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Allegato A
Seduta n. 220 del 9/10/2007
(A.C. 2272-ter - Sezione 4)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Norme in materia di istruzione e di personale scolastico).
1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curricolo arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato deve essere individuato nell'organico di diritto di cui al precedente periodo. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata: «Conferenza unificata», definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il titolo conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici superiori di cui al presente comma assume la denominazione di "diploma di tecnico superiore"». All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la lettera d) è abrogata.
3. I diplomi di tecnico superiore di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e i certificati di specializzazione tecnica superiore rilasciati a conclusione dei percorsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
4. All'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie».
5. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, come da ultimo modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) i professori universitari di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo»;
2) al comma 10, ultimo periodo, la parola: «esterni» è soppressa.
6. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione del numero 2 della lettera b) del comma 5, determinati in euro 4.800.000 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.
4-ter. L'esame di Stato comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti».
8. All'articolo 2, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «dei licei» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema dell'istruzione secondaria superiore, costituito dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali,».
9. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo e il secondo ciclo. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola».
10. All'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «, nonché dei soggetti del sistema nazionale di istruzione,».
11. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi, culturali e professionali di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e delle indicazioni nazionali di cui agli allegati C, E e F annessi al medesimo decreto legislativo, nonché delle indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B e C e del profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato D al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si provvede con regolamenti
adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnici e professionali previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
12. In attesa della riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, i consigli di istituto dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, riorganizzati a norma dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assumono la denominazione di «consigli di indirizzo»; la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva prevista dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituita da quella degli studenti adulti iscritti ai corsi funzionanti presso i predetti centri. Il consiglio di indirizzo è presieduto da uno dei membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei predetti studenti adulti; la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è sostituita dalla rappresentanza degli studenti medesimi. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel citato articolo 8. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo e della giunta esecutiva, a titolo consultivo, rappresentanti delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali, presenti sul territorio.
13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza idonea a garantire l'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo decreto
determina i criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, con priorità per i docenti di sostegno e per i docenti impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente periodo sono definite in sede di contrattazione collettiva. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 503:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisito il parere non vincolante,» e le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'organo competente può procedere all'adozione del provvedimento»;
4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97,
il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio»;
b) all'articolo 506:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale».
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico. Il provvedimento è immediatamente comunicato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, per la convalida o la revoca entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. Decorso inutilmente tale termine la sospensione si intende comunque revocata. In caso di inerzia del dirigente scolastico, la sospensione cautelare d'urgenza è adottata, in via sostitutiva, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La sospensione di cui al presente comma non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».
15. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, ai sensi dell'articolo 587 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego.
16. Agli adempimenti, di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come da ultimo modificati dal comma 17 del presente articolo, e al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono altresì tenute le pubbliche amministrazioni, che vi provvedono entro il termine di trenta giorni dall'assunzione. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
17. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le pubbliche amministrazioni» sono soppresse. Le sanzioni irrogate a pubbliche amministrazioni in applicazione delle disposizioni così modificate sono annullate.
18. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina
dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina prevista dal precedente periodo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione.
19. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, costituiscono titoli validi per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, al corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
20. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
21. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 610, le parole: «, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono soppresse;
b) al comma 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, secondo princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; b) la nomina e la durata in carica dei componenti degli organi, scelti tra persone di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'Agenzia»;
2) al terzo periodo, le parole: «previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono soppresse.
22. Con riferimento ad ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni previste dall'articolo 335, commi 1 e 2, del codice di procedura penale riguardanti personale della scuola sono comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo si applica il comma 3-bis del medesimo articolo 335 del codice di procedura penale.
23. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Il predetto decreto è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) previsione di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri, composto da esperti pluridisciplinari e dai componenti dell'Osservatorio sui libri di testo. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese;
b) individuazione di caratteristiche essenziali e di un limite massimo di peso e di dimensioni per gli zainetti e obbligo a carico dei produttori di fornire informazioni in ordine al loro corretto utilizzo;
c) previsione di strutture di supporto da parte delle istituzioni scolastiche, finalizzate al corretto uso della dotazione scolastica;
d) previsione di una organizzazione e di una programmazione delle attività didattiche finalizzate anche al razionale uso della dotazione scolastica;
e) individuazione di criteri per la produzione libraria finalizzati a facilitare l'uso e il trasporto dei libri di testo.
24. Al fine di dare attuazione al punto 12) dell'accordo sancito dalla Conferenza unificata, di cui al provvedimento 14 giugno 2007, n. 44/CU, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Norme in materia di istruzione e di personale scolastico).
Sopprimerlo.
1. 1. Aprea, Garagnani, Fasolino.
Sopprimere il comma 1.
*1. 32. Aprea, Garagnani.
(Approvato)
Sopprimere il comma 1.
*1. 62. Frassinetti, Bono, Filipponio Tatarella, Perina, Rositani.
(Approvato)
Sopprimere il comma 1.
*1. 103. Goisis.
(Approvato)
Sopprimere il comma 1.
*1. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: realizzare gli obiettivi fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: garantire l'esercizio del diritto-dovere, l'orario annuale delle lezioni della scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformità alle norme concordatarie ed alle conseguenti intese, è di 891 ore. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione dei piani di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenuto conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività formative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi in rete. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui sopra, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, è costituito l'organico di istituto.
1. 70. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo il modello fino a: n. 59,
1. 35. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: secondo il modello fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: confermando per l'anno scolastico 2007-2008, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2006-2007 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme vigenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto all'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
1. 69. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 34. Aprea, Garagnani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Gli istituti professionali statali possono rilasciare attestati di qualifica solo ed esclusivamente nell'ambito degli organici rapporti previsti al comma 1-quinquies, e riferiti alle quattordici figure professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tali raccordi sono attuati con modalità differenziate, onde consentire l'adempimento del nuovo obbligo d'istruzione, il conseguimento delle qualifiche almeno triennali, l'acquisizione di saperi e competenze spendibili nel mercato del lavoro, il proseguimento degli studi fino al diploma, in caso di modifica della scelta dello studente, nonché al rientro nel percorso dell'istruzione dopo l'eventuale esperienza lavorativa».
1. 74. Goisis.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della continuità e integrazione con i sistemi
formativi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, è attuato per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un regime di stabilizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione, realizzati dalle strutture della formazione professionale, accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1. 71. Goisis.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini della continuità e integrazione con i sistemi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, si individuano gli interventi per la determinazione delle risorse a carico del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui al comma 875 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1. 104. Goisis.
Sopprimere il comma 2.
1. 63. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, dopo le parole: di cui al presente comma aggiungere le seguenti: concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
*1. 36. Aprea, Garagnani, Campa, Frassinetti, Fitto, Pelino, Formisano.
Al comma 2, dopo le parole: di cui al presente comma aggiungere le seguenti: concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
*1. 105. Goisis.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministro della pubblica istruzione concorda in sede di Conferenza unificata, progetti e percorsi, coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dai curricula dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria, che prevedano il concorso delle strutture di formazione professionale accreditate a livello regionale, stabilendo le modalità di riparto delle risorse finanziarie per l'attuazione dei relativi percorsi e progetti di istruzione e formazione.
1. 72. Goisis, Campa.
Sopprimere il comma 3.
1. 37. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, sostituire le parole: i certificati con le seguenti: il diploma professionale.
1. 64. Goisis.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, al fine di favorire la libera circolazione dei titoli in ambito europeo, i certificati rilasciati a conclusione dei percorsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, adottano gli indicatori EQF stabiliti dall'Unione europea, esplicitando i risultati acquisiti in termine di saperi e competenze.
1. 73. Goisis.
