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Allegato B
Seduta n. 230 del 24/10/2007
TESTO AGGIORNATO ALL'11 DICEMBRE 2007
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
a seguito delle conclusioni della conferenza internazionale «Città & Sicurezza», celebrata a Roma su iniziativa della Unione delle Province Italiane il 31 marzo 2007, in relazione alla Legge n. 43 del 2005; si ravvisa la necessità di attirare l'attenzione del Parlamento sui seguiti da dare alla conferenza stessa e alla legge citata per incrementare e riordinare gli studi applicativi concernenti alcune essenziali iniziative che di seguito si citano:
carta elettronica di identità;
permesso elettronico di soggiorno;
passaporto elettronico;
è strategico il valore, per il nostro Paese e per l'Unione Europea, delle opzioni citate poiché esse, in definitiva rispondono alla scelta compiuta dal Parlamento di sostenere il ricorso ai sistemi elettronici per dotarci di strumenti innovativi ed avanzati onde accrescere la sicurezza, rendere i controlli sulle persone più completi, agevolare il passaggio alla dimensione della «città sicura» anche in considerazione del peso crescente che, sull'insieme della popolazione mondiale, le aree urbanizzate rappresentano;
va ribadito che nella strategia suddetta rientra il ruolo che il Governo ed il Parlamento italiani hanno svolto dagli anni 2000 ad oggi e quindi la assoluta necessità di mantenere posizioni di avanguardia e di guida ponendo le nostre risorse, che sono rilevanti, a disposizione della comunità internazionale;
occorre constatare che a causa della mancanza di una centralità strategica, e ancor peggio di una carenza di orientamenti validi per tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche, si sta procedendo - in sede nazionale ed europea - in modo caotico e contraddittorio come attestano i seguenti rilievi:
le Amministrazioni che hanno avviato lo studio di utilizzazione dei microprocessori e delle tecnologie biometriche procedono senza un coordinamento intelligente tra loro facendo rischiare al Paese una inutile e costosa proliferazione;
le stesse Amministrazioni, essendo trascurata la informazione necessaria, stentano ad adeguarsi alle linee guida elaborate dagli organismi internazionali in materia di integrazione delle tecnologie biometriche con la nuova documentazione elettronica;
nelle sedi suddette viene trascurata la necessità, per altro evidente, di creare un «organismo terzo» in grado di indirizzare verso la condivisione progettuale i Soggetti operanti allo scopo di ottenere sia economie di scala, sia la interoperatività condizione delle successive attività di controllo;
le Amministrazioni che seguono le materie in questione (in particolare l'evoluzione della tecnologia RFID - Radio Frequency IDentification) trascurano di presenziare ai consessi internazionali nei quali si discutono i progetti di sicurezza, cedendo ad un isolamento che risulterà assai dannoso per l'Italia;
siamo fuori linea rispetto alle indicazioni della Unione Europea relativamente al progetto «carta di identità elettronica» che sta per essere avviato in sede nazionale su basi insufficienti poiché esso risente del troppo tempo trascorso dalla progettazione;
perdura senza risposta la problematica connessa con la emissione dei passaporti elettronici ossia la totale assenza ancora oggi presso gli uffici di confine di sistemi di controllo automatici la cui mancanza rende vano il controllo degli ingressi di cittadini stranieri che entrano nel nostro paese per delinquere. Con la conseguente impotenza dell'esercizio del controllo del territorio da parte di tutte le
Forze di Polizia comprese quelle municipali alle quali si chiede oggi di concorrere nel pacchetto sicurezza,
impegna il Governo:
a) a valutare l'opportunità di modificare il progetto «carta di identità elettronica», meglio detta «carta elettronica di identità», avviato nell'anno 2000, ed arenatosi dopo la concessione del coordinamento scientifico del progetto, alla società consortile NESTOR poiché, tecnicamente, il suddetto progetto non sembra decollare essendo lontani gli standard di operatività definiti in ambito europeo con il regolamento 2252/2004;
b) a prevedere quali capisaldi della linea da seguire, i seguenti 3 principi:
1) scelta del microprocessore evitando soluzioni difformi dalle indicazioni UE (contactless);
2) struttura di dati personali coerente con le procedure di identificazione adottate in sede europea;
3) uniformità nella indicazione dalla struttura di certificazione;
c) ad adeguare la formulazione del permesso di soggiorno elettronico (meglio detto «Permesso Elettronico di soggiorno») al regolamento europeo in fase di emanazione;
d) a completare immediatamente il progetto per il controllo automatico dei passaporti elettronici presso le frontiere e non mettere il nostro Paese nella condizione di essere considerato fuori tempo nella gestione del controllo documentale.
