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Allegato B
Seduta n. 221 del 10/10/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
BENZONI, TESSITORE, CODURELLI, SCHIRRU, CINZIA MARIA FONTANA e FASCIANI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
all'inizio dell'anno scolastico si ripresenta la questione dei libri di testo in formato digitale per gli alunni che, a causa della loro disabilità, non possono usare quelli cartacei;
la legge n. 4 del 2005, nota come legge Stanca, riconosce ufficialmente all'articolo 5 il diritto alla fornitura, per alunni e insegnanti di sostegno, dei libri su file;
come segnalato dalla Biblioteca Italiana «Regina Margherita» per ciechi di Monza, i problemi sono sempre gli stessi:
i libri di testo adottati per l'anno scolastico vengono scelti in ritardo; la scuola completa le adozioni dei testi entro il mese di maggio e questo significa che prima di quella data non è possibile dare inizio alla trascrizione; inoltre, per le scuole secondarie, per ragioni di opportunità, occorre procedere ad una selezione delle parti di testo e questo comporta - per l'instabilità del corpo docente - ulteriori difficoltà e ritardi. I tempi di lavorazione di un testo oscillano tra 1 e 4 settimane. Nonostante l'impiego - diretto e indiretto - di oltre 200 trascrittori all'inizio dell'anno scolastico, la Biblioteca è riuscita a consegnare poco più di 400 testi sui 6000 commissionati e potrà completare la fornitura non prima di dicembre;
la Biblioteca per la trascrizione dei libri di testo riceve un contributo dallo Stato che viene impiegato nella sua totalità per la trascrizione dei libri di testo, per la consulenza alle famiglie e alle scuole, ecc. La carenza delle risorse finanziarie a disposizione richiede la partecipazione economica degli enti locali nella misura del 50 per cento, ma le procedure in atto sono farraginose e lunghe e solo raramente si riesce ad ottenere le autorizzazioni in tempo utile per improntare il lavoro;
per la realizzazione delle versioni informatiche la Biblioteca richiede la concessione della versione digitale del testo alle Case Editrici per poi lavorarli e renderli fruibili ed accessibili. Nonostante il consistente impegno organizzativo la Biblioteca «Regina Margherita» riesce ad ottenere poco più della metà dei libri necessari con tempi medi assolutamente inaccettabili - 60, 90 giorni dalla richiesta;
una nota positiva all'interno di questa situazione di disagio si riscontra nel «fai da te» dell'Associazione Italiana Dislessia che sta risolvendo il problema facendo accordi direttamente con le case
editrici; ma anche questa attività dovrebbe essere supportata da un quadro regolamentare attuativo;
per quanto riguarda invece, i disabili motori, la situazione è ulteriormente aggravata all'assenza di associazioni ed enti pubblici che si occupino di questa problematica: sono le singole famiglie che contattano direttamente le case editrici per richiedere i supporti opportuni, con ovvie difficoltà -:
se il Ministro non ritenga opportuno provvedere per l'aggiornamento delle convenzioni sui libri di testo tra Ministero della Pubblica Istruzione e l'Associazione Italiana Editori, al fine di prevedere espressamente la fornitura dei libri digitali agli studenti disabili;
se il Ministro non ritenga opportuno emanare il regolamento sull'accessibilità degli strumenti didattici e formativi, previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1 marzo 2005 (regolamento attuativo della legge Stanca).
(5-01579)
Interrogazioni a risposta scritta:
RAITI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge di conversione del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004 consente, fra l'altro, di integrare l'istanza prodotta ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 dal personale docente ai fini del miglioramento del punteggio in graduatoria ovvero ai fini di una diversa opzione tra titoli con differente valutazione;
la legge n. 143 del 2004, articolo 2, comma 1, e comma 1-bis e 1-ter ha istituito una serie di corsi speciali di durata annuale riservati a diverse categorie di insegnanti in servizio che per motivi diversi risultavano sprovvisti di abilitazione;
il Ministero della pubblica istruzione, con la nota protocollo 14848 del 20 luglio 2007, ha consentito la possibilità di sciogliere la riserva nelle graduatorie ad esaurimento a tutti coloro che hanno sostenuto l'esame finale dei corsi speciali previsti dal decreto ministeriale n. 85 del 2005 entro il 31 luglio 2007;
la legge di conversione del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004 (disposta per consentite di integrare l'istanza prodotta ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 ai fini del miglioramento del punteggio in graduatoria ovvero ai fini di una diversa opzione tra titoli con differente valutazione), ha di fatto generato un ulteriore rimescolamento delle graduatorie ad esaurimento, non consentendo, come sempre avvenuto, di scegliere di volta in volta in quale graduatoria fare valere i titoli di servizio effettuati negli anni pregressi, facendo perdere posizioni utili a quei precari che, avendo altra abilitazione, abbiano fatto una scelta rivelatasi in seguito non produttiva disponendo che il punteggio del servizio svolto negli anni 2003-2004 e 2004-2005 fosse utilizzato su diversa graduatoria, non potendo scegliere di immettere il servizio in quella di maggiore interesse perché ancora non abilitati;
