi le ragioni (ciò che nella
specie non è avvenuto), onde consentire il controllo del suo operato, fugando ogni sospetto di parzialità.
2. Violazione dei principi e delle norme in tema di verbalizzazione delle operazioni di gara, sotto altro profilo.
Anche a prescindere dall'illegittimità derivante dalla mancata verbalizzazione delle operazioni di valutazione e di voto del 9 novembre 2006, costituisce autonomo motivo di illegittimità, da solo idoneo a determinare l'annullamento in via di autotutela delle operazioni di gara e delle aggiudicazioni provvisoria e definitiva, la totale incertezza delle modalità di ricostruzione dei punteggi dei singoli commissari. Nel verbale n. 9 del 17 gennaio 2007, ad integrazione del precedente verbale del 15 novembre 2006, che riportava soltanto il punteggio complessivo della Commissione, vengono riportati anche i punteggi assegnati per ogni singola voce e per ogni concorrente da ciascun commissario. Il verbale, si limita ad affermare che «i singoli voti espressi, a suo tempo, da ciascun commissario sono quelli indicati nel documento allegato, per far parte integrante e sostanziale del presente verbale». Il responsabile del procedimento ha aggiudicato definitivamente dopo tale integrazione, ritenendo che i Commissari avessero fedelmente trascritto i voti assegnati nella votazione del 9 novembre 2006. Successivamente è invece emerso il fondato dubbio sulla effettiva corrispondenza tra i voti che si assumono trascritti e quelli effettivamente dati dai commissari in quella seduta. Infatti, dinanzi alla Commissione di inchiesta è stato prodotto solo il prospetto di una seconda votazione (dove la Saatchi & Saatchi era arrivata terza) e non anche il brogliaccio originale della votazione che vedeva la Saatchi&Saatchi come vincitrice. È emersa inoltre una generalizzata incertezza sulle modalità di ricostruzione della suddetta votazione. Infatti, ...omissis... alla domanda se nella seduta del 17 gennaio 2007 vi fosse una minuta di come ciascun commissario si era espresso o se ognuno si fosse portato da casa la propria, ha risposto «che io ricordi non era uno degli allegati della Commissione, non ricordo che il segretario avesse annotato in maniera formale i voti di ciascuno» (pagine 8, 9); «avevamo già espresso una votazione che era stata sommata e immediata, e aveva, dato quel risultato, dopo lo stesso risultato è emerso evidentemente dalla annotazione che singoli commissari avevano, se non esisteva negli atti del segretario» (pagina 9); con riguardo alla seduta del 15 novembre, «...il commissario alla fine esprimeva il voto corrispondente alla valutazione ma non ricordo che sia stato annotato di volta in volta di nuovo a che cosa corrispondeva» (pagina 5 della seconda parte del verbale) e con riguardo alla seduta del 17 gennaio 2007: «...io perlomeno non sarei stata in grado con precisione estrema di ripetere la votazione» (pagina 7); «...abbiamo ricostruito sulla base dei punteggi attribuiti che evidentemente ognuno di noi aveva» (pagina 6 della seconda parte del verbale); ...omissis... ha affermato: «...chi ha fatto lo specchietto di tutte quelle votazioni credo sia stato ...omissis... Ora io non ricordo se poi... quello specchietto con tutti i numeri sia stato trasmesso al Segretario della Commissione per riportarlo agli atti» (pagina 19). ...omissis..., però ha contraddetto questa circostanza affermando che «all'inizio i voti di ciascun Commissario non sono stati verbalizzati, alla fine è stato verbalizzato solo il totale» (pagina 9). Ed... il segretario della Commissione «...semplicemente al computer io raccoglievo i voti e poi con una tabella excel si sono fatti i calcoli e si è avuto il risultato definitivo... Io ho tutti i file informato elettronico. La seconda votazione ho degli elementi cartacei» (pagina 1 della cassetta n. 11/2). Poi, però, innanzi alla Commissione di inchiesta ha depositato (con nota 20 marzo 2007, prot. n. 3802 a sua firma) solo il prospetto relativo ad una seconda votazione (non verbalizzata) nella quale la Saatchi&Saatchi non era risultata prima in graduatoria. Non ha mai depositato invece il prospetto o la tabella della votazione poi ritenuta valida dalla Commissione. ...omissis... alla domanda su come fossero stati originariamente registrati i