(1-00239)«Tassone, Volontè».
Risoluzioni in Commissione:
Le Commissioni riunite VIII e X,
premesso che:
gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e dei successivi accordi internazionali di riduzione dei gas-serra sono perseguibili in una prospettiva di sviluppo sostenibile che richiede politiche pubbliche, l'attivazione di strumenti economici, fiscali e di governo capaci di regolare il prelievo di risorse e gli impatti ambientali;
le politiche ambientali, energetiche e industriali di nuova generazione non possono fondarsi solo su meccanismi normativi ma devono avvalersi di mirate politiche economiche e fiscali, di ricerca scientifico-tecnologica ed industriali, finalizzate a riorientare gradualmente e decisamente obiettivi e modalità dello sviluppo;
le predette politiche hanno peraltro un impatto determinante sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra e, più in generale, di contrasto degli effetti dell'inquinamento atmosferico;
l'Unione Europea ha assunto l'impegno vincolante a produrre il 20 per cento della propria energia entro il 2020 utilizzando fonti di energia rinnovabile;
l'Italia versa in una situazione particolarmente grave, anche in confronto con gli altri paesi membri dell'Unione Europea, per la sproporzionata dipendenza energetica e per l'invecchiamento dei sistemi di produzione d'energia, per l'inadeguato investimento in energie rinnovabili, oltre che per tutti i principali fattori d'innovazione connessi alla riconversione energetica del paese, tutti sensibilmente inferiori alle medie europee: intensità di R&S sul Prodotto interno lordo; quota di R&S finanziata dall'industria; numero di ricercatori impegnati; numero dei brevetti prodotti; export di alta tecnologia; venture capital;
i principali paesi industrializzati del mondo, in particolare gli Stati Uniti e il Giappone, la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna e l'Olanda, stanno operando per l'individuazione delle migliori tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto dell'inquinamento dell'aria, sebbene proprio gli Stati Uniti rappresentino il Paese che non sembra ancora intenzionato
a garantire l'applicazione e l'entrata in vigore del citato Protocollo di Kyoto;
in ogni caso, i predetti Paesi hanno in corso programmi di ricerca e sviluppo dell'uso sostenibile dell'idrogeno quale vettore energetico in grado, in prospettiva, di soddisfare requisiti ritenuti fondamentali: di un impatto ambientale, sia globale che locale, quasi nullo; d'essere producibile senza limiti per il futuro da più fonti energetiche primarie, disponibili in larga scala e tra loro intercambiabili e, di preferenza, in una prima fase di sviluppo della tecnologia di produzione e d'impiego del vettore, dalle fonti rinnovabili (energia solare, eolica, idraulica, geotermica, sfruttamento delle biomasse); di essere agevolmente stoccabile e trasportabile e dunque utilizzabile come storage carrier per l'energia rinnovabile;
il Libro Verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e il Libro Bianco in materia di trasporti hanno sottolineato il potenziale dell'idrogeno nella politica dell'Unione Europea;
la Commissione Europea ha costituito, dall'anno 2002, un gruppo di alto livello sull'impiego dell'idrogeno e sulla tecnologia delle «celle a combustibile» che ha prodotto la scelta di una serie di azioni;
la Commissione Europea si è proposta l'obiettivo di un impiego dell'idrogeno come combustibile alternativo per la trazione e i sistemi di trasporto per una quota di mercato del 5 per cento entro l'anno 2020 (insieme all'uso di biocarburanti e del gas naturale la quota dei combustibili alternativi dovrebbe raggiungere il 20 per cento) e perciò ha istituito gruppi di lavoro specifici e ha approvato direttive coerenti, fino alla definizione della «Piattaforma europea per l'idrogeno e le pile a combustibile»;
il 18 marzo 2004 il Commissario europeo per la Ricerca Philippe Busquin ha presentato le iniziative principali dell'Unione Europea per il passaggio da un'economia basata sui combustibili fossili ad una fondata sull'idrogeno;
l'insieme delle azioni promosse dalla Commissione Europea ha segnato il punto di partenza dell'iniziativa denominata Quick Start public private partnership che apre la strada ad un programma decennale per lo sviluppo e l'impiego dell'idrogeno, anche con la creazione di una serie di partnership dedicate a progetti di ricerca e dimostrativi, su vasta scala, nel campo dei sistemi e degli impianti che riguardano produzione, stoccaggio-trasporto e uso dell'idrogeno;
più recentemente, la Commissione delle Comunità Europee nella sua Comunicazione al Consiglio europeo e al Parlamento Europeo del 10 gennaio 2007 «Una politica energetica per l'Europa» ha ribadito l'impegno per «utilizzare le tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno e sfruttarne i vantaggi nei trasporti e per la produzione decentrata di energia»;
