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Allegato A
Seduta n. 215 del 2/10/2007
...
(A.C. 3025 - Sezione 5)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta).
ART. 2.
(Norme urgenti in materia di personale scolastico).
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 2. Schietroma, Villetti, Grillini.
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) l'articolo 468 è sostituito dal seguente:
«Art. 468. - (Trasferimento per incompatibilità ambientale). - 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, al direttore generale o capo del servizio centrale competente, se riguarda personale direttivo. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
2. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno più docenti o del dirigente scolastico lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti»;
c-bis) all'articolo 469:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, su conforme parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari, decorso inutilmente il quale l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento di ufficio
debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorietà e raggiungibilità».
2. 64. De Simone, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Tranfaglia.
All'emendamento 2.150 delle Commissioni, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: sentito il collegio dei docenti.
0. 2. 150. 2. Aprea, Garagnani, Pelino, Capitanio Santolini, Leone.
All'emendamento 2.150 delle Commissioni, comma 2, primo periodo dopo le parole: Qualora le aggiungere la seguente: comprovate.
0. 2. 150. 5. Goisis, Allasia, Cota, Angelo Piazza, Capotosti, Pottino, Giuditta, Bodega, Zanella, Poletti, Palomba, D'Ulizia, Razzi, Bricolo, Giancarlo Giorgetti, Dussin, Astore, Fugatti, Filippi, Garavaglia.
All'emendamento 2.150, delle Commissioni, comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla sussistenza di gradi, aggiungere le seguenti: e comprovati.
0. 2. 150. 100. Le Commissioni.
(Approvato)
All'emendamento 2.150 delle Commissioni, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: nella garanzia fino a: direttiva 2000/78/CE.
0. 2. 150. 3. Aprea, Garagnani, Pelino, Capitanio Santolini.
All'emendamento 2.150 delle Commissioni, comma 2, sopprimere le parole: e del principio fino a: direttiva 2000/78/CE.
0. 2. 150. 1. Frassinetti, Bono, Rositani, Capitanio Santolini, Garagnani.
All'emendamento 2.150 delle Commissioni, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 1.
0. 2. 150. 4. Aprea, Garagnani, Pelino, Capitanio Santolini.
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) l'articolo 468 è sostituito dal seguente:
«Art. 468. - (Trasferimento per incompatibilità ambientale). - 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, al competente Capo del dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
2. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie
degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento dì sospensione è adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal competente Capo del dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida il provvedimento di sospensione è revocato di diritto»;
c-bis) all'articolo 469:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento di ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorietà e raggiungibilità».
2. 150. (Testo corretto)Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, primo periodo, dopo le parole: decoro dell'amministrazione scolastica aggiungere le seguenti: o in contrasto con i principi della Costituzione.
2. 50. Garagnani, Aprea.
Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'utilizzazione con le seguenti: le modalità di utilizzazione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta con le seguenti: Le modalità di utilizzazione di cui al presente comma sono definite.
2. 61. Frassinetti, Bono, Rositani, Lo Presti.
Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 51. Garagnani, Aprea.
Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
«1-ter. Devono essere considerati gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni i comportamenti tenuti da docenti che travalicano il significato dell'autonomia didattica e della libertà d'insegnamento, diffondendo concezioni ideologiche in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.»
2. 52. Garagnani.
Sopprimere il comma 2.
2. 13. Frassinetti, Bono, Rositani, Lo Presti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per una corretta ed efficace applicazione dei procedimenti disciplinari, il Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio, provvede ad attivare specifiche iniziative volte a:
a) formare in servizio i dirigenti dell'amministrazione addetti all'espletamento delle attività di disciplina di cui al comma 1;
b) indire nuove procedure concorsuali per il reclutamento di un congruo numero di personale ispettivo.
2. 65. Goisis, Grimoldi, Bodega.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: collocato in astensione obbligatoria dal lavoro con le seguenti: che si trova in congedo di maternità.
2. 102. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 66 milioni con le seguenti: 67 milioni.
2. 56. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 198 milioni con le seguenti: 200 milioni.
2. 57. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con le seguenti:, per pari importo, la dotazione del Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.