voti dei singoli commissari (poi riportati nel verbale del 17 gennaio 2007), ha risposto: «i commissari li hanno espressi oralmente e sono stati trascritti dal segretario» (pagina 25); «credo che lo stesso ha trascritto i voti di ciascuno e poi ha fatto la somma» (pagina 26); la minuta del verbale recante i voti di ciascun commissario «è esistita, non so se esista, perché erano atti, come dire, appunti che il segretario della Commissione prendeva, sommava e poi trasferiva a noi dicendo su questo aspetto la votazione ha dato questo risultato» (pagina 26); «...mi farò carico di dire al... segretario della Commissione... che, se queste minute esistono, ne produca copia in Commissione» (pagina 27). Tale copia, come si è detto, non è mai stata prodotta. Nella seduta del 17 gennaio 2007, «abbiamo ricostruito, utilizzando anche degli appunti, le votazioni che ciascuno di noi aveva dato. Quindi siamo arrivati all'unanimità... ad esplicitare in maniera più analitica le valutazioni e le decisioni... le ricostruzioni delle nostre decisioni precedenti, le ricordavamo... Io non avevo preso appunti, qualche altro li aveva presi evidentemente...» (pagina 39).
Dunque, ...omissis... afferma che il 17 gennaio 2007 ciascun commissario ha ricostruito il voto in base a suoi appunti personali, ...omissis... dichiara di non avere preso appunti, ...omissis... assume che i suoi voti sarebbero risultati da un prospetto redatto dal ...omissis... e trasmesso al segretario della Commissione. ...omissis... però afferma che era stato verbalizzato solo il voto finale e non quello dei singoli commissari. Il segretario della Commissione a sua volta non ha mai prodotto il brogliaccio di quella votazione.
Mancando la prova della sicura corrispondenza tra i voti dati nella seduta del 9 novembre 2006 e quelli riportati nella seduta del 17 gennaio 2007, si può dire che la Commissione in quest'ultima seduta abbia operato una ripetizione del procedimento di verbalizzazione, in contrasto con il principio, più volte sottolineato dalla giurisprudenza, secondo cui è impossibile integrare il verbale con dichiarazioni successive dei medesimi verbalizzanti, stante «l'irripetibililtà del procedimento di verbalizzazione» (TAR Catania, 12 febbraio 2001, n. 304); infatti, l'idoneità del verbale ad assolvere la sua funzione viene meno allorché «la sua redazione non accompagni lo svolgimento delle singole operazioni compiute dall'organo collegiale o quantomeno non intervenga in un momento immediatamente successivo tale da escludere errori od omissioni, quanto alla ricostruzione dell'iter valutativo» (TAR Lazio, sezione II, 14 maggio 2003, n. 4215). Un altro orientamento giurisprudenziale più restrittivo esclude in ogni caso «la sanatoria ex post delle operazioni di una gara d'appalto pubblico, anche nel caso in cui si accerti che il seggio di gara abbia informalmente espletato alcuni adempimenti senza debita verbalizzazione, in quanto un siffatto accertamento, oltre ad essere del tutto inattendibile, soprattutto quando non trovi un oggettivo riscontro nei verbali delle operazioni, implica un'inammissibile giustificazione postuma di tutte le determinazioni assunte» (TAR Palermo, 22 febbraio 2000, n. 370);
ritenuto che sussistono ragioni di pubblico interesse che impongono l'annullamento dell'aggiudicazione e delle operazioni di gara in via di autotutela, in quanto le circostanze sopra esposte incidono sul procedimento di gara rendendo impossibile verificare se l'offerta prescelta dalla Commissione sia effettivamente quella migliore ed economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione. Tali ragioni di interesse pubblico si concretizzano altresì nella tutela della parità di trattamento dei partecipanti alla gara, e nell'interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Un ulteriore motivo di interesse pubblico è dato dalla tutela dell'immagine dell'Amministrazione regionale;
ritenuto che l'interesse pubblico all'annullamento in via di autotutela sia certamente prevalente rispetto all'interesse della ditta aggiudicataria alla esecuzione del servizio, in considerazione, tra l'altro, del fatto che il servizio non è ancora iniziato, che il contratto non è stato stipulato,
onde non si è radicata e consolidata in capo ad essa una situazione definitiva di vantaggio;
ritenuto inoltre che l'interesse pubblico all'annullamento in via di autotutela sia prevalente anche rispetto all'interesse delle altre imprese in graduatoria a conseguire l'aggiudicazione del servizio, sia per le ragioni innanzi indicate, sia perché queste non possono vantare una posizione consolidata;