il Settimo Programma Quadro della ricerca europea 2007-2013, confermando le linee d'azione del Sesto Programma, sostiene le proposte di promozione della ricerca per l'utilizzazione della tecnologia dell'idrogeno e ha individuato le azioni prioritarie per la promozione dello sviluppo e dell'adozione di tecnologie ambientali innovative e un nuovo strumento, il JTI (Joint Tecnological Iniziative), che permette più forti collaborazione e coordinamento fra Industria-Commissione Europea Stati/Regioni. Infatti, a tale strumento è delegata l'individuazione delle tematiche industriali da privilegiare in collaborazione con i singoli Stati e con le Regioni;
dando seguito all'invito formulato dal Consiglio europeo del 21-22 giugno, nelle sue conclusioni, lo scorso 10 ottobre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per la realizzazione di una iniziativa tecnologica congiunta sullo sviluppo delle celle a idrogeno e combustibile. Tale iniziativa tecnologica congiunta è tra quelle individuate dal programma specifico «Cooperazione» di attuazione del settimo programma quadro
per le attività di ricerca e si prevede che sia ratificata dal Consiglio Europeo entro i primi mesi del 2008;
nella medesima data la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sull'impiego dell'idrogeno allo stato liquido o gassoso per la propulsione di veicoli a motore;
il Parlamento Europeo il 25 maggio 2007 ha approvato una Dichiarazione scritta (Dichiarazione scritta sull'instaurazione di un'economia verde all'idrogeno e una terza rivoluzione industriale in Europa attraverso il partenariato con le regioni e le città, le PMI e le organizzazioni della società civile interessate) che fissa obiettivi di riconversione delle politiche energetiche e, in particolare, invita le istituzioni dell'Unione Europea «a sviluppare una tecnologia d'immagazzinaggio delle celle a combustibile a idrogeno, e altre tecnologie di immagazzinaggio, per usi portatili, impianti permanenti e fini di trasporto e a mettere a punto entro il 2025 in tutti i paesi membri dell'Unione Europea un'infrastruttura ad idrogeno decentralizzata, dal basso verso l'alto»;
la legge sul riassetto del settore energetico nazionale riconosce il vettore idrogeno alla pari delle fonti rinnovabili tra le risorse energetiche che vedono l'attribuzione di «certificati verdi», favorendo la produzione dello stesso vettore da fonti rinnovabili;
il parco macchine utilizzati il gas metano, attualmente di circa 500.000 unità, è in rapido aumento e l'utilizzo di una miscela idrogeno/metano nella proporzione 30/70 comporterebbe una riduzione del 10-15 per cento nelle emissione dei gas serra CO2;
l'articolo 1, comma 248, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha istituito per il 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche relative all'utilizzo del vettore idrogeno, prodotto a partire da fonti rinnovabili, nell'ambito di nuovi sistemi di locomozione atti a ridurre le emissioni inquinanti al fine del miglioramento della qualità ambientale, in particolare all'interno dei centri urbani;
regioni ed enti locali hanno promosso politiche finalizzate alla promozione della sostenibilità ambientale; in questo ambito, si è puntato allo sviluppo di sistemi basati sull'idrogeno e della filiera produttiva (apparecchi e componenti funzionali alla produzione, alla distribuzione e all'uso), per lo studio, la promozione e l'impiego del vettore, per la sensibilizzazione delle comunità locali e dei diversi attori sociali su politiche ambientali, energetiche e industriali di nuova generazione, come nel caso delle azioni del progetto denominato «H2 Filiera Idrogeno», varato dalla Regione Toscana, in concorso con enti territoriali, università, scuole d'alta formazione e rivolto alle imprese;
la risorsa geotermica è una fonte naturale rinnovabile, pulita e in grado di contribuire ai bisogni energetici, se correttamente utilizzata, senza compromettere l'ambiente;
in Toscana la geotermia, che ha come centro nevralgico di sfruttamento nella zona boracifera storica di Larderello, copre il 25 per cento del fabbisogno energetico, le centrali geotermiche producono circa 5 miliardi di Kwh di energia elettrica, pari al fabbisogno energetico annuo di circa 2 milioni di famiglie italiane, in questo modo vengono risparmiate un milione e centomila tonnellate equivalenti di petrolio ed è possibile evitare l'emissione di 3.8 milioni di tonnellate di anidride carbonica;
il sostegno alla geotermia è ritenuto strategico dalle politiche energetiche nazionale e regionale, nell'ambito della promozione delle energie rinnovabili;
impegnano il Governo:
