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Allegato A
Seduta n. 226 del 18/10/2007
...
(A.C. 2161 - Sezione 2)
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo II
MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE
Art. 11.
(Misure in materia di certificazioni).
1. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25».
2. Ai fini della riorganizzazione e della razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e della relativa certificazione di qualità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le materie e le tipologie di attività nelle quali i suddetti controlli amministrativi si sovrappongono ai controlli periodici svolti dai soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee e internazionali sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo II
MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE
ART. 11.
(Misure in materia di certificazioni).
Subemendamenti all'emendamento 11.101.
All'emendamento 11.101, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è disciplinato l'obbligo per gli enti certificatori con le seguenti: sono fissate le modalità e le forme di controllo sugli enti certificatori ed è disciplinato l'obbligo per i medesimi enti.
0. 11. 101. 100. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 11.101, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Il regolamento di cui al comma 5 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
0. 11. 101. 101. La Commissione.
(Approvato)
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Con decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ipotesi in cui il controllo espletato dagli organi amministrativi competenti in materia ambientale può essere sostituito dai controlli che, sulle imprese in possesso di una certificazione ai sensi della normativa internazionale ISO 14001, sono eseguiti dai soggetti certificatori, debitamente accreditati, ai fini dell'ottenimento o del mantenimento della certificazione stessa. Con il medesimo decreto è disciplinato l'obbligo per gli enti certificatori di mettere a disposizione del pubblico i dati raccolti, nonché di denunciare alle autorità amministrative e giudiziarie competenti, anche ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni, le violazioni riscontrate.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 si applica, per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque, fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, che alla medesima data risultino certificate in base alla normativa internazionale ISO 14001.
4. Gli organi amministrativi competenti di cui al comma 2 trasmettono all'APAT relazioni semestrali sullo stato di applicazione del decreto. L'APAT trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una relazione di sintesi che evidenzi gli eventuali effetti negativi della decretazione e la sua efficacia ai fini della riduzione degli oneri per le imprese.
5. Entro la scadenza del termine di cui al comma 3, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Governo, valutati gli esiti dell'attività svolta, disciplina in modo definitivo il regime dei controlli di cui al comma 2, introducendo le eventuali misure correttive.
11. 101. La Commissione.
(Approvato)
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le piccole e medie imprese che alla medesima data risultino certificate in base a normazione internazionale ISO 14001, i controlli periodici finalizzati all'ottenimento o al mantenimento della certificazione, eseguiti dagli enti certificatori o dalle imprese anche attraverso l'ausilio di analisi effettuate servendosi esclusivamente di laboratori accreditati in base alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sostituiscono i corrispondenti controlli espletati dagli organi amministrativi competenti ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa ambientale per l'esercizio dell'attività di impresa, nonché per il rinnovo delle autorizzazioni amministrative. Con riguardo alle predette imprese, gli organi amministrativi competenti per l'attività di controllo intervengono, di regola, ai soli fini della verifica dell'attualità e della completezza della certificazione, della relativa documentazione e dei suoi aggiornamenti.
3. La semplificazione dei controlli per le imprese certificate in base a normazione internazionale ISO 14001 costituisce espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. L'APAT esercita un monitoraggio costante sull'impatto, correlato alle prioritarie esigenze di tutela dell'ambiente, derivante dall'applicazione della disciplina di cui al comma 2. Sei mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 2, l'APAT presenta al Governo una relazione sull'applicazione della predetta disciplina, avendo particolare riguardo agli effetti sulla performance ambientale complessiva delle imprese italiane e sulla effettiva razionalizzazione e semplificazione del sistema dei controlli ambientali a carico delle predette imprese.
5. La relazione di cui al comma 4 è sottoposta alla valutazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. All'esisto della valutazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Governo provvede a rendere permanente la disciplina di cui al comma 2 e ad introdurre eventuali misure integrative o correttive.
6. Qualora il regolamento di cui al comma 5 non venga adottato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al
comma 2 si applica in modo permanente alle imprese di qualsivoglia dimensione in possesso della certificazione in base a normazione internazionale ISO 14001.
11. 31. D'Alia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 95-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni attribuite dal presente decreto ai giudici tavolari, fatta eccezione per quelle previste in materia di reclami dal capo III, sezione VIII, sono delegate ai conservatori dei libri fondiari»;
b) all'articolo 102, primo comma, le parole: «del giudice» sono soppresse;
c) all'articolo 130-ter, comma 1, le parole: «, emesso per delega del giudice tavolare,» sono soppresse.
11. 100. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente.
Art. 11-bis. - (Semplificazioni in materia di tenuta dei libri fondiari). - 1. All'articolo 95-bis del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio delle funzioni assegnate ai giudici tavolari dal presente decreto è esercitato dai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici».
11. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.