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Allegato B
Seduta n. 226 del 18/10/2007
ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
nell'ultima puntata della trasmissione televisiva Report è stata documentata una situazione drammatica di debiti fuori bilancio di comuni, province, e regioni italiane causata da diffondersi della cosiddetta finanza derivata strutturata, tramite convenzioni capestro stipulate con primari Istituti di Credito italiani e stranieri;
in sostanza gli enti locali per farsi anticipare somme in contanti dagli Istituti di Credito pagano ingenti costi occulti e trasferiscono avanti nel tempo oneri finanziari insostenibili a carico delle future amministrazioni;
in base ad informazioni di stampa dello stesso amministratore delegato dell'Unicredit al trenta giugno la massa creditoria netta nei confronti dei propri clienti ha raggiunto la somma di un miliardo di euro per le operazioni summenzionate nei confronti di istituzioni pubbliche e private;
tale meccanismo ha già comportato il dissesto finanziario di amministrazioni locali e di altre realtà imprenditoriali private;
nella stessa trasmissione summenzionata, il Capo dipartimento dell'economia di Palazzo Chigi, Francesco Boccia, ha addirittura parlato di circonvenzione di incapace per spiegare il rapporto che intercorre fra Istituti di credito e amministratori -:
quali iniziative normative intenda assumere per obbligare gli istituti bancari ad una corretta e facilmente comprensibile informazione agli investitori;
quale sia l'ammontare del guadagno realizzato da Unicredit mediante le operazioni portate a termine senza le dovute garanzie e sanzionate con il provvedimento Consob dell'agosto del 2007, emesso nei confronti di alcuni manager Unicredit per il totale di 511.200 euro, proprio per carenze procedurali sui prodotti in derivati;
se al Governo risulti quali siano gli istituti di credito coinvolti, oltre a quelli segnalati nell'inchiesta in premessa;
se intenda assumere specifiche misure atte a tutelare gli interessi delle collettività locali di fronte a iniziative spesso irresponsabili da parte di amministrazioni pubbliche non in grado di valutare l'effettivo rischio di operazioni finanziarie fortemente speculative.
(2-00796)«Buemi, Villetti».
Interrogazione a risposta scritta:
LEONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del commercio internazionale. - Per sapere - premesso che:
con legge 9 gennaio 1991, n. 19 è stata costituita la Società finanziaria FINEST S.p.a. per la promozione e lo sviluppo economico delle imprese aventi sede nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;
l'attività della Società è svolta per supportare e fornire l'integrazione economica e la cooperazione e sviluppo con i paesi dell'area dell'Europa centro orientale e della Russia;
lo sviluppo economico è attivato in coerenza con gli indirizzi di politica economica estera stabiliti dal Ministero del commercio estero e dal C.I.P.E.;
sono state istituite due sezioni speciali presso le regioni Veneto e Trentino Alto Adige;
le operazioni finanziarie possono essere partecipate con quote aggiuntive della FINEST S.p.a.;
i Ministeri dello sviluppo economico e del commercio estero finanziano progetti di cooperazione e sviluppo con i paesi dell'Est europeo;
in data 28 dicembre 2005 la partecipazione della regione Friuli Venezia Giulia nella FINEST è stata conferita in una holding della regione, denominata Friulia S.p.a., con sede a Trieste;
la Società FINEST risulta iscritta all'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 113 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia quale «intermediario finanziario»;
in data 1o aprile 2007 ha proceduto alla nomina di un direttore generale che risultava condannato con sentenza di I grado del Tribunale di Milano n. 34750/02 del 19 dicembre 2006 in relazione a «concorso in bancarotta preferenziale e bancarotta per distrazione» quale dirigente della banca CA.RI.VE.;
tale nomina era subordinata alla notifica all'interessato della suesposta condanna;
la sentenza è stata notificata dall'interessato il 31 luglio 2007 al Presidente della società;
il Consiglio di Amministrazione della società non ha provveduto a dichiarare la sospensione della carica in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Ministero del tesoro 30 dicembre 1998, n. 516, che prevede per gli intermediari finanziari la sospensione dalle funzioni di direttore generale in caso di condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
il direttore generale della società è stato condannato per i reati di bancarotta a quattro anni e sei mesi con l'inabilitazione per dieci anni dall'esercizio di imprese commerciali e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
il permanere di tale inerzia da parte del Consiglio di amministrazione si rappresenta come illegittimità ed omissione da parte del Consiglio di amministrazione della Società FINEST rinvenibili come danno erariale previsto dal procuratore generale della Corte dei conti (nota prot. 9434/2007P del 2 agosto 2007);
a seguito di analoga Sentenza di I grado del Tribunale di Milano del 19 giugno 2006 (fallimento TREVITEX), pubblicata il 19 dicembre 2006, il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica (Società iscritta nell'elenco degli «intermediari finanziari»), ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516, ha proceduto in data 19 gennaio 2007 a sospendere dalla carica di amministratore un consigliere condannato per concorso in bancarotta preferenziale e bancarotta per distrazione -:
se il Governo, attraverso la società SIMEST, che detiene una quota di partecipazione della Società FINEST, non intenda adottare iniziative affinché sia rispettato il disposto del decreto ministeriale n. 516 del 1998, nonché quanto stabilito dalla sentenza richiamata in premessa.
(4-05317)