ad adottare misure e politiche di sviluppo ambientale sempre più coerenti con gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dall'Unione Europea, incentivando in particolare la riduzione dei gas ad «effetto-serra» mediante l'adozione di nuove possibili forme tecnologiche;
a proporre, anche all'interno della manovra finanziaria, politiche di carattere fiscale generale, utili alla promozione degli obiettivi fissati dal citato Protocollo di Kyoto, valutando in particolare misure in favore del vettore idrogeno e delle miscele idrogeno-metano, quali: la revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni d'impresa sulla base di criteri che valorizzino il contributo alla sostenibilità ambientale dato dalla produzione, dallo stoccaggio, da trasporto e dall'uso dell'idrogeno e delle miscele idrogeno-metano quali combustibili; l'eliminazione dell'IRAP per le imprese innovative ed ecosostenibili del settore dell'economia all'idrogeno; il credito d'imposta per le PMI del settore dell'economia dell'idrogeno che adottano i sistemi comunitari di certificazione ambientale; incentivi per start-up operanti nel settore delle fonti rinnovabili di energia connesse alla produzione e all'utilizzazione dell'idrogeno;
a studiare strumenti finanziari innovativi che attraverso il coinvolgimento del settore bancario - sul modello del finanziamento tramite terzi previsto a livello comunitario nel settore dell'efficienza energetica - siano rivolti alle imprese che operano nel settore della produzione, del trasporto e dell'utilizzo dell'idrogeno;
ad agevolare l'insediamento d'industrie produzione di idrogeno, tramite la stipula di convenzioni con le aziende produttrici di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, in aree e strutture riferibili ai poli industriali di produzione, di proprietà delle stesse aziende e riconvertibili e in comunque aree utili a garantire sinergie di carattere localizzativo e produttivo-tecnologico;
a promuovere la definizione di protocolli d'intesa con istituti di credito e fondazioni d'origine bancaria che abbiano tra le finalità d'intervento la promozione di attività economiche e di ricerca finalizzate al miglioramento degli standard di qualità ambientale e, in particolare, all'adeguamento agli obiettivi di riduzione delle emissioni e di lotta all'inquinamento atmosferico;
ad agevolare e sostenere studi mirati da parte di università, scuole di alta formazione, centri di ricerca di carattere pubblici e privato, regioni ed enti locali per favorire l'insediamento e il radicamento dell'industria dell'idrogeno;
a definire e coordinare in concorso con le regioni di volta in volta interessate le intese necessarie per la definizione di «distretti dell'idrogeno», che possano favorire politiche di concentrazione delle risorse per la promozione dell'economia dell'idrogeno, di valorizzazione dei progetti che possono concorrere alle azioni dell'Unione Europea e delle JTI per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili, prevedendo l'adozione di specifiche procedure autorizzative tendenti ad abbreviare i tempi d'insediamento delle attività, anche secondo le indicazioni tratte dagli studi sin qui svolti, quali quelli della Piattaforma Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile;
a sostenere tra le priorità per la sperimentazione degli interventi la connessione tra produzione geotermica dell'energia e produzione dell'idrogeno, per la immediata disponibilità della fonte primaria rinnovabile, localizzata naturalmente in modo non dispersivo, secondo positivi esempi emergenti di sinergia sostenibile, quale quello in atto in Islanda, e coerentemente con quanto recentemente proposto nel Position Paper del Governo Italiano «Energia: temi e sfide per l'Europa e per l'Italia» che traduce per il nostro paese il Piano d'azione «Una politica energetica per l'Europa»;
a definire e a sostenere, in concorso con le regioni e con gli enti locali, la scelta
di «aree di sperimentazione» dell'utilizzazione dell'idrogeno e della miscela idrogeno-metano, in particolare per il comparto meccanico automotive, nei sistemi d'autotrazione, per l'abbattimento dell'inquinamento da traffico automobilistico per le città e per il sostegno a sistemi alternativi di mobilità, realizzando anche lungo le direttrici d'interesse regionale punti di rifornimento che permettano l'utilizzo in scala regionale dei sistemi alternativi;
a sostenere con misure adeguate l'avvio della conversione ad idrogeno e ad idrogenometano del parco delle auto e dei ciclomotori esistente, anche con motori a combustione di tipo tradizionale, consentendo la targatura delle flotte sperimentali, col sostegno alle industrie per la ricerca e la sperimentazione di nuovi motori e per la realizzazione degli impianti di produzione d'idrogeno in piccola scala.