Dopo il comma 3, aggiungere la seguente:
3-bis. Per i cadetti dell'Accademia italiana della Marina mercantile, che frequentano corsi di istruzione e formazione tecnico superiore - IFTS, condivisi dai Ministeri della pubblica istruzione e dei trasporti, secondo un percorso formalizzato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni nella seduta del 16 marzo 2006, il periodo di imbarco obbligatorio per il conseguimento del titolo di ufficiale di navigazione e ufficiale di macchina viene portato a 12 mesi secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 2000.
1. 38. Aprea, Garagnani.
Dopo il comma 3, aggiungere la seguente:
3-bis. Con proprio regolamento, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delinea le caratteristiche inerenti la nuova offerta formativa, tra cui la configurazione degli istituti tecnici superiori, di seguito denominati ITS, nonché il loro rapporto con i poli tecnico-professionali, attraverso una regolare quantificazione delle strutture che si intendono aggregare, nonché delle risorse umane appositamente formate per il nuovo livello di formazione, individuando altresì le risorse finanziarie occorrenti.
1. 75. Goisis.
Sopprimere il comma 4.
*1. 65. Aprea, Garagnani.
(Approvato)
Sopprimere il comma 4.
*1. 113. Schietroma, Villetti.
(Approvato)
Sopprimere il comma 4.
*1. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, sostituire le parole: materne riconosciute con le seguenti: dell'infanzia riconosciute.
1. 66. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 5.
1. 67. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
1. 68. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*1. 80. Goisis.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*1. 81. Aprea, Garagnani.
Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) al comma 3, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado;
c) i professori universitari di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo».
1. 110. Raiti.
Al comma 5, lettera b), numero 1, sopprimere il capoverso c).
1. 15. Goisis.
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 2.
1. 211. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere il comma 6.
*1. 82. Aprea, Garagnani.
(Approvato)
Sopprimere il comma 6.
*1. 202. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere il comma 7.
**1. 114. Schietroma, Villetti.
(Approvato)
Sopprimere il comma 7.
**1. 203. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 7, lettera b), sopprimere il capoverso 4-ter.
1. 40. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 8.
1. 83. Aprea, Garagnani, Goisis, Capitanio Santolini.
Sopprimere il comma 9.
*1. 42. Aprea, Garagnani.
(Approvato)
Sopprimere il comma 9.
*1. 115. Schietroma, Villetti.
(Approvato)
Sopprimere il comma 9.
*1. 204. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: determinando anche fino alla fine del periodo con le seguenti: per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti al termine di ogni biennio del primo e del secondo ciclo e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente.
1. 84. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 10.
*1. 85. Aprea, Garagnani.
(Approvato)
Sopprimere il comma 10.
*1. 116. Schietroma, Villetti.
(Approvato)
Sopprimere il comma 10.
*1. 205. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 10, sostituire le parole: nonché dei soggetti del sistema nazionale di istruzione con le seguenti: ivi comprese le istituzioni scolastiche statali e paritarie degli enti locali di ogni ordine e grado.
1. 106. Goisis.
Sopprimere il comma 11.
1. 44. Aprea, Garagnani.
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e.
1. 45. Aprea, Garagnani.
Al comma 11, primo periodo sostituire le parole da: con regolamenti fino a: Con analoghi regolamenti con le seguenti: con decreto del ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Con analoghi decreti.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna delle competenti Commissioni parlamentari esprime il proprio parere sugli schemi di decreto di cui ai presente comma entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi medesimi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.
1. 251. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: con regolamenti fino a: Con analoghi regolamenti con le seguenti: condecreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Con analoghi decreti.
1. 117. De Simone, Folena, Di Salvo, Guadagno detto Vladimir Luxuria.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: adottati fino a: comma 3 con le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
*1. 47. Aprea, Garagnani.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: adottati fino a: comma 3 con le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
*1. 93. Frassinetti, Bono, Filipponio Tatarella, Perina, Rositani.
