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Allegato B
Seduta n. 221 del 10/10/2007
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta scritta:
CAPEZZONE. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'accesso degli specializzandi non medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria ha da sempre posto l'esigenza di armonizzare in un unico corso competenze specifiche con diverse connotazioni professionali. Questo problema si è presentato, pertanto, anche per i laureati in biotecnologie relativamente alle scuole delle classi di medicina diagnostica e di laboratorio e dei Servizi clinici specialistici biomedici;
con il decreto ministeriale 1o agosto 2005 («Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria») si è provveduto ad individuare le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, così come contenuto nell'allegato al decreto ministeriale stesso;
tale provvedimento ha previsto l'accesso per i possessori di laurea classe 9/S (laurea specialistica in biotecnologie indirizzi medico farmaceutico e veterinario) ad alcune scuole di specializzazione dell'area «servizi clinici»;
in particolare, nella sotto area «servizi clinici diagnostici e terapeutici» - classe «medicina diagnostica e di laboratorio» è consentito l'accesso alle scuole dibiochimica clinica, microbiologia e virologia e patologia clinica; nella classe «servizi clinici specialistici biomedici» alle scuole di scienze dell'alimentazione e farmacologia medica;
in base all'articolo 7, comma 1, del citato decreto ministeriale, gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di cui all'allegato, attivate presso le università dovevano essere adeguati alle disposizioni del decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
la regolamentazione introdotta dal decreto ministeriale risolve parzialmente una situazione anomala che esisteva con la normativa precedente, caratterizzata dall'impossibilità per i laureati in biotecnologie (salvo poche eccezioni a livello locale) di accedere alla formazione avanzata universitaria;
anteriormente al decreto ministeriale 1o agosto 2005, l'ingresso alle scuole di specializzazione per i non laureati in medicina e chirurgia, era, di fatto, a discrezione delle scuole stesse, molte delle quali avevano inserito la laurea in biotecnologie, indipendentemente dall'indirizzo del corso di laurea, tra quelle idonee a poter partecipare al concorso di ammissione;
con il pieno dispiegamento degli effetti del decreto ministeriale, si toglie la possibilità ai biotecnologi di alcune classi di laurea, di poter partecipare al concorso per l'accesso a talune scuole di specializzazione, alle quali prima gli stessi biotecnologi potevano partecipare. Due esempi chiarificatori: risulta all'interrogante che la scuola in genetica medica dell'Università Federico II di Napoli consentiva ai laureati in biotecnologie mediche di partecipare al concorso di ammissione. Parimenti, la scuola di specializzazione in scienze dell'alimentazione, fino allo scorso anno accademico, era aperta ai laureati in biotecnologie industriali. Con la defnitiva entrata in vigore del riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria ciò non sarà più possibile;
altre lauree specialistiche, (scienze biologiche, scienze e tecnologie agroalimentari, scienze e tecnologie agrozootecniche, per citare alcuni esempi) sono ritenute idonee al fine dell'ammissione alla procedura concorsuale per diverse scuole di specialità, nonostante non siano riscontrabili differenze sostanziali tra le competenze di base fornite da questi corsi di laurea e quelle fornite dai corsi di laurea in biotecnologie, come testimonia l'ampia
sovrapposizione dei settori scientifico-disciplinari tra esse;
il decreto ministeriale 1o agosto 2005 e l'annesso allegato non prendono in considerazione i possessori di diploma di laurea in biotecnologie (curriculum medico, farmaceutico e veterinario) antecedente al decreto-legge n. 509 del 1999 -:
se il Ministero sia a conoscenza di questa situazione che crea una sperequazione tra persone che possiedono lo stesso titolo di studio, ma conseguito a pochi mesi di distanza;
se non ritenga di dover intervenire al fine di consentire l'accesso alle procedure concorsuali delle sopra citate scuole di specializzazione anche a coloro che sono in possesso di diploma di laurea in biotecnologie (curriculum medico, farmaceutico e veterinario) antecedente al decreto-legge n. 509 del 1999;
se non ritenga paradossale aver precluso l'accesso alla scuola di specializzazione in genetica medica ai possessori di laurea classe 9/S e a coloro che sono in possesso di diploma di laurea in biotecnologie (curriculum medico, farmaceutico e veterinario) antecedente al decreto-legge n. 509 del 1999;
se non ritenga che debba essere consentito l'accesso alla scuola di specializzazione in microbiologia e virologia anche ai possessori di laurea classe 8/S (biotecnologie industriali) e a coloro che sono in possesso diploma di laurea in biotecnologie industriali antecedente al decreto-legge n. 509 del 1999;
se non ritenga che debba essere consentito l'accesso alla scuola di specializzazione in scienze dell'alimentazione anche ai possessori di laurea classe 7/S (biotecnologie agrarie) e a coloro che sono in possesso diploma di laurea in biotecnologie agrarie antecedente al decreto-legge n. 509 del 1999.
(4-05190)