(7-00298)
«Mariani, Lulli, Filippeschi, Realacci».
La V Commissione,
premesso che:
il comma 713 della legge n. 296 del 2006 ha stabilito che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia percepiti dai Comuni possano essere utilizzati, per l'anno 2007, per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento, esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
detta disposizione ha fatto seguito a quanto previsto dall'articolo 1, comma 43 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha limitato l'utilizzo dei proventi su indicati per spese correnti per gli anni 2005 e 2006 in misura pari, rispettivamente, al 75 e al 50 per cento del loro ammontare;
il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, infatti, ha abrogato l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il quale disponeva che gli oneri di urbanizzazione dovessero avere destinazione vincolata, sia pure, come successivamente previsto dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a spese di manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio comunale, senza limiti di importo;
per effetto dell'abrogazione disposta dal decreto legislativo n. 378 del 2001 i contributi di costruzione (già «oneri di urbanizzazione») sono riscossi come le altre entrate comunali ed entrano, secondo il principio di unità del bilancio, nel totale delle entrate che finanzia indistintamente il totale delle spese, come recita l'articolo 162, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 2000;
in tal senso si è espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 7 ottobre 2003, rilevando come il legislatore, con la norma introdotta dal decreto legislativo n. 378 del 2001, avesse voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie, rendendoli non più soggetti a vincolo di destinazione;
analogo orientamento è stato espresso dalla Corte dei Conti (si veda: sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1/pareri/2004) la quale ritiene che le entrate dei contributi di costruzione, riscosse senza vincoli di destinazione, debbano essere iscritte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 nel Titolo I categoria 2 delle Entrate secondo le indicazioni del Principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per le finanze e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno;
il Ministero dell'Interno, tuttavia, con circolare n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007, ha inopinatamente espresso un avviso contrario dal momento che al punto 7.2, che tratta dell'utilizzo proventi delle concessioni e delle relative sanzioni in materia edilizia, afferma che «una corretta impostazione contabile comporta l'integrale allocazione in entrata al titolo IV (entrate di parte capitale)» e che «non essendovi alcuna norma derogatoria per gli anni
2008 e 2009, nelle relative previsioni di bilancio pluriennale le entrate di cui trattasi non potranno finanziare spesa corrente;
tale interpretazione del Ministero dell'Interno ha creato non poco sconcerto e preoccupazione presso i Comuni, perché in vistosa contraddizione con gli orientamenti sopra descritti e perché si pone addirittura in contrasto con quanto previsto in precedenza, laddove veniva consentito che gli oneri concessori ancorché a destinazione vincolata potessero essere utilizzati per spese correnti (manutenzioni ordinarie),
impegna il Governo
affinché vengano dati univoci indirizzi sulla natura dei contributi di costruzione e sulla loro corretta allocazione fra le entrate correnti nei bilanci degli enti locali.
(7-00296)
«Piro, Marchi, Vannucci, Raiti, Napoletano, Misiani, Crisci».
