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Allegato B
Seduta n. 208 del 20/9/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
AURISICCHIO, SCOTTO e BUFFO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
negli stabilimenti delle aziende Imeva e Galvacenter di Benevento, che operano nel settore metalmeccanico per la produzione e zincatura dei manufatti ferrosi per le barriere stradali, è in atto da tempo una dura vertenza in merito al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza ed inquadramento del personale, che ha indotto le organizzazioni sindacali ad effettuare numerose pubbliche denunce ed a richiedere l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro e di tutte le autorità competenti per garantire il rispetto dei diritti e della salute dei lavoratori;
con nota del 2 marzo 2007 l'Assessore al lavoro della Regione Campania rivolgeva alle Direzioni Regionale e Provinciale del lavoro la sollecitazione a svolgere presso gli stabilimenti una verifica ispettiva e a riferire circa i provvedimenti adottati;
analoga richiesta di notizie ed informazioni veniva rivolta il 27 marzo 2007 dalla Sottosegretaria di Stato Rosa Rinaldi alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
tale nota veniva riscontrata dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva in
data 14 maggio 2007 comunicando quanto segue: «l'Imeva spa, che occupa 120 unità operative, ha rilevato in toto la ditta Galvacenter srl. L'Imeva spa ha stipulato, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, con la Cooperativa Beneventana Lavoro scarl, un contratto di appalto "per la gestione di parte del proprio magazzino di articoli grezzi in stoccaggio su piazzale esterno in vista del trattamento di zincatura, ovvero il prelievo dei colli, movimentazione e sospensione degli articoli grezzi alle postazioni di carico" per la sola fascia oraria dalle 14,00 alle 22,00. Gli ordini di carico del materiale grezzo vengono impartiti, ad inizio turno, direttamente dall'Imeva, senza alcun intervento in merito all'organizzazione del servizio della Cooperativa Beneventana. Per questi motivi la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, ritenendo che l'appalto tra l'Imeva e la suddetta Cooperativa sia stato stipulato senza il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, ha inviato apposita informativa alla locale Procura della Repubblica, seguendo la procedura stabilita dall'articolo 15 del decreto legisislativo del 23 aprile 2004, n. 124, per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge»;
successivamente l'Imeva spa per il tramite della Confindustria di Benevento ha fatto sapere alla RSU aziendale ed alle organizzazioni sindacali provinciali di essere pronta a proseguire la trattativa «essendo cessato il comportamento illecito mediante l'annullamento del contratto di appalto con la Cooperativa Beneventana Lavoro» e «avendo provveduto a stipulare un nuovo contratto di appalto che prevede l'affidamento di tutte le operazioni di carico per ciascun turno lavorativo in capo alla Cooperativa» (per l'intero periodo lavorativo nei due turni dalle 6,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 22,00) come certificato dal verbale di ottemperanza redatto a seguito di nuova visita ispettiva da parte del S.I.L. provinciale;
risulta tuttavia agli interroganti che permane la presenza nel processo produttivo di lavoratori risultanti formalmente alle dipendenze della Cooperativa Beneventana Lavoro ma di fatto inseriti stabilmente nella organizzazione produttiva, professionale e del lavoro della Imeva spa e nei turni lavorativi stabiliti dalla stessa Imeva, posti sotto il controllo e la direzione dei dirigenti della Imeva, unitamente (e nella stessa filiera produttiva) ai lavoratori dipendenti Imeva. Per di più questa situazione risulta adesso estesa all'intero periodo lavorativo, dalle 6,00 alle 22,00. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti per la semplice ragione che la filiera tecnico-produttiva-organizzativa è unica e non scindibile per distinte ed autonome operazioni;
il meccanismo sopra illustrato produce però l'effetto di non garantire ai lavoratori il dovuto trattamento economico retributivo e contributivo, di escludere gli stessi dalla contrattazione di II livello e dalla possibilità di usufruire degli istituti migliorativi disciplinati, nonché dalla «tutela reale» in quanto si è fatto in modo che i dipendenti della Cooperativa Beneventana Lavoro non superassero il numero di 15 unità -:
quali iniziative intenda assumere per tutelare i diritti e la sicurezza dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda Imeva spa di Benevento;
se non ritenga necessario, in considerazione delle risultanze divergenti delle verifiche ispettive finora operate sul luogo di lavoro, di disporre ulteriori e mirati sopralluoghi ispettivi direttamente ad opera della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva.