considerato che, trattandosi di aggiudicazione basata su apprezzamenti discrezionali (metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa) a seguito dell'annullamento in via di autotutela è necessario rinnovare l'intero procedimento di gara a partire dalla stessa fase della presentazione delle offerte (TAR Napoli, sezione I, 13 dicembre 2004, n. 18898), essendo ciò imposto dall'esigenza di tutelare la segretezza delle offerte ed il principio della par condicio (Cons. Stato, sezione IV, 10 giugno 2004, n. 3731; idem, 7 giugno 2004, n. 3617; TAR Aosta, 16 febbraio 2005, n. 25; TAR Parma, 13 dicembre 2004, n. 788);
considerato che le gravi illegittimità nella verbalizzazione, la violazione dei principi di trasparenza, la avvenuta sottoscrizione da parte dei commissari dissenzienti dei verbali di gara, nonostante da questi non risultassero le circostanze successivamente addotte innanzi alla Commissione di inchiesta, la invocata (davanti alla Commissione di inchiesta) situazione di incompatibilità di uno dei commissari, rendono opportuno e necessario procedere alla sostituzione dei commissari di gara anche ai sensi dell'articolo 21-quinquies 1. 7 agosto 1990, n. 241;
ritenute non condivisibili ed infondate le osservazioni formulate dalla ditta aggiudicataria con memoria protocollata il 20 luglio 2007 con il n. 9736 e con successiva memoria protocollata il 31 luglio 2007 con il n. 0010094. In particolare:
1. Il presente provvedimento non può considerarsi adottato oltre un «termine ragionevole» rispetto all'aggiudicazione. Tale non può considerarsi il periodo di 6 mesi; tanto più, in considerazione del fatto che non è ancora intervenuta la stipula del contratto, dell'importo dell'appalto, del fatto che alcune delle illegittimità inficianti le operazioni di gara sono emerse con tutta la loro evidenza dopo l'acquisizione dei verbali della Commissione regionale di inchiesta;
2. Il presente provvedimento non è «dettato esclusivamente dalla necessità d dare seguito alle conclusioni raggiunte dalla Commissione consiliare al termine della propria attività» (come si sostiene a pagina 5 della prima memoria della Saatchi&Saatchi). Tiene piuttosto anche conto delle dichiarazioni rese dai commissari di gara e dal segretario innanzi alla Commissione di inchiesta costituita con ordine del giorno 28 dicembre 2006, n. 34. Tali dichiarazioni hanno fatto emergere con tutta la loro evidenza la gravità dei sopra indicati vizi di violazione dei principi e delle norme in tema di verbalizzazione, già presenti nei verbali di gara;
3. Quanto alla mancata verbalizzazione della votazione del 9 novembre 2006, non è condivisibile la tesi formulata da Saatchi&Saatchi nella seconda memoria (pagine 2-8) secondo cui si tratterebbe di atti riconducibili agli interna corporis qualificabile come «tentativo di esprimere una fase di evoluzione della discussione (ma sempre interna alla discussione stessa e non espressione di volontà definitiva)» nella «auspicata volontà di conseguire una decisione unanimemente condivisa all'interno della Commissione sulla valutazione dei progetti presentati dalle dite concorrenti». Invero, il fatto che il verbale del 9 novembre 2006 parli di mancato raggiungimento di una «decisione condivisa» nella seduta appositamente fissata per la discussione e l'attribuzione dei punteggi delle offerte presentate fa intendere in modo inequivocabile che:
a) in quella sede si era giunti effettivamente all'attribuzione dei punteggi (ed alla formazione di una graduatoria);
b) il risultato finale di tale votazione non è stato accettato da alcuni commissari;
c) non è stato applicato il principio per il quale la valutazione complessiva di ciascuna offerta doveva necessariamente essere la risultante della media dei punteggi (o valutazioni) di ciascun commissario. Evidentemente la Commissione ha ritenuto che fosse necessario raggiungere una valutazione unanime o comunque sganciata dalla media dei punteggi assegnati dai singoli commissari. Di qui l'illegittimità della mancata verbalizzazione la quale non poteva non dare conto dell'esito di tale votazione. Non potrebbe infatti considerarsi legittimo l'operato della Commissione che ripeta più volte la medesima votazione finché questa non dia il risultato più gradito ad uno o più commissari, dando atto a verbale solo dell'ultima votazione. Tale metodo, infatti, sarebbe contrario ai principi di trasparenza, buona amministrazione e continuità e non sarebbe idoneo a garantire la par condicio.