La VI Commissione,
premesso che:
la ricerca di possibili soluzioni al problema delle frodi assicurative costituisce, anche a livello internazionale, una linea di intervento prioritaria, che va di pari passo con l'evoluzione del mercato, il costante aumento dell'indice di motorizzazione e la diffusione di prodotti assicurativi complessi;
il pregiudizio economico causato dalle frodi assicurative si ripercuote sui premi assicurativi, creando un danno sociale per la mutualità degli assicurati;
esiste una molteplicità di attività fraudolente in campo assicurativo, che vanno dalla creazione di sinistri e infortuni falsi nel settore della RC Auto, alla falsificazione di polizze e clausole assicurative;
tale fenomeno riguarda, secondo le stime dell'ISVAP, il 3 per cento del totale dei sinistri, con punte del 13 per cento nelle cosiddette «aree speciali»;
le stime sopra indicate riguardano solo le truffe sventate, e non tengono conto dei fenomeni speculativi sia legati a strutture organizzate, sia a una molteplicità di casi puntuali, presenti soprattutto nelle grandi aree urbane;
un sistema antifrode nazionale nel campo delle assicurazioni necessita, secondo il recente e condivisibile orientamento dell'Autorità per la garanzia dei dati personali, di una struttura indipendente pubblica o riconosciuta pubblicamente;
tale orientamento scaturisce peraltro anche dalla raccomandazione R(2002)9 del Consiglio d'Europa del 2002, la quale contiene un preciso invito a normare l'accesso e l'elaborazione di dati sensibili a scopo di lotta alle frodi assicurative;
paesi di grande cultura assicurativa come Stati Uniti, Inghilterra e Francia, possiedono strutture antifrode pubbliche o accreditate pubblicamente, finanziate dalle compagnie assicuratrici, che assumono la connotazione, a seconda dei casi, di agenzia, dipartimento o fondazione;
tali strutture costituiscono un pilastro centrale sia nella fase di raccolta ed elaborazione strategica dei dati, sia nella fase di coordinamento, assistenza e ausilio, anche in termini di intelligence, alle strutture dedicate delle compagnie e delle forze dell'ordine;
i risultati dell'attività di tali organismi sono lusinghieri, non solo per la lotta alle frodi sistemiche o organizzate, ma anche nell'assolvere al delicato compito di diffusione di una cultura antifrode, nella formazione di professionalità ad hoc, nella messa in opera di politiche di prevenzione e dissuasione dei fenomeni speculativi;
il sistema antifrode italiano possiede già solide basi costituite dalla banca
dati ISVAP dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia e dal Casellario Centrale Infortuni INAIL;
è invece, allo stato, assente una struttura centralizzata abilitata alla gestione e trattazione di tali dati per la finalità di lotta alle frodi in grado di costituire una interfaccia con le forze dell'ordine, e le strutture ad hoc delle imprese;
l'ANIA, anche in audizioni presso le Commissioni parlamentari, si è detta disponibile a finanziare la messa in opera e l'esercizio di una Agenzia Antifrode pubblica, proponendo la creazione di un organismo la cui articolazione può andare, con alcune integrazioni, nella giusta direzione;
il finanziamento di tale struttura, non avrebbe, pertanto, oneri a carico dello Stato;
l'istituzione di una Agenzia Antifrode nel campo assicurativo deve inserirsi nel quadro della strategia alle lotta alla frode di carattere economico e finanziario,
impegna il Governo
a prevedere l'istituzione di una struttura nazionale antifrode nel campo assicurativo, previe le opportune consultazioni con le Autorità interessate e gli attori coinvolti, in grado di limitare i fenomeni fraudolenti e speculativi, tramite l'interazione con le banche dati, lo svolgimento di attività di intelligence, dialogo e scambio di informazioni con le forze dell'ordine e il personale delle compagnie operante nel settore e la promozione di una cultura atta a prevenire e combattere i fenomeni speculativi.
(7-00295) «Fluvi, Strizzolo».
