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Allegato B
Seduta n. 220 del 9/10/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta immediata:
ZIPPONI, MASCIA, MIGLIORE, FALOMI e ROCCHI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. -Per sapere - premesso che:
in Commissione lavoro del Parlamento europeo è aperta la discussione parlamentare sulla flexicurity, sulla base di una comunicazione del Commissario Spidla;
discussione importante perché sul lavoro e la precarietà si gioca non poco del futuro d'Europa: la precarietà rappresenta, infatti, una vera e propria emergenza per il vecchio continente e per l'Italia in particolare e, in realtà, non c'è nessuna evidenza che sistemi di lavoro atipici favoriscano crescita dell'occupazione e dell'economia, tanto meno qualificazione produttiva;
la flexicurity caratterizza il sistema danese, dove si realizzò, molti decenni or sono, come forma specifica, con un sindacato forte e una forte spesa statale per formazione e disoccupazione; nella stessa Danimarca l'intervento statale è stato ora fortemente ridimensionato;
in sistemi come quello italiano, francese, tedesco, far pesare sul bilancio dello Stato i costi di assistenza per anni di sussidio pieno ai lavoratori scaricati dalle aziende - che sarebbero così libere di licenziare come e quando vogliono - è praticamente impossibile; altra cosa è quella di adeguare la spesa sociale alla media europea e, quindi, migliorare tutta la copertura del reddito per tutti i periodi vuoti generati dalla precarietà;
l'indicazione del Parlamento europeo è stata, invece, in direzione del lavoro normale, stabile e a protezione collettiva;
la comunicazione del Commissario sulla flexicurity ignora il pronunciamento parlamentare: in sostanza, propone massima flessibilità in ingresso, con contratti di primo impiego, e in uscita, con libertà di licenziamento; i modelli presi a riferimento, danese, spagnolo, irlandese e austriaco, vanno in questa direzione: essa apre la strada a una facilità di licenziamento e non ha garanzie effettive di impiego, né di reddito; per di più viene proposta in presenza di un forte ridimensionamento del ruolo e dei finanziamenti dello Stato;
il Governo italiano dovrebbe far valere in Europa il meglio del nostro sistema legislativo e normativo: dallo statuto dei lavoratori all'ultima legge sulla sicurezza sul lavoro; i diritti nel lavoro sono universali e indisponibili, deve essere chiara la responsabilità dei datori di lavoro, il lavoro a tempo indeterminato deve rimanere il rapporto «normale», il licenziamento ingiustificato resta punito con il pagamento del danno e la riassunzione;
il lavoro «normale» deve essere quello a tempo indeterminato, in quanto intrinsecamente connesso a una qualificazione produttiva capace di far crescere sviluppo e occupazione nell'ambito del modello sociale europeo -:
cosa intenda fare il Governo per promuovere il lavoro «normale», bonificando la precarietà, anche attraverso meccanismi di qualificazione permanente del lavoro e di welfare del lavoro, secondo indirizzi europei, colpendo i licenziamenti senza giusta causa, garantendo analoghi diritti e prestazioni alle forme contrattuali atipiche, garantendo la formazione in forme permanenti e il reddito nelle fasi formative prima e dopo l'ingresso nel mercato del lavoro, senza dimenticare contributi figurativi e la tutela dei diritti fondamentali (il diritto alla salute, all'abitare ed altro).
(3-01316)
Interrogazioni a risposta scritta:
FERDINANDO BENITO PIGNATARO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con circolare n. 10 del 7 agosto 2007, protocollo n. M/2413/12, Dipartimento affari interni e territoriali, in riscontro al quesito posto da alcune prefetture circa la legittimità del conferimento della qualifica di «ausiliario del traffico» a lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità in servizio presso gli enti locali, considerava impossibile il conferimento delle funzioni di ausiliario del traffico a tali soggetti poiché la normativa vigente individua tassativamente le categorie di destinatari di tali funzioni, tra quelli vincolati da un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione;
contrariamente a tale interpretazione, l'articolo 17, commi 132 e 133, legge n. 127 del 1997, dispone che «I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali»;
la norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'articolo 68, legge n. 488 del 1999, il quale prevede che: «A decorrere dal 1o gennaio 2000 le funzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997»;
in virtù di tali disposizioni normative, si è erroneamente dedotto il carattere di tassatività delle categorie di lavoratori assegnatari di tali funzioni, escludendo chi non è vincolato alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro di natura subordinata;
ma il principio di tassatività deve essere previsto da una esplicita disposizione normativa, e nessuna espressa norma assiste la mancata indicazione dei lavoratori socialmente utili o di pubblica
utilità tra gli ulteriori destinatari della designazione sindacale sopra richiamata;
la restrittiva interpretazione operata dal Ministero dell'interno renderebbe non solo illegittima l'attività ultradecennale svolta dai lavoratori per conto degli enti locali nelle citate funzioni, ma renderebbe addirittura nulla la contrattazione collettiva e le norme regionali che, emanate in virtù del decreto legislativo n. 468 del 1997, hanno regolato l'attività di questi lavoratori in ambito regionale e nel loro specifico rapporto con gli enti locali utilizzatori;
la questione è stata correttamente risolta dalla Corte costituzionale con ordinanza del 21 maggio 2001, n. 157, nella quale viene ritenuto erroneo il presupposto secondo cui quale l'esercizio di pubbliche funzioni di una pubblica amministrazione «...debba necessariamente avvenire utilizzando esclusivamente dipendenti legati da un rapporto di impiego stabile con la stessa amministrazione e quindi assunti con procedura concorsuale ... che, invece, bisogna distinguere tra apparato burocratico degli uffici, con rapporto di lavoro dipendente..., ed esercizio di funzioni pubbliche, con un rapporto sottostante anche meramente onorario o volontaristico o di mero servizio o di obbligo ovvero di utilizzazione...»;