Neppure è condivisibile il tentativo (seconda memoria della Saatchi&Saatchi) di riportare la ravvisata esigenza di completezza della verbalizzazione ad un inesistente principio di resocontazione stenografica. Pur senza richiedersi una resocontazione stenografica, i verbali di gara devono consentire di ricostruire con sufficiente precisione ed analiticità l'operato della Commissione nelle singole sedute di gara, potendosi solo in tal modo garantire il rispetto del principio di trasparenza dell'operato della P.A. Tali regole sulla verbalizzazione trovano fondamento non solo nel codice degli appalti (al quale la memoria fa esclusivamente riferimento), ma anche nei principi generali dell'ordinamento (TAR Parma, 28 maggio 2007, n. 385) e nell'articolo 16 del capitolato che impone di registrare in appositi verbali tutte le fasi di gara e le operazioni eseguite dalla Commissione. Né le carenze della verbalizzazione possono considerarsi sanate dalla sottoscrizione del verbale da pare dei commissari. Infatti, «è irrilevante la sottoscrizione del verbale da parte di tutti i commissari, in quanto tale doveroso adempimento riguarda unicamente la sua riconducibilità ad essi, ma non vale ad integrare elementi che nel documento sono del tutto mancanti» (TAR Piemonte Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598). fondamento non solo nel codice degli appalti (al quale la memoria fa esclusivamente riferimento), ma anche nei principi generali dell'ordinamento (TAR Parma, 28 maggio 2007, n. 385) e nell'articolo 16 del capitolato che impone di registrare in appositi verbali tutte le fasi di gara e le operazioni eseguite dalla Commissione;
4. Quanto alla integrazione successiva delle risultanze delle votazioni con l'indicazione del voto fornito da ciascun componente la Commissione, questa non doveva portare, come ritenuto a pagina 9 della prima memoria della Saatchi&Saatchi ad una «riapertura dell'istruttoria che si sarebbe svolta in condizioni completamente diverse da quelle originarie e tali da non garantire l'imparzialità di tutti i componenti della Commissione» e neppure può considerarsi come una deliberazione avente valore non «meramente certificativo ma formalmente costitutivo», onde sarebbe «irrilevante la modalità della percezione ricordo delle tessere del mosaico» come asserito a pagina 11 della seconda memoria. In realtà, essendo già state aperte le buste contenenti l'offerta economica, la Commissione non poteva in alcun modo procedere ad una rinnovata valutazione dell'offerta tecnica, né ad una modifica dei punteggi individuali a suo tempo formulati. Ed è proprio la mancata verbalizzazione delle modalità attraverso le quali è stato recuperato il voto dei singoli commissari che determina una incertezza assoluta, non consentendo di verificare se quello contenuto nella tabella allegata al verbale del 17 gennaio 2007 sia una fedele riproduzione di quanto avvenuto in passato o non piuttosto una inammissibile rinnovata espressione di punteggi o comunque una non fedele ripetizione. Né questa lacuna ed incompletezza può essere sostituita dal fatto che il verbale del 17 gennaio 2007 sia stato sottoscritto da tutti i componenti la Commissione (come si
afferma a pagina 9 della seconda memoria). Tale sottoscrizione, infatti, vale soltanto a ricondurre ai commissari quanto da essi dichiarato in quella seduta, ma nulla assicura in ordine alla corrispondenza con il voto espresso da ciascun commissario nella seduta di più di due mesi prima (novembre 2006): «il verbale di gara, pur essendo atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, non per ciò solo preclude qualunque altro accertamento sui fatti in esso descritti, giacché ... non fa fede pure delle valutazioni compiute né esclude la possibilità di errori in tale operazione» (C.si, 13 giugno 2005, n. 353; idem, 20 gennaio 2003, n. 21);