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
1. 46. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 12.
*1. 86. Aprea, Garagnani, Capitanio Santolini, Goisis.
Sopprimere il comma 12.
*1. 94. Frassinetti, Bono, Filipponio Tatarella, Perina, Rositani.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, all'elaborazione del piano dell'offerta formativa. Il collegio dei docenti è articolato in dipartimenti disciplinari, presieduti da un docente coordinatore, ovvero in ulteriori forme organizzative, definiti dal collegio stesso. Le modalità organizzative del collegio dei docenti sono recepite dal regolamento di istituto. Al docente coordinatore, in qualità di docente esperto, spetta un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata che non implica sovraordinazione gerarchica.
1. 48. Aprea, Garagnani.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le modalità di gestione e di coordinamento delle attività didattiche e
laboratoriali degli istituti tecnici devono assicurare la rappresentanza nei consigli di istituto o di amministrazione dell'associazione industriale locale e delle categorie produttive di riferimento sulla base di criteri individuati nell'ambito dello statuto dell'istituzione scolastica. È in particolare assicurata la rappresentanza di enti e imprese che concorrono al finanziamento della attività formativa, dei laboratori e dei periodi di alternanza scuola-lavoro offerti agli studenti dell'istituzione scolastica.
1. 49. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 13.
1. 87. Aprea, Garagnani.
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: nonché con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1. 88. Goisis.
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: nonché con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1. 96. Barbieri.
Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: per assicurare fino alla fine del periodo con le seguenti: per il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché per la continuità didattica, attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico nel primo e nel secondo ciclo.
1. 89. Aprea, Garagnani.
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: stabilità dell'organico aggiungere le seguenti: attraverso la congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità e.
1. 95. Frassinetti, Bono, Filipponio Tatarella, Perina, Rositani, Goisis.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di ottenere il riconoscimento del valore e del carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione promosse da enti pubblici e privati, nonché da istituzioni e associazioni private aventi personalità giuridica, tali soggetti possono chiedere la parità purché, sebbene non riconosciuti, siano dotati di statuti dai quali emergano ordinamenti coerenti con le finalità nazionali del sistema educativo e di formazione.
1. 92. Goisis.
Sopprimere il comma 14.
1. 206. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 14, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 427, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riconoscimento dell'abilitazione, limitatamente all'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingue tedesca della Provincia di Bolzano, per coloro che abbiano conseguito un titolo di formazione professionale nei Paesi europei di area germanofona non è necessaria la conoscenza della lingua italiana»;
1. 108. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.
Al comma 14, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 427, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta dell'interessato, il Ministero della pubblica istruzione può limitare gli effetti del riconoscimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano»;
1. 109. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi.
Al comma 14, lettera b), sopprimere il numero 2).
1. 118. Buemi, Schietroma, Villetti.
Al comma 14, lettera b), numero 2), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: le famiglie degli alunni aggiungere le seguenti:, derivanti da fatti penalmente rilevanti, impregiudicata l'azione penale dell'autorità giudiziaria.
1. 119. Buemi, Schietroma, Villetti.
Al comma 14, lettera b), numero 2), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il dipendente sia successivamente assolto, con sentenza passata in giudicato, dai fatti che hanno determinato la sospensione di cui al presente comma, al medesimo dipendente è corrisposto un indennizzo pari a dieci volte lo stipendio annuo.
1. 120. Schietroma, Villetti.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per una corretta ed efficace applicazione dei procedimenti disciplinari, il Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio, provvede ad attivare specifiche iniziative volte a:
a) formare in servizio i dirigenti dell'amministrazione addetti all'espletamento delle attività di disciplina;
b) indire nuove procedure concorsuali per il reclutamento di un congruo numero di personale ispettivo.
1. 107. Goisis.
Sopprimere il comma 15.
*1. 121. Schietroma, Villetti.
(Approvato)
Sopprimere il comma 15.
*1. 207. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere il comma 16.
