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Allegato A
Seduta n. 221 del 10/10/2007
...
(A.C. 782 - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 782 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). - 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona indagata o imputata da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:
a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.
3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata alla persona da sottoporre alle indagini ed al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. In ogni caso, a parità di risultato, devono essere prescelte le tecniche meno invasive e più rispettose della dignità e del decoro della persona.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
6. Se la persona invitata a presentarsi ai fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'ordinanza di cui al medesimo comma 1. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica deve essere ridotto al minimo indispensabile ed è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita da un difensore.
Art. 224-ter. - (Provvedimenti del giudice per le perizie su persone diverse dall'indagato o dall'imputato che comportano prelievi o accertamenti coattivi). - 1. Quando è assolutamente necessario eseguire le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 224-bis nei confronti di persona non indagata o non imputata, si osservano le disposizioni di cui allo stesso articolo 224-bis, in quanto applicabili. In tale caso l'ordinanza contiene:
a) l'indicazione delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non può essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti sulla persona da sottoporre a perizia;
b) l'avviso alla persona interessata della facoltà di farsi accompagnare ed assistere da un esperto o da persona di sua fiducia, dalla stessa indicati.
2. Se l'ordinanza di cui al comma 1 è adottata nella fase delle indagini preliminari, è omesso il riferimento a qualsiasi indicazione idonea a diffondere notizie attinenti alle indagini che devono rimanere segrete».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, comma 1, sopprimere le parole:, anche d'ufficio,
1. 10. Daniele Farina, Cogodi.
Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, comma 2, lettera f), sostituire le parole da: del luogo fino alla fine della lettera con le seguenti: del giorno, dell'ora e della struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata, presso la quale deve essere svolta l'operazione peritale, nonché le modalità di svolgimento.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I prelievi e gli accertamenti disposti ai sensi del presente articolo devono essere eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, a cura di personale qualificato, e comunque sotto la vigilanza del perito, nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto.
1. 11. Daniele Farina, Cogodi, Crapolicchio, Pettinari, Turco, Barani, De Zulueta.