6. Quanto all'interesse della Saatchi&Saatchi ad eseguire il servizio oggetto di gara, questo, per quanto comprensibile, deve considerarsi recessivo rispetto all'interesse pubblico sopra indicato. In tale prospettiva non può configurarsi in capo ad essa un ingiusto danno all'immagine. Un danno all'immagine lo subirebbe invece la Regione se la gara non venisse annullata in conseguenza di quanto sopra rappresentato. L'annullamento in via di autotutela non comporta la perdita del finanziamento, atteso che la somma di euro 11.926.000 provenienti dai Fondi strutturali potrà essere recuperata come può evincersi dalla nota dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, prot. n. 15111/XI.2.5 del 3 agosto 2007;
determina per le motivazioni sopra meglio esposte: Art. 1 di annullare la determinazione n. 23 del 23 gennaio 2007 di aggiudicazione definitiva, gli atti della Commissione di gara e tutti gli atti presupposti;
in data 26 aprile 2006 la regione Sardegna, attraverso un avviso pubblico, invitava i soggetti privati alla presentazione di progetti relativi alla stessa tipologia di intervento riscontrati successivamente nel subappalto della società Saatchi & Saatchi;
la regione Sardegna nello stesso avviso indicava con precisione un obiettivo da perseguire nella predisposizione di un progetto analogo o simile a quello che successivamente sarebbe stato indicato dalla società vincitrice della gara suddetta per la realizzazione di una multipiattaforma multidigitale;
tale obiettivo veniva così di seguito esplicitato: «2.2.6.2 laboratorio "produzione collaborativa di programmi televisivi multi-piattaforma" - la produzione e distribuzione di programmi televisivi richiede notevoli investimenti e viene tradizionalmente svolta in modo centralizzato, al contrario del web dove la pubblicazione di contenuti si basa su un modello altamente distribuito. Adattare un siffatto modello al contesto televisivo aprirebbe la strada ad una produzione dei programmi decentralizzata e aperta al contributo di molti. Sarebbe possibile realizzare a costi contenuti canali televisivi tematici su cui troverebbero spazio, ad esempio, artisti emergenti (concerti, cortometraggi, piece teatrali, eccetera), comunità scientifiche (seminari, lezioni, esperimenti, eccetera), associazioni culturali, organizzazioni turistiche, eccetera;
Ulteriori fattori giustificano l'interesse verso tale modello:
l'ampliamento del numero di canali televisivi reso possibile dalla tecnologia digitale (a cui ancora non corrisponde un'altrettanto ricco ampliamento dell'offerta di contenuti), la produzione video ormai da tempo alla portata del mercato consumer, la facilità di condivisione dei contenuti grazie alle reti a larga banda;
l'idea alla base del laboratorio è creare una piattaforma che contribuisca a decentralizzare la produzione dei programmi televisivi attraverso un processo collaborativo e distribuito. Tale processo si avvarrebbe di:
(1) un sistema di content management distribuito, che farebbe da collettore verso una comunità di fornitori di contenuti (sia creati ex-novo che già disponibili in rete);
(2) un servizio di media-on demand che renderebbe accessibile l'insieme dei contenuti attraverso una molteplicità di piattaforme (pc, mobile, iptv);
(3) un sistema di aggregazione intelligente in grado di generare dei programmi televisivi per vari tipi di piattaforme (terrestre, satellitare, mobile);
(4) un sistema di valutazione selettiva dei contenuti basato sul feedback degli utenti stessi;
(5) un sistema di validazione preventiva dei contenuti, atto a garantire il gestore del servizio sia sul piano legale che della proprietà intellettuale.»;
nel mese di agosto 2006 l'autorità di gestione ammetteva il progetto del consorzio media factory, lo stesso del subappalto, e sostanzialmente con lo stesso progetto per la realizzazione di una multipiattaforma multimediale digitale, satellitare, web, iptv e mobile;