**1. 90. Aprea, Garagnani.
(Approvato)
Sopprimere il comma 16.
**1. 208. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere il comma 17.
*1. 91. Aprea, Garagnani.
(Approvato)
Sopprimere il comma 17.
*1. 209. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole da: prevista dal precedente periodo fino alla fine del comma con le seguenti:, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione prima nello stesso settore e,
ove non sia possibile, nell'altro settore formativo solo dopo aver esaurito le graduatorie degli utilmente graduati del primo e secondo settore formativo in ambito regionale.
1. 122. Benzoni, De Simone, Ghizzoni, Folena, Bellanova, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Cinzia Maria Fontana, Di Salvo, Codurelli, Buffo, Schirru, Del Bono, Rusconi, Froner, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giulietti, Colasio.
(Approvato)
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. I dirigenti scolastici che sono a capo di un'istituzione scolastica autonoma dal momento che sono stati riammessi in servizio in quanto ex presidi di ruolo a seguito di ordinanze dei giudici territoriali, le cui sentenze non sono ancora definitive e che hanno acquisito la qualifica di dirigente scolastico assolvendo all'obbligo formativo partecipando al corso di formazione secondo le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione del 20 gennaio 2003, sono confermati in servizio con incarico a tempo indeterminato. Per effetto del presente comma cessa ogni contenzioso in atto dal momento della data di entrata in vigore della presente legge. I direttori generali degli uffici scolastici regionali assicurano l'emanazione dei provvedimenti necessari per assicurare la conferma in servizio con incarico a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici di cui al presente comma su richiesta degli interessati. I dirigenti scolastici che si avvalgono di quanto disposto dal presente comma rinunciano a richiedere ogni eventuale danno nei confronti dell'amministrazione.
18-ter. Gli ex presidi di ruolo, già riammessi in servizio a seguito di ordinanze dei giudici territoriali, che hanno acquisito la qualifica di dirigente scolastico assolvendo all'obbligo formativo partecipando al corso di formazione secondo le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione del 20 gennaio 2003, che non si trovano in servizio per effetto di contrastanti sentenze nei diversi gradi di giudizio e che sono in attesa di ulteriore sentenza, possono rivolgere istanza di essere reintegrati in servizio con incarico a tempo indeterminato al competente ufficio scolastico regionale, compatibilmente con la disponibilità del posto nella dotazione organica regionale, dal momento della data di entrata in vigore della presente legge. I relativi provvedimenti, adottati dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, hanno effetto dall'anno scolastico successivo alla data di emanazione. Gli ex presidi di ruolo che si avvalgono di quanto disposto dal presente comma rinunciano al contenzioso in atto e a richiedere ogni eventuale danno nei confronti dell'amministrazione.
1. 97. Mereu.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. Ai dirigenti di seconda fascia con incarico biennale di dirigente di prima fascia, ai quali, in mancanza di una valutazione negativa, non è stato rinnovato l'incarico, è conferito dall'amministrazione di appartenenza analogo incarico di dirigente di prima fascia, anche in soprannumero in caso di mancanza di posti.
18-ter. Coloro che nel 2006 svolgevano le funzioni di dirigente di seconda fascia e che, cessati dall'incarico ope legis, non sono stati poi confermati, in mancanza di una valutazione negativa, sono reintegrati nell'incarico che svolgevano alla data di cessazione, fino alla naturale scadenza del contratto. Gli stessi, nel primo concorso bandito ai sensi della normativa vigente, hanno diritto ad una quota riservata, pari al 5 per cento dei posti messi a concorso.
1. 101. Aprea, Garagnani, Goisis.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Ai dirigenti di seconda fascia con incarico biennale di dirigente di prima fascia, ai quali, in mancanza di una valutazione negativa, non è stato rinnovato l'incarico, è conferito dall'amministrazione di appartenenza analogo incarico di dirigente di prima fascia, anche in soprannumero in caso di mancanza di posti.
