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Allegato A
Seduta n. 226 del 18/10/2007
...
(Sezione 3 - Iniziative volte alla determinazione delle quantità minime delle specie che possono essere cacciate in piccole quantità)
C)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
secondo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttive n. 79/409/CEE, con riferimento alle specie che possono essere cacciate in piccole quantità;
a tali fini le regioni acquisiscono il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica;
ad oggi non risulta pervenuta agli organi competenti alcuna comunicazione di tale istituto in cui abbia fissato le quantità minime delle specie cacciabili in deroga, motivo per cui secondo gli interpellanti
risultano inattuabili tutte le disposizioni normative relative a tale tipo di caccia;
il ritardo nella determinazione delle quantità minime costituisce un grave pregiudizio al normale svolgimento dell'attività venatoria nella stagione appena aperta sul territorio nazionale con la conseguente violazione di un diritto previsto dalla legge -:
per quali motivi si è verificata tale omissione da parte dell'istituto nazionale per la fauna selvatica;
se non ritenga di avviare un'inchiesta amministrativa su tale omissione;
come intenda risolvere con tempestività il problema della determinazione delle quantità minime, il cui ritardo costituisce un grave pregiudizio al normale svolgimento dell'attività venatoria appena aperta sul territorio nazionale con la conseguente violazione di un diritto previsto dalla legge e con l'eventualità di vedere venir meno gli effetti benefici per la popolazione faunistica, per la natura e l'agricoltura che hanno spinto il legislatore a prevedere la caccia eccezionale di alcune specie di uccelli.
(2-00781) «Salerno, Brugger».
(9 ottobre 2007)