i corsi speciali, istituiti con il decreto ministeriale n. 85 del 2005, dovevano iniziare e concludersi entro l'anno accademico 2005-2006 in tempo utile per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento), che per molti precari avrebbe significato sicura stipula di contratto a tempo indeterminato. Oltre il danno la beffa: prova ne è che molti riservisti si trovano in graduatoria in posizioni migliori di tanti che, senza un giorno di servizio in classe (anche abilitati con 16 punti, a fronte di chi ne ha oltre 100!), con i contratti a T.I. (Tempo Indeterminato) del 2007 si vedono «regalato» il ruolo scavalcando chi il ruolo se lo è guadagnato con anni di servizio tra i banchi di scuola e li guarda deluso e amareggiato dall'ennesima ingiustizia perpetrata nei suoi confronti;
il Ministero della pubblica istruzione con la nota protocollo 14848 del 20 luglio 2007, ha consentito la possibilità di sciogliere
la riserva nelle graduatorie ad esaurimento a tutti coloro che hanno sostenuto l'esame finale dei corsi speciali previsti dal decreto ministeriale n. 85 del 2005 entro il 30 giugno 2007;
con questa nota si è generata un'ulteriore disparità di trattamento tra chi ha concluso i corsi e chi, come per esempio i corsisti dell'Università di Catania, non li hanno ancora conclusi (conclusione prevista per il mese di dicembre 2007);
ciò è avvenuto a causa dei ritardi con i quali l'Università di Catania ha attivato i corsi rispetto ai tempi previsti dal decreto ministeriale n. 85 del 2005, e del Ministero che, con le note prot. 1943 (istruzione) e 2310 (università) rispettivamente del 18 e 19 dicembre, invitava le Università e le Sissis a rimodulare i corsi «per far sì che, omogeneamente, i corsisti espletino l'esame di ammissione nelle date del gennaio 2008»;
in questo modo il Ministero, invece di costringere le Università ad iniziare i corsi nei tempi previsti, concedeva loro ulteriore dilazione nei tempi di inizio. Così facendo, ad esempio, l'Università di Catania ha avviato i corsi il 13 aprile e presumibilmente finiranno in dicembre corrente anno, non consentendo ai corsisti di sciogliere la riserva entro i tempi previsti, utili per l'immissioni in ruolo e gli incarichi a tempo determinato per l'anno 2007-2008 -:
se intenda consentire ai precari che nel giugno 2004 hanno dichiarato il servizio in classi di concorso diverse da quelle per cui ci si abilita con i corsi del decreto ministeriale n. 85 del 2005, in sede di ridefinizione delle GAE (alla fine dei corsi suddetti con lo scioglimento della riserva e l'inserimento del punteggio per il titolo abilitante) di potere scegliere in quale classe di concorso fare valere i titoli di servizio precedentemente effettuati e utilizzati su altre classi di concorso al fine di non perdere un diritto acquisito con il servizio svolto e ripristinare le corrette posizioni nelle GAE;
se intenda prendere dei provvedimenti affinché i corsisti del decreto ministeriale n. 85 del 2005, che pur rientrando nel contingente previsto per l'anno scolastico 2007-2008 non vengono assunti perché inseriti con riserva nelle GAE, possano avere il recupero delle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2008-2009, con anno giuridico 2007-2008;
se intenda dare la possibilità, a coloro che si trovano nella suesposta situazione, di stipulare con le USP contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2007-2008; quest'ultima possibilità darà la sicurezza ai corsisti, che hanno alle spalle parecchi anni di servizio, e che avevano raggiunto una posizione utile per l'immissione in ruolo, almeno di ottenere l'incarico a tempo determinato e quindi essere certi di lavorare nell'anno scolastico 2007-2008 (la certezza di lavorare viene meno stante la riduzione delle possibilità di chiamata da parte dei presidi delle 20 istituzioni scolastiche, divenute tali a seguito della riduzione da 30 a 20 scuole imposta dal nuovo regolamento delle supplenze, sulle cattedre rimanenti dopo le operazioni di immissioni in ruolo e delle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato da parte dell'USP).
(4-05187)
CAPEZZONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale n. 22 del 9 febbraio 2005 e il relativo Allegato A, è intervenuto ad integrazione del decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive modifiche («Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica»), definendo le classi di lauree specialistiche,
i requisiti minimi e i titoli aggiuntivi, ai fini dell'ammissione alle procedure abilitanti alle classe di concorso già previste dal decreto ministeriale n. 39 del 1998, dell'ammissione alle SISS e per il reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole secondarie;
le classi L/S 7 (Biotecnologie agrarie), L/S 8 (Biotecnologie industriali), L/S 9 (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) consentono l'accesso alla classe di concorso 60/A (Scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia negli istituti superiori);
le sole lauree specialistiche in Biotecnologie industriali e Biotecnologie agrarie danno accesso alla procedura abilitante per la classe di concorso 57/A (Scienza degli alimenti negli istituti superiori);
contestualmente, nessuna delle classi di lauree specialistiche in Biotecnologie consente l'accesso alla classe di concorso 59/A (Scienze matematiche, chimiche e naturali nella scuola media);
altre lauree simili a biotecnologie appartenenti all'area delle c.d. «scienze della vita» (Scienze biologiche, Scienze naturali, Scienze geologiche, per citare alcuni esempi), sono ritenute idonee alla procedura di selezione per molte altre classi di concorso, nonostante non siano riscontrabili differenze sostanziali tra le competenze di base fornite da questi corsi di laurea e quelle fornite dai corsi di laurea in Biotecnologie, come testimonia l'ampia sovrapposizione dei settori scientifico-disciplinari tra esse -:
se non ritenga necessario intervenire per la risoluzione di tale palese disparità e incongruità, in particolare nell'esclusione di tutte le lauree specialistiche cd «biotecnologiche» dalla classe di concorso 59/A.
(4-05191)