1. 53. Aprea, Garagnani.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Coloro che nel 2006 svolgevano le funzioni di dirigente di seconda fascia e che, cessati dall'incarico ope legis, non sono stati poi confermati, in mancanza di una valutazione negativa, sono reintegrati nell'incarico che svolgevano alla data di cessazione, fino alla naturale scadenza del contratto. Gli stessi, nel primo concorso bandito ai sensi della normativa vigente, hanno diritto ad una quota riservata, pari al 5 per cento dei posti messi a concorso.
1. 54. Aprea, Garagnani.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il personale che abbia partecipato al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, bandito il 3 ottobre 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, che sia stato collocato nella graduatoria stilata dopo l'esame di ammissione, che abbia partecipato al corso di formazione e sia stato ammesso all'esame finale e che abbia anche sostenuto la prova scritta dello stesso esame, deve essere chiamato ad ultimare l'iter concorsuale entro il 15 novembre 2007. Tale personale, poi, se utilmente collocato nella graduatoria finale ma non confermato negli incarichi per l'anno scolastico 2007-2008 nella regione nella quale ha partecipato al concorso stesso, in attesa dell'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza giuridica ed economica 1o settembre 2007, è utilizzato nella stessa funzione svolta nell'anno precedente, secondo le seguenti modalità:
a) mediante incarico annuale, a copertura di tutte le eventuali sedi vacanti e/o disponibili, anche in altre regioni;
b) in subordine:
1) presso gli uffici scolastici provinciali, per incrementare i gruppi di supporto all'autonomia ed i gruppi di monitoraggio, a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica (2 o 3 per provincia);
2) presso gli uffici scolastici regionali, come supporto alla task force in via di costituzione per la pubblicizzazione e diffusione delle nuove «Indicazioni nazionali per il curricolo» e per la successiva fase di formazione del personale docente;
3) presso gli uffici scolastici regionali, come supporto ai gruppi permanenti di studio e ricerca, negli ambiti di specifici progetti ministeriali e/o territoriali.
1. 112. Porfidia.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. In attesa dell'immissione in ruolo di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a richiesta degli interessati e con decorrenza giuridica ed economica dalla data di acquisizione dell'incarico, il personale non confermato negli incarichi per l'anno scolastico 2007/2008 è temporaneamente utilizzato nella stessa funzione svolta nell'anno precedente a copertura di tutte le eventuali sedi vacanti e/o disponibili anche in altre Regioni, diverse da quella di appartenenza.
1. 111. Porfidia, Costantini.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Sono confermati nell'organico regionale dei dirigenti scolastici preposti a capo di un istituzione scolastica gli ex presidi di ruolo che, riammessi in servizio dietro specifica istanza, con sentenza del giudice non ancora definitiva, hanno acquisito la qualifica di dirigente scolastico.
1. 98. Mereu.
Sopprimere il comma 19.
1. 100. Aprea, Garagnani.
Al comma 20, sostituire le parole: nel secondo con le seguenti: nell'ultimo.
1. 123. De Simone, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria.
(Approvato)
Sopprimere il comma 21.
*1. 124. De Simone, Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria.
(Approvato)
Sopprimere il comma 21.
*1. 134. Barbieri.
(Approvato)
Sopprimere il comma 22.
1. 33. Barbieri.
(Approvato)
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali il 22 marzo 2001 e il 6 settembre 2001, pari ad euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e l'ANCI. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria, iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. A decorrere dal medesimo anno finanziario 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 125. De Simone, Benzoni, Ghizzoni, Folena, Bellanova, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Cinzia Maria Fontana, Di Salvo, Codurelli, Buffo, Schirru, Del Bono, Rusconi, Froner, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giulietti, Colasio.