a novembre 2006, stesso periodo di aggiudicazione della gara sulla pubblicità istituzionale, il consorzio media factory veniva inserito come primo gruppo di partenariato nella selezione dei progetti suscettibili di punteggio premiale per partecipare ai bandi por misura 3.5 industria con la seguente formulazione: «al primo gruppo Sardinia media factory, potrebbero essere aggregate le imprese che intendono realizzare un centro di produzioni multimediali e un'integrazione degli operatori della comunicazione, dei contenuti digitali e delle rispettive tecnologie in modo da condividere strutture di produzione, laboratori ma anche contatti e opportunità di business, anche in collaborazione con soggetti istituzionali (università, CRS4, eccetera) del distretto ict regionale.»;
in data 2 agosto 2007 la giunta regionale approvava un non meglio precisato elenco di iniziative e che dallo stesso si evince un titolo riconducibile alla sottomisura relativa al progetto di Multipiattaforma multimediale con l'indicazione di un punteggio premiale per la partecipazione al successivo bando;
in data 14 agosto veniva pubblicato il bando per 70.000.000 di euro incrementabili a discrezione della giunta con i fondi 2007-2013 con il quale si fissano anche le premialità relative al partenariato;
il progetto di multipiattaforma risulta essere desueto, ormai superato e riconducibile alla sfera privatistica dell'economia;
tale multipiattaforma non avrebbe nessuna attinenza con le finalità istituzionali della regione Sardegna ed esula dalle competenze della regione stessa;
i fondi europei e pubblici in generale non possono contemplare la realizzazione e gestione di siffatta piattaforma tecnologica;
l'eventuale know-how non sarebbe sostanzialmente nella disponibilità dei soggetti pubblici che avrebbero concorso al finanziamento ma finirebbe per essere patrimonio intellettuale scientifico soggettivo della società consorzio delegata alla sua realizzazione e quindi commercializzabile solo tra privati;
per lo stesso progetto multimediale multipiattaforma risulterebbero essere stati attivati due possibili canali finanziari che l'interrogante giudica anomali, senza che nessuno ne dichiarasse anticipatamente il perseguimento e quindi perseguendo di fatto un sostanziale doppio finanziamento per un unico progetto;
nessuno dei soggetti pubblici preposti ha rilevato l'esistenza e l'illegittimità di tale «anomalo» comportamento; va considerato che tale «anomalo comportamento» potrebbe ancora provocare un danno economico rilevante alla gestione dei fondi comunitari della regione Sardegna e dello Stato italiano;
se quanto riportato fosse riscontrato dagli organismi competenti si configurerebbe, ad avviso dell'interrogante, come un potenziale aggiramento ai danni della regione stessa e dell'Unione europea -:
se non ritengano necessario aprire un'urgente verifica sui fatti richiamati;
se non ritengano indispensabile attivarsi perché sia bloccato con somma urgenza ogni possibile utilizzo anomalo di fondi comunitari relativamente a piattaforme multimediali di possibile utilità privatista e non pubblica;
se - fatti salvi gli accertamenti di competenza della magistratura o degli organi dell'Unione europea - gli uffici ministeriali coinvolti non abbiano ravvisato nelle procedure in esame gli estremi di elementi in grado di alterare il mercato della libera concorrenza e in particolar modo quello dell'informazione;
se in tali episodi si sia configurato un eventuale omesso controllo da parte di uffici statali deputati alla verifica di procedure;
se non ritengano i ministri - ferma restando l'autonomia regionale - di dover intervenire con somma urgenza per evitare che, ove ne sussistano i presupposti, lo Stato italiano sia destinatario di una procedura d'infrazione comunitaria, o di altre eventuali responsabilità.
(4-04908)