il rapporto di utilizzazione intercorrente tra le pubbliche amministrazioni ed i lavoratori LSU ed LPU che svolgono le funzioni di ausiliari del traffico è supportato da idonee designazioni amministrative nominative adottate dai sindaci di tutto il territorio nazionale, in virtù di apposite convenzioni sottoscritte dalle parti ed in ossequio a quanto disposto dalle leggi regionali che hanno recepito la normativa nazionale, al fine di favorire la graduale e definitiva ricollocazione dei soggetti appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili ed al bacino dei lavoratori di pubblica utilità, per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli enti attuatori;
le norme regionali, inoltre, sono intervenute in seguito ad esplicito e formale rinvio operato dalla legge ordinaria; l'articolo 1 del decreto legislativo n. 468 del 1997 stabilisce che le regioni possono dettare norme in materia di lavori socialmente utili e di pubblica utilità ed aggiunge che le competenze attribuite alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali. Il compito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle regioni è quello di promuovere, negli ambiti di rispettiva competenza, l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo;
per quanto esposto ed alla luce della corretta interpretazione operata dalla Corte costituzionale, è da ritenere legittimo il rapporto di utilizzazione e di svolgimento dei servizi per conto degli enti locali da parte dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità quali ausiliari del traffico -:
quali iniziative, con urgenza, il ministro intenda intraprendere per uniformarsi all'interpretazione della Corte costituzionale ed evitare in tal modo di rendere illegittimi i servizi di gestione della circolazione urbana e tutela delle aree destinate a parcheggio che gli enti locali su base nazionale negli ultimi anni hanno gestito mediante l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, con conseguenze di natura economico-sociale e legale estremamente gravose.
(4-05158)
GIORDANO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel settembre 2006 il gruppo SMA Spa annuncia la chiusura del proprio
centro di distribuzione di vendite alimentari con sede a Capaci (Palermo) ed inizia ad avviare la procedura di mobilità e Cigs per 30 lavoratori;
contestualmente questi lavoratori firmano il 4 dicembre 2006 un protocollo d'intesa nell'ufficio provinciale del lavoro che prevede, in caso di sviluppo dell'azienda, la loro ricollocazione in altre eventuali sedi della SMA in Sicilia (Allegato);
dal 1o febbraio 2007 viene attivata la Cigs;
nel mese di giugno 2007 la SMA Spa apre un nuovo punto vendita ad Acireale con 106 unità lavorative ed a settembre uno a Marsala con 26 unità;
nonostante la suddetta situazione, di chiaro sviluppo per l'azienda, i 30 lavoratori in Cigs non sono ancora stati ricollocati (La Repubblica - Giornale di Sicilia 29 giugno 2007);
il prossimo dicembre 2007 scade la Cigs e questi lavoratori, con almeno vent'anni di servizio e vicini alla pensione, rischiano di perdere ogni possibilità di essere reinseriti nel mondo del lavoro -:
se sia a conoscenza della situazione descritta in premessa;
se non ritenga necessario attivarsi affinché venga rispettato il protocollo d'intesa succitato;
quali iniziative intenda porre in essere affinché i suddetti lavoratori vengano ricollocati in altre sedi SMA.
(4-05163)
FERDINANDO BENITO PIGNATARO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
i dipendenti dell'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna di Catanzaro, che vantano un'anzianità di servizio che va dai 7 ai 31 anni, lamentano un grave deterioramento dei rapporti tra datore di lavoro e personale che pare subisca vessazioni con assegnazione di turni di servizio che creano notevoli disagi ai lavoratori;
da circa dieci anni le mensilità supplementari non sono più pagate con la puntualità che contraddistingueva il buon nome dell'Istituto, ma frazionate in due, tre, e qualche volta in quattro rate, secondo il clima che si vive in azienda in quel preciso periodo lavorativo;
i lavoratori sono da anni costretti a turni massacranti senza poter esprimere alcun dissenso che oltre a rimanere disatteso, rischierebbe solo di provocare ulteriori licenziamenti, come avvenuto ai danni di chi ha denunciato ufficialmente questi ed altri soprusi da parte dell'Azienda;
gli straordinari che fino a qualche anno fa erano una facoltà per il lavoratore, oggi sono diventati una imposizione con l'aggravante che pare non vengano retribuiti, se non in minima parte in base alla «ubbidienza» del lavoratore;
l'Azienda ha dichiarato di aver sottoscritto un accordo con Cgil, Cisl e Uil, il quale avrebbe previsto in assenza di commesse, la possibilità di attingere alle ore di straordinario accantonate, evitando in tal modo i licenziamenti. Tale misura non è stata né concordata, né condivisa dai lavoratori, anche perché tale decisione è stata assunta all'indomani di una riunione sindacale, durante la quale diversi dipendenti hanno lamentato il mancato rispetto del CCNL;
l'azienda non ha mai predisposto un piano delle ferie nonostante sia previsto dal contratto, provocando seri disagi ai dipendenti soprattutto nel periodo estivo, durante il quale spesso vengono rifiutate con la scusa dell'esigenze di servizio;
tale pesante situazione sta esasperando quasi tutti i dipendenti che non riescono più a lavorare con serenità ed a
svolgere la propria delicata attività con l'attenzione che tale lavoro richiede-:
quali iniziative, con urgenza, intenda intraprendere per superare tali difficoltà al fine di ridare serenità ai dipendenti dell'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna di Catanzaro, che da molti anni prestano il loro servizio con professionalità ed ora vivono seri disagi che stanno rischiando di compromettere definitivamente il loro rapporto lavorativo, a causa di una gestione aziendale alquanto particolare e che pare non rispetti quanto previsto dal CCNL.
(4-05170)