La VI Commissione,
considerato che:
il 1o gennaio 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), che ha rivisitato complessivamente, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2002/92 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, la normativa sulla intermediazione assicurativa;
a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private ed a seguito dell'apertura del mercato della intermediazione assicurativa disposta con la legge n. 40 del 2007, si avverte l'esigenza di coordinare al meglio le due normative nonché di apportare alcune semplificazioni operative all'attività di intermediazione;
il Codice delle Assicurazioni Private demandava all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) l'adozione di norme di carattere attuativo. Con regolamento n. 5/2006, entrato in vigore il 28 febbraio 2007, l'ISVAP ha disciplinato, fra l'altro, le concrete modalità di iscrizione nella sezione del registro degli intermediari, le regole della formazione professionale, i meccanismi per la promozione e stipulazione dei contratti di assicurazione, le modalità di incasso dei premi assicurativi, il regime sanzionatorio;
la normativa prevista dal regolamento ISVAP, attuativa del Codice delle Assicurazioni Private, si sta rivelando di difficile attuazione. Soprattutto essa sta producendo un aggravio di tutte le procedure e dei costi di gestione, e rischia inoltre di ostacolare il concreto avvio della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione;
lo spirito del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento ISVAP tende giustamente a privilegiare il punto di vista del consumatore nel rapporto con i professionisti dell'intermediazione assicurativa, privilegiando la trasparenza del mercato, il rafforzamento delle tutele di carattere patrimoniale e delle garanzie precontrattuali e contrattuali;
tuttavia, al fine di evitare un eccessivo appesantimento burocratico ed una inutile produzione di adempimenti, che rischiano di frapporre ostacoli al rapporto fra intermediario assicurativo e consumatore, il Codice delle Assicurazioni Private all'articolo 191 invita l'ISVAP ad adottare regolamenti conformi «al principio di proporzionalità per, il raggiungimento del fine con minor sacrificio per i soggetti destinatari»; inoltre, «i regolamenti devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati»;
nello specifico, l'articolo 109 del Codice delle Assicurazioni Private individua 5 sezioni del Registro Unico degli Intermediari: alla Sezione A sono iscritti gli agenti; alla sezione B i mediatori assicurativi o brokers; alla Sezione C i produttori che operano per conto delle imprese di assicurazione; alla Sezione D le banche e la società Poste Italiane; alle Sezione E i collaboratori di agenti, brokers e banche, che operino al di fuori dei locali dell'intermediario con il quale collaborano;
in merito, tenuto conto di quanto disposto dai cosiddetti «decreti-Bersani» è senza dubbio da preferire una interpretazione che facendo salvo il divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni del Registro, permetta all'intermediario assicurativo lo svolgimento contemporaneo delle attività proprie delle singole sezioni;
appare altresì eccessivamente prescrittiva la norma del Regolamento ISVAP che stabilisce l'onere di aggiornamento professionale annuale per tutti gli iscritti nelle sezioni del Registro, prevedendo la durata e i termini dell'aggiornamento stesso;
particolarmente rilevanti, inoltre, appaiono gli obblighi di comunicazione scritta relativi ad ogni variazione della struttura agenziale; il volume delle comunicazioni può risultare particolarmente elevato relativamente a quelle forme di collaborazione intrattenute dagli agenti in forma episodica e saltuaria con collaboratori occasionali;
l'articolo 120 del Codice affronta il tema delicato del rapporto fra intermediari e consumatori; esso stabilisce soprattutto che gli intermediari assicurativi prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, debbano fornire al contraente informazioni stabilite dall'ISVAP con regolamento;
nel Regolamento l'ISVAP ha articolato in due differenti documenti le informazioni precontrattuali che l'agente è tenuto a fornire al contraente, con ciò ponendo a carico dell'agente l'onere della consegna di ben due distinti documenti, denominati modelli 7a e 7b; inoltre, poiché è previsto che il contratto offerto debba essere adeguato all'esigenza del contraente, l'agente di assicurazione è tenuto a raccogliere in un ulteriore documento fornitogli dalle imprese proponenti, notizie da parte del contraente, relative alle sue esigenze assicurative. Deve essere poi consegnata la nota informativa e il contratto di assicurazione; infine, l'obbligo di far risultare in un'apposita dichiarazione il rifiuto del contraente di fornire informazioni e persino il parere dell'intermediario circa l'adeguatezza del contratto assicurativo proposto, dovrebbe risultare da apposito documento;
gli articoli da 329 a 331 del Codice delle Assicurazioni Private disciplinano inoltre, il meccanismo per la irrogazione delle sanzioni: in particolare l'articolo 329 stabilisce che la sanzione nei confronti degli intermediari va irrogata; «in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) radiazione»; il richiamo è applicato per lievi manchevolezze; la censura per fatti di particolare gravità e la radiazione per fatti di eccezionale gravità;
