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Allegato B
Seduta n. 226 del 18/10/2007
TRASPORTI
Interrogazioni a risposta scritta:
NESPOLI e CASTIELLO. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il Gruppo Trenitalia S.p.A. pare abbia riorganizzato le relazioni internazionali sopprimendo, a partire dal 9 dicembre prossimo venturo, i servizi espletati sulle tratte Napoli-Monaco, Venezia-Monaco, Roma-Vienna, Roma-Basilea, Napoli-Nizza (questa sostituita dalla relazione Roma-Nizza);
questa scelta «strategica» ha comportato l'avvio delle procedure di licenziamento per ben 57 addetti alla scorta ed alla pulizia delle vetture, tutti italiani e residenti nelle città di Napoli, Milano e Roma, oggi dipendenti della Società Wasteels;
la revisione da parte di Trenitalia S.p.A., pertanto, comporterebbe serissime e preoccupanti ricadute sui livelli occupazionali delle diverse Società «satelliti»;
albergatori e commercianti, ma, in maniera più generale, il flusso turistico che interessa Napoli, Venezia e Roma otterrebbe un grave danno dalla soppressione di tali collegamenti internazionali -:
quali iniziative il Ministro dei trasporti intenda adottare al fine di scongiurare la soppressione delle relazioni ferroviarie internazionali sopra enunciate o, in alternativa, se non sia il caso di attivare ogni utile procedura per l'immediata ricollocazione a lavoro del personale per il quale sono state avviate le procedure di licenziamento presso altre aziende del Gruppo Ferrovie le quali, oggi, sono in fase di assunzione di nuovi lavoratori come nel caso della Rfi ed altre.
(4-05303)
NESPOLI e CASTIELLO. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'ENAV S.p.A. è la società responsabile della fornitura dei servizi di assistenza al volo sul territorio italiano e parte del territorio albanese (Tirana Flight Information Region);
questa fornisce i servizi del traffico aereo (ATS), il servizio informazioni aeronautiche (AIS) e il servizio di osservazioni e previsioni meteorologiche, con l'emissione dei bollettini meteo relativi agli aeroporti di competenza;
l'ENAV è una società per azioni a socio unico, con il 100 per cento delle azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, con la vigilanza del Ministero dei trasporti;
l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), istituzione pubblica posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, conduce inchieste tecniche relative agli incidenti e agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, emana raccomandazioni di sicurezza e svolge attività di studio e di indagine al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo;
l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) è l'autorità italiana di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile;
l'Ente Nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché - fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici - agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari;
il diritto di sciopero è sancito dall'articolo 40 della Costituzione, ed il suo esercizio è garantito dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), il quale al titolo II (DELLA LIBERTÀ SINDACALE),
articolo 15 (Atti discriminatori), stabilisce «È nullo qualsiasi patto o atto diretto a:
a) ... omissis;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero»;
al Titolo IV (DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI), articolo 28 (Repressione della condotta antisindacale) fissa:
«Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale»;
l'attuazione dello sciopero nel settore del trasporto aereo e, specificatamente, nell'assistenza al volo, è normato dalle leggi 146/90 e 83/2000 e dalla Regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2001, Deliberazione n. 01/92, della Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
in data 2 ottobre 2007, l'agenzia di stampa ANSA, titolava: «Sicurezza aerea: Ugl, grave black-out su cieli nordest il 26/9», in cui rilanciava la dichiarazione del Responsabile dell'UGL Trasporti del Centro regionale di controllo di Abano Terme (Padova) dell'ENAV SpA, riguardante il blocco della centrale Telecom di Bologna, che ha provocato venti minuti di mancanza di comunicazioni con i piloti degli aerei in volo nel campo di azione di competenza dell'ACC di Padova;
lo scorso 6 settembre si è svolto lo sciopero nazionale del personale dell'ENAV SpA di quattro ore, dalle ore 12,00 alle ore 16,00, proclamato dalla Organizzazione Sindacale UGL Trasporti con la motivazione riguardante la sperequazione economica derivante dall'adozione della diversificazione del trattamento economico al personale neo-assunto, il quale raggiungerebbe la piena corresponsione salariale, con differenti gradi di riconoscimento percentuale, solo al termine di un percorso di 12 anni;
in data 3 ottobre 2007, l'UGL Trasporti in una lettera indirizzata all'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo (ANSV), all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ed al Ministro dei trasporti, professor Alessandro Bianchi, ha denunciato una serie di violazioni attuate dalla società durante lo sciopero dell'UGL Trasporti del 6 settembre 2007 di quattro ore, dalle ore 12,00 alle ore 16,00, del personale ENAV, e tra queste quella avvenuta nella Torre di controllo di Malpensa, dove un'altissima percentuale di personale del turno pomeridiano ha aderito al citato sciopero, il CSO montante, alle ore 13,00 locali, decideva di riunificare le 2 frequenze di Torre (119.00-35R e 128.35-35L) per 3 ore consecutive, contravvenendo a quanto raccomandato dall'ANSV nel 2001 (ANSV 29/95
- 4 gennaio 2001) all'indomani della runway incursion effettuata dal volo Egypt-air 8003 ai danni del volo Air Europe 7924;
la predetta Raccomandazione sconsiglia di lavorare a frequenze TWR-APP riunificate in momenti di intenso traffico;
il comportamento anti-sindacale continuava, con la decisione del CSO di lavorare in frequenza per più di un'ora nonostante la sua abilitazione fosse scaduta poiché non lavorava in frequenza da più di 6 mesi e abbandonando, di fatto, la posizione di supervisione della torre;
le frequenze riunificate sono previste solo di notte dalle 23,00 alle 07,00 e in caso di contingency ovvero in caso di malattia imprevista di quasi tutto il personale e con un flusso massimo di 27 aerei ora e non in caso di sciopero, avvenimento conosciuto e previsto con largo anticipo;
i movimenti ora accertati, compresi i VFR, hanno superato il numero di 40/ora sia dalle 12,00 alle 13,00 utc che dalle 13,00 alle 14,00 utc -:
se il Governo sia stato informato tempestivamente e nella maniera più completa possibile dalla società delle vicende accadute in ENAV SpA;
se il Ministro dei trasporti non ritenga opportuno muovere i passi necessari al fine di fare chiarezza sulle vicende suesposte ed eventualmente attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga garantito l'efficiente ed efficace funzionamento del servizio di assistenza al volo nonché il rispetto della normativa vigente e delle indicazioni impartite dalle autorità preposte;
se il Ministro dei trasporti, magari di concerto con il Ministro del lavoro, non ritenga opportuno muovere i passi necessari al fine di fare chiarezza sulle vicende suesposte ed eventualmente attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga garantito il rispetto dei diritti sindacali;
se, in considerazione delle vicende sopra rappresentate, il Ministro dei trasporti non ritenga utile prevedere di approfondire, attraverso un'indagine conoscitiva specifica, la conduzione e la gestione a 360 gradi posta in atto all'interno dell'ENAV.
(4-05318)