(5-01490)
BURGIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
molti infermieri che lavorano nell'amministrazione penitenziaria siciliana vivono da anni in condizioni di disagio e precariato;
a titolo di esempio può citarsi la vicenda dai signori Salvatore Frascianella e Sandra Sciandrone che, dal 1989 svolgono la professione di infermieri a parcella presso la Casa di Reclusione di San Cataldo (Caltanissetta);
nel corso degli anni le ore di lavoro contrattualmente stabilite sono state progressivamente ridotte fino a giungere ad un minimo di cinque ore giornaliere, senza diritto a ferie, malattia, maternità, tredicesima né trattamento di fine rapporto mentre solo da pochi anni è loro riconosciuto il 2 per cento sul 12 per cento da versare alla cassa previdenziale;
l'attività svolta prevede che la presenza in servizio venga rilevata con timbratura del cartellino tramite orologio segnatempo e che i turni siano regolati tramite ordine di servizio della direzione;
tuttavia il rapporto di lavoro, inizialmente stipulato nella forma di contratto di collaborazione, coordinata e continuativa si è trasformato, con l'istituzione dell'ordine professionale degli infermieri, in un rapporto libero professionale;
il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 («riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998 n. 419) ha sancito il passaggio di competenza della medicina penitenziaria alle USL, lasciando prevedere la possibilità che coloro i quali fossero stati assunti fuori ruolo, vivendo in condizioni di disagio analoghe a quelle descritte, potessero finalmente essere assunti in ruolo -:
quali urgenti iniziative intenda assumere, in relazione a quanto descritto in premessa, per assicurare il superamento delle situazioni di precariato sopra esemplificate eventualmente destinando le opportune risorse per la stipula di contratti a tempo indeterminato tali da garantire tutti i diritti minimi tradizionalmente riservati ai lavoratori dipendenti.
(5-01491)
Interrogazione a risposta scritta:
LAMORTE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 25 maggio 2007, si è svolta, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una riunione fra il Presidente del Comitato di Coordinamento Istituzionale per le Politiche del Lavoro, dottor Giannino Romaniello, e il Sottosegretario di Stato, dottoressa Rosa Rinaldi, al fine di affrontare e risolvere l'annoso problema del riconoscimento dei contributi figurativi per i cosiddetti «lavoratori socialmente utili auto finanziati»;
sulla base di quanto concordato nel corso della predetta riunione, si sarebbe convenuto di riconoscere il diritto degli LSU autofinanziati ad avere pari trattamento rispetto agli LSU «storici», giacché non si può incidere, negativamente, su posizioni giuridiche già acquisite;
il problema dei mancati versamenti dei contributi figurativi ai lavoratori socialmente utili, impegnati dagli enti locali in progetti autofinanziati, è stato più volte posto all'attenzione delle amministrazioni interessate, quali la Regione, l'INPS e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sancisce che i lavoratori socialmente utili, senza alcuna distinzione di tipologia, hanno diritto all'acquisizione dei requisiti assicurativi, necessari per maturare il diritto al pensionamento;
tale diritto non è ancora riconosciuto ai circa 600 lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili a carico degli enti (confronta articolo 11, comma 4, decreto legislativo n. 468 del 1997);
in ambito regionale, sono presenti numerosi lavoratori che, avendo raggiunto i limiti di età pensionabile, sono in attesa del riconoscimento dei requisiti che consentono di esercitare il diritto al pensionamento, così come stabilito dal decreto legislativo n. 468 del 1997;
occorre convocare un immediato tavolo di concertazione, al fine di favorire l'adozione di soluzioni normative in grado si sanare la posizione dei circa 600 LSU della Basilicata;
ad avviso dell'interrogante, è inammissibile che istituzioni pubbliche vengano meno ad un dovere essenziale a tutela di una categoria di lavoratori che opera già in situazione di continua precarietà -:
quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per sbloccare tale incresciosa situazione che umilia, oltremisura, una categoria di lavoratori già fortemente penalizzata.
(4-04901)