la normativa legale non rinvia a disposizioni regolamentari, mentre il Regolamento Isvap (articolo 62) elenca tutta una serie di manchevolezze, a fronte delle quali debbano essere automaticamente irrogate determinate sanzioni;
infine, è appena il caso di ricordare che all'articolo 343 del Codice delle Assicurazioni private si stabilisce che «le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte negli registro degli intermediari di assicurazioni e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa». In tal senso si è voluto chiarire la differenza tra gli intermediari assicurativi e gli agenti di commercio, principalmente al fine di evitare che i primi possano ricadere nell'obbligo contributivo Enasarco. Nonostante ciò, l'Enasarco continua a pretendere la contribuzione integrativa per i sub-agenti, da parte degli agenti assicurativi, per il periodo intercorrente tra il 2000 e il 2005,
impegna il Governo:
a coordinare quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private e dai cosiddetti «decreti-Bersani» e conseguentemente a semplificare tutta la regolamentazione riguardante l'intermediazione assicurativa, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) i soggetti iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari hanno anche la facoltà di svolgere le attività stabilite per la sezione E del registro, in quanto il superiore livello di professionalità richiesto per l'iscrizione nella sezione A, garantisce ampiamente la capacità professionale necessaria all'esercizio delle attività della sezione E. I soggetti iscritti nella sezione A, secondo la norma dell'articolo 109 del Codice, hanno quindi automaticamente la facoltà di operare anche quali collaboratori di altri soggetti iscritti nelle sezione A, senza che vi sia bisogno di iscrizione nella sezione E. In tal modo, fermi i presupposti di professionalità e le garanzie a tutela dei consumatori, si realizza in uno dei suoi aspetti fondamentali, quella apertura in termini concorrenziali del mercato dell'intermediazione, voluta dalla vigente normativa. Naturalmente restano fermi i limiti di esercizio delle diverse attività, per cui i soggetti iscritti nella sezione A, che operano su incarico di imprese assicuratrici, non possono svolgere l'attività dei mediatori assicurativi (brokers) iscritti nella Sezione B, i quali invece operano su incarico del cliente;
b) l'aggiornamento professionale è certamente essenziale per qualunque categoria di professionisti: pertanto, ferma l'esigenza di un aggiornamento costante, questo deve essere rimesso alla valutazione delle parti (imprese, intermediari, collaboratori) per quanto attiene all'entità e durata dello stesso, ferma restandone l'obbligatorietà;
c) gli obblighi di comunicazione devono essere riferiti alle modifiche delle collaborazioni stabili intrattenute dagli agenti (quali i rapporti di sub-agenzia, i rapporti con i produttori fissi), mentre per ogni altra forma di collaborazione episodica appare sufficiente l'annotazione presso l'intermediario;
d) pur essendo importante ai fini della trasparenza, si ritiene che le informazioni relative all'intermediario possano essere raccolte in un unico documento, oppure fornite insieme al modello relativo all'adeguatezza del prodotto offerto. Un unico documento potrebbe contenere le informazioni precontrattuali e la raccolta degli elementi idonei a stabilire l'adeguatezza del contratto offerto, affidando alla professionalità degli intermediari ogni ulteriore attività informativa, fermo restando l'obbligo di consegnare ai contraenti copia del contratto assicurativo con la relativa nota informativa predisposta dall'impresa proponente;
e) per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il meccanismo introdotto è contrario alla norma ed alla ratio della legge, che non prevede alcuna elencazione specifica, ma individua i criteri per l'irrogazione delle sanzioni, in relazione alla gravità della violazione, da valutarsi caso per caso, secondo i noti principi di diritto, in materia di proporzionalità delle sanzioni. Si ritiene, quindi, che l'elenco delle singole violazioni con a fianco l'automatica
applicazione delle sanzioni disciplinari, non sia conforme al dettato dell'articolo 329 del Codice delle Assicurazioni;
f) l'articolo 343, sesto comma, ha voluto chiarire la differenza tra gli intermediari assicurativi e gli agenti di commercio, principalmente al fine di evitare che i primi possano ricadere nell'obbligo contributivo Enasarco. Nonostante il tenore della norma, che fa espresso riferimento alla previgente normativa in materia di Albo Agenti, individuando i sub-agenti assicurativi proprio attraverso il richiamo alla legge n. 48 del 1979, l'Enasarco continua a pretendere la contribuzione integrativa per i sub agenti, da parte degli agenti assicurativi, per il periodo intercorrente tra il 2000 e il 2005. Viste le incertezze, anche giurisprudenziali, che l'attuale situazione ha creato, si ritiene opportuno un chiarimento governativo circa la portata dell'articolo 343, nel senso che la norma interpreta una situazione di fatto in essere dal dopoguerra in poi, posto che mai l'Enasarco ha avuto a rivendicare contributi nei confronti degli intermediari di assicurazione e in particolare i sub-agenti.
(7-00297)
«Fluvi, Strizzolo».