Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 221 del 10/10/2007
...
(A.C. 782 - Sezione 8)
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 782 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici su persone incapaci). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore ovvero interdetta per infermità di mente, le notifiche devono essere eseguite anche nei confronti delle persone che su di loro esercitano la potestà o la tutela, le quali devono prestare il consenso ad accompagnarle. Esse devono anche presenziare alle operazioni, salvo che ne siano esentate dal giudice o dal pubblico ministero per ragioni di rispetto del pudore della persona da sottoporre agli accertamenti.
2. Qualora le persone incapaci non si presentino, può esserne disposto l'accompagnamento, anche coattivo, unitamente a quello delle persone che su di esse esercitano l'autorità.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice.
4. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona incapace, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.
Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). - 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o alla effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.
Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). - 1. All'esito della perizia o della consulenza tecnica su campioni biologici, ai sensi degli articoli 224-bis, 224-ter o 359-bis, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 7. - 1. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è disciplinata l'istituzione di apposite banche dati per la raccolta e la gestione dei prelievi di materiale biologico finalizzate all'analisi ed al confronto del DNA.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di accesso alla banca dati, consentendolo esclusivamente sulla base di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.
6. 01. Contento, Consolo.