All'emendamento 1.126, secondo periodo, sostituire le parole da: 25 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 1. 126. 200. Il relatore.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. A decorrere dall'anno 2008 le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche
statali per il funzionamento amministrativo e didattico, ivi comprese le spese in conto capitale, in considerazione del loro carattere strumentale all'assolvimento dei compiti istituzionali delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall'esenzione i servizi oggetto delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 68, del 28 luglio 2005 e n. 92, del 23 dicembre 2005, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati in 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 126. Folena, Di Salvo, De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Benzoni, Ghizzoni, Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Codurelli, Buffo, Schirru, Del Bono, Rusconi, Froner, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giulietti, Colasio.
Sopprimere il comma 24.
*1. 102. Aprea, Garagnani.
(Approvato)
Sopprimere il comma 24.
*1. 210. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
25. I direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative, che hanno acquisito il ruolo il 1o settembre 2000 con il passaggio dal profilo professionale di responsabile amministrativo, sono inquadrati nelle posizioni stipendiali previste dal CCNL del comparto scuola, con il riconoscimento delle anzianità maturate al 31 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988. Il nuovo inquadramento decorre dal 1o settembre 2007. L'onere derivante dall'applicazione dell'inquadramento di cui al presente comma è determinato in euro 8 milioni.
26. All'onere di cui al comma 25, stimato in 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto all'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 60. Porfidia, Pedica.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
25. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è data possibilità ai dirigenti scolastici che ne facciano richiesta di permanere in servizio fino al 70o anno di età, a prescindere dal numero di anni di contribuzione versata. La permanenza del servizio è garantita, a richiesta, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione.
1. 61. Raiti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Norme sul reclutamento del personale docente). - 1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un
efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.
2. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché di riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
3. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l'ufficio scolastico regionale, tenuto dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, e distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
4. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione svolgono un anno di applicazione, attraverso un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro. L'ufficio scolastico regionale competente, tenendo conto delle esigenze e delle richieste espresse dalle istituzioni scolastiche, provvede all'assegnazione dei docenti alle medesime istituzioni ai fini della stipulazione, da parte dei rispettivi dirigenti scolastici, del contratto di inserimento formativo al lavoro, cui si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
5. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dalla presente legge. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, attestato dall'iscrizione nell'albo regionale costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzione scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.
1. 01. Aprea, Garagnani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Valorizzazione della professione docente). - 1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
2. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
3. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli.
4. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:
a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;
b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;
c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
d) i titoli professionali acquisiti in servizio.
5. La valutazione non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.
6. La commissione di valutazione è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, è composta da tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
8. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.
9. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche, cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche.
10. In attuazione dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro della pubblica istruzione provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste al comma 7 del presente articolo, le procedure di valutazione e i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni del regolamento adottato ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 02. Aprea, Garagnani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Area contrattuale della docenza). - 1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i principi fissati dalla presente legge.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area, composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell'area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998. Conseguentemente
è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell'istituzione scolastica.
1. 03. Aprea, Garagnani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Provvedimenti urgenti in materia di corsi speciali ex lege n. 143 del 2004). - 1. Le Università (Facoltà di scienze della formazione primaria e SSIS) erogatrici dei corsi abilitanti di cui al decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora concluso i corsi abilitanti, devono disporre, con un decreto urgente, la data di fine dei corsi medesimi. Tale data non deve essere posteriore al 31 ottobre 2007, intendendo tale termine come inderogabile.
2. Le Università (Facoltà di scienze della formazione primaria e SSIS) che non siano in grado di garantire il rispetto di tale termine perentorio e inderogabile, perdono il diritto ad organizzare i corsi medesimi con effetto immediato e sono tenute all'immediato rimborso totale (omnicomprensivo di tasse governative) delle quote di iscrizione e frequenza già versate dai corsisti, senza che questi debbano provvedere a farne richiesta.
3. I corsisti afferenti alle Università di cui al comma 2 possono beneficiare del riconoscimento dei crediti formativi eventualmente acquisiti, proseguendo il corso secondo le modalità di cui al comma 6.
