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Allegato A
Seduta n. 229 del 23/10/2007
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: SCOTTO; BIANCHI; BOATO; BIANCO; ZACCARIA ED ALTRI; FRANCO RUSSO ED ALTRI; LENZI ED ALTRI; FRANCO RUSSO ED ALTRI; D'ALIA; BOATO; BOATO; CASINI; DI SALVO ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI: MODIFICAZIONE DI ARTICOLI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTI FORMA DEL GOVERNO, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL PARLAMENTO NONCHÉ LIMITI DI ETÀ PER L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A.C. 553-1524-2335-2382-2479-2572-2574-2576-2578-2586-2715-2865-3139-3151)
(A.C. 553 - Sezione 1)
PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - Al quarto comma dell'articolo 48 della Costituzione le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto di elettorato attivo e passivo non può essere limitato, anche ove previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme di attuazione,».
01. 063. Biancofiore.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - Al quarto comma dell'articolo 48 della Costituzione dopo le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono aggiunte le seguenti: «, anche ove previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme di attuazione,».
01. 070. Biancofiore.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - Al quarto comma dell'articolo 48 della Costituzione dopo le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono aggiunte le seguenti: «, anche nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle regioni a statuto speciale,».
01. 064. Biancofiore
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il diritto di elettorato attivo e passivo non può essere limitato nemmeno se previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme d'attuazione».
01. 062. Benedetti Valentini.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. Dopo l'articolo 49 della Costituzione è aggiunto il seguente: «Art. 49-bis. - I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge».
*01. 061. Benedetti Valentini.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. Dopo l'articolo 49 della Costituzione è aggiunto il seguente: «Art. 49-bis. - I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge».
*01. 0100. Capezzone.