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Allegato B
Seduta n. 220 del 9/10/2007
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
secondo l'articolo 19-bis della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttive n. 79/409/CEE, con riferimento alle specie che possono essere cacciate in piccole quantità;
a tali fini le regioni acquisiscono il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
ad oggi non risulta pervenuta agli organi competenti alcuna comunicazione di tale Istituto in cui abbia fissato le quantità minime delle specie cacciabili in deroga, motivo per cui secondo gli interpellanti risultano inattuabili tutte le disposizioni normative relative a tale tipo di caccia;
il ritardo nella determinazione delle quantità minime costituisce un grave pregiudizio al normale svolgimento dell'attività venatoria nella stagione appena aperta sul territorio nazionale con la conseguente violazione di un diritto previsto dalla legge -:
per quali motivi si è verificata tale omissione da parte dell'INFS;
se non ritenga di avviare un'inchiesta amministrativa su tale omissione;
come intenda risolvere con tempestività il problema della determinazione delle quantità minime, il cui ritardo costituisce un grave pregiudizio al normale svolgimento dell'attività venatoria appena aperta sul territorio nazionale con la conseguente violazione di un diritto previsto dalla legge e con l'eventualità di vedere venir meno gli effetti benefici per la popolazione faunistica, per la natura e l'agricoltura che hanno spinto il legislatore a prevedere la caccia eccezionale di alcune specie di uccelli.
(2-00781) «Salerno, Brugger».
Interrogazione a risposta in Commissione:
SAGLIA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la concentrazione in atmosfera dei gas responsabili dell'effetto serra, in particolare di anidride carbonica (CO2), è in continuo aumento tanto che l'IPCC (gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) nel suo terzo rapporto di previsione afferma che il clima cambierà più rapidamente di quanto storicamente osservato;
per ridurre i rischi connessi con i cambiamenti ambientali, l'Italia, insieme agli altri paesi industrializzati, si è impegnata nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, Rio de Janeiro, 1992), di cui il Protocollo di Kyoto è uno degli strumenti attuativi, a stabilizzare prima e ridurre poi le proprie emissioni di gas serra del 5,2 per cento rispetto a quelle del 1990, entro il periodo 2008-2012;
recenti osservazioni hanno mostrato che la biosfera terrestre, ed in particolare le foreste, rappresentano elementi attivi nell'assorbimento dell'eccesso di anidride carbonica nell'atmosfera (IPCC, 2000) e per questo motivo le attività forestali fanno parte oggi degli accordi di Kyoto potendo rappresentare un'opzione a costi più bassi per il contenimento dell'anidride carbonica atmosferica;
il Protocollo di Kyoto, negli articoli 3.3 e 3.4, prevede l'impiego dei pozzi (sinks) di carbonio per la riduzione del bilancio netto nazionale delle emissioni di gas serra;
allo stato attuale, l'Italia prevede di realizzare attraverso i sinks (settore forestale) un assorbimento di carbonio pari a 10.2 MtCO2 per anno (per il dettaglio delle attività e relativi contributi si veda la tabella 6 - ora in corso di aggiornamento - della Delibera CIPE 123/02);
le modalità attraverso cui raggiungere questo obiettivo sono oggetto di un apposito piano, il «Piano dettagliato per la realizzazione del potenziale massimo nazionale di assorbimento di carbonio, triennio 2004-2006» (PPNAC), realizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione dell'articolo 7.1. della stessa Delibera CIPE;
la strategia di fondo che caratterizza il PPNAC consiste essenzialmente nella promozione di interventi volti ad una più efficiente gestione del patrimonio forestale esistente e nella realizzazione di nuove piantagioni, avendo presente l'obiettivo di contribuire, allo stesso tempo, alla sicurezza idrogeologica del territorio ed all'aumento del volume di biomassa disponibile per la produzione di energia rinnovabile;
per attuare concretamente il Protocollo di Kyoto, relativamente all'articolo 3.4 sulla gestione forestale è necessario l'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio forestali quale strumento deputato alla contabilità dell'assorbimento di carbonio generato dalle attività di Uso del suolo, Cambiamento di uso del suolo e Selvicoltura;
l'istituzione del Registro e l'eventuale mercato che potrebbe innescarsi stabiliranno il valore ufficiale dei crediti di carbonio derivanti dalle attività forestali;
più precisamente, compito del Registro sarebbe quello di quantificare, in conformità con le decisioni adottate dall'UNFCCC e in accordo con le linee Guida e Buone Pratiche fornite dall'IPCC, sia l'assorbimento di carbonio generato dalla superficie nazionale in conseguenza di attività di Uso del Suolo, Variazioni di Uso del Suolo e Selvicoltura sia certificare l'assorbimento di carbonio ai fini della riduzione del bilancio netto nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra -:
se, alla luce di quanto suesposto, il Ministro in indirizzo ritenga di predisporre quanto necessario per istituire il Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio Forestali.
(5-01572)