4. Gli uffici scolastici regionali che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 85 del 2005, hanno l'onere di nominare le Commissioni giudicatrici per l'esame finale, adempiono alle operazioni di loro competenza, sovrintendendo alle operazioni di valutazione della commissione, in modo che queste siano concluse entro il termine improrogabile del 10 novembre 2007, ivi inclusa la trasmissione degli elenchi degli abilitati alla competente direzione regionale ed alle Università di afferenza.
5. Gli uffici scolastici provinciali (ex centri servizi amministrativi, già provveditorati agli studi), hanno il compito di:
a) in prima istanza (luglio/agosto 2007), effettuare le nomine a tempo indeterminato (ruolo) e/o le nomine a tempo determinato (supplenze annuali) con la clausola contrattuale «salvo avente diritto»;
b) accettare le domande di scioglimento delle riserve degli abilitanti entro e non oltre il termine improrogabile del 20 novembre 2007;
c) pubblicare gli elenchi aggiornati delle graduatorie ad esaurimento entro il termine perentorio del 30 novembre 2007;
d) provvedere alla riconvocazione dei docenti che, sciogliendo la riserva, risultino aventi diritto alla nomina in ruolo ovvero alla nomina a tempo determinato (supplenza annuale).
6. I corsisti di cui al comma 3 possono iscriversi al corso erogato, per tutte le classi di concorso, in modalità blended dalla SSIS Lazio-Roma III, già previsto per i corsi di cui al decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005 non ancora attivati o non conclusi, cui sono accorpati i corsi non attivati o non conclusi, per effetto del comma 2 del presente articolo, che devono concludersi, improrogabilmente, entro il termine perentorio di cui al comma 1. Tale accordo è da intendersi immediatamente operativo, tenuto conto che dai corsi di cui al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. 010. Barbieri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Insegnamento della tradizione culturale cristiana). - 1. Nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado deve essere inserito l'insegnamento degli elementi fondamentali della tradizione culturale cristiana, anche come strumento di integrazione degli alunni e degli studenti extracomunitari.
1. 011. Garagnani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al fine dell'accelerazione delle procedure per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo ai fini pensionistici del personale dipendente della scuola, presentate prima del 31 agosto 2000 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati possono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva delle informazioni contenute in tali istanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli oneri di riscatto e/o di ricongiunzione vengono calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari e delle norme vigenti alla data di presentazione della domanda originaria, risultante dalla dichiarazione. Le dichiarazioni devono essere inoltrate, per via telematica, entro la data del 30 settembre 2009 al Ministero della pubblica istruzione. I termini, le modalità operative e la frequenza dei controlli sono fissati, con apposito decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 012. Cordoni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Riconoscimento titoli di studio). - 1. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini di Stati non appartenenti dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, rilasciati in conformità all'ordinamento scolastico dello Stato di provenienza dell'interessato o di altro Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 379 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come integrate ai sensi del comma 2.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro della pubblica istruzione definisce le modalità per l'individuazione e lo svolgimento delle prove integrative e dei loro specifici contenuti, necessari per il riconoscimento di ciascun tipo di titolo di studio straniero.
3. L'articolo 387 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
4. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. 013. (Testo modificato nel corso della seduta) De Simone, Folena, Zanotti, Guadagno (detto Vladimir Luxuria), Aprea.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(TARSU)
«1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma di euro 5 ad alunno delle scuole statali, in ragione d'anno, quale importo forfettario per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'onere derivante dal primo periodo resta a carico degli stanziamenti dei capitoli di bilancio concernenti le assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Gli importi ancora dovuti ai comuni per gli anni antecedenti al 2008, per la tariffa di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la somma complessiva di euro 50 milioni, sono corrisposti dalle istituzioni scolastiche a valere sulle assegnazioni
disposte a favore delle medesime sul capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, ai sensi del primo e terzo periodo, sono concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni. A decorrere dal medesimo anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
1. 0250. La Commissione.