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Allegato B
Seduta n. 235 del 5/11/2007
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
MARIANI e QUARTIANI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel decreto legislativo n. 152 del 2006 («Norme in materia ambientale») - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96 - nell'allegato IX parte seconda - Requisiti tecnici e costruttivi - al punto 2.7 vengono esposti i requisiti tecnici per la costruzione dei camini;
nel sopraccitato punto 2.7 la norma tecnica prescrive che i camini debbano «garantire che siano evitati fenomeni di condensa»;
stante la letterale interpretazione di tale norma, la installazione di impianti termici di potenza superiore a 35 chilowatt che prevedano l'utilizzo delle cosiddette caldaie a condensazione, in virtù del fatto che tali dispositivi vedono, tra i principi del loro funzionamento, l'utilizzo dei «fenomeni di condensa» nei camini, a giudizio dell'interrogante verrebbe a violare le disposizioni relative ai Requisiti tecnici costruttivi previsti dalla legge;
la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 347) incentiva e prevede finanziamenti per l'installazione di tali apparecchi indipendentemente dalla tipologia di edificio/impianto e dell'anno di costruzione dell'edificio;
tuttavia la mancanza di una chiara interpretazione della norma relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini, pone gli operatori del mercato della installazione di impianti e gli utenti in una situazione di grave incertezza e di rischio di violazione delle norme -:
al fine di fornire certezze nelle possibilità di installazione e utilizzo dei dispositivi cosiddetti «a condensazione», quale sia l'autentica interpretazione che il Ministro competente ritiene di poter fornire della norma esposta in premessa.
(5-01686)
DI CAGNO ABBRESCIA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in data 26 ottobre 2007, i militari della Guardia di Finanza del nucleo di polizia tributaria, sezione tutela economia di Taranto, hanno operato il sequestro preventivo della discarica per rifiuti non pericolosi (ex IIB), alla società Ecolevante, situata a Grottaglie in provincia di Taranto, contestando alla medesima ditta di aver utilizzato per l'ammissione dei rifiuti in discarica, i criteri previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, anziché quelli stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente tutela del territorio e del mare del 3 agosto 2005 che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante: «attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
nonostante la normativa ambientale relativamente alla gestione delle discariche che riguardano sia i rifiuti urbani, sia quelli industriali, contenga diverse norme di dubbia interpretazione, tuttavia nel caso specifico delle suesposte disposizioni è chiara ed inequivocabile in quanto:
a) gli impianti delle discariche di rifiuti in esercizio godono del periodo transitorio introdotto con il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, che stabilisce al 31 dicembre 2006 la proroga (successivamente fissata al 31 dicembre 2007 come previsto dal comma 184 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge Finanziaria 2007), in base alla quale le discariche in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo ed al citato decreto ministeriale potevano continuare a ricevere rifiuti sulla base dei criteri di ammissibilità
di cui alla suesposta deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 2004;
b) conseguentemente gli impianti della Ecolevante Spa in esercizio alla data di pubblicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, appaiono pertanto conformi alle disposizioni vigenti, in quanto godono della proroga prevista dal predetto comma 184 (norma transitoria in materia di rifiuti) indicato dalla legge Finanziaria 2007, ovvero fino al 31 dicembre 2007;
c) le procedura di ammissibilità dei rifiuti negli impianti di discarica stabiliti del suesposto decreto ministeriale del 3 agosto 2005, che ha abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare del 13 marzo 2003, non solo non sono completamente operativi, ma in taluni punti inapplicabili in quanto mancano i criteri regolamentari;
d) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1329 del 20 marzo 2007 conferma quanto predetto rilevando che le discariche autorizzate possono «continuare a ricevere rifiuti fino alla data fissata dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003 (e successive proroghe) nei soli limiti di rifiuti per cui sono autorizzate»;
la società Ecolevante, ha sempre prestato la massima attenzione per il rispetto dell'ambiente e delle procedure organizzative finalizzate al controllo dell'attività di gestione dei rifiuti, ottenendo importanti certificazioni quali: ISO 9000 (certificato n. 3092 Certiquality), ISO 14001 (certificato n. 4500 Certiquality) e di recente EMAS (n. registrazione IT-000659); quest'ultima rappresenta una certificazione di enorme rilevanza qualitativa essendo infatti la Ecolevante una delle poche imprese in Italia in possesso della predetta certificazione;
inoltre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in riferimento alla richiesta avanzata da parte di un'altra discarica della provincia di Taranto, la società Italcave ha risposto nell'unica maniera possibile, confermando la validità della proroga dei termini indicati dal suddetto comma 1 articolo 17, del decreto legislativo 36/2003 e successivamente prorogati al 31 dicembre 2007;
il suesposto sequestro preventivo della discarica per rifiuti non pericolosi, rappresenta una vicenda che desta indubbie perplessità sull'applicazione della nuova normativa, che necessita pertanto adeguati interventi correttivi che rendano maggiore chiarezza sulla intera normativa nazionale relativamente alla gestione delle discariche;
infatti quanto avvenuto ai danni della società Ecolevante, rischia di creare notevoli difficoltà per le imprese di smaltimento dei rifiuti (e quindi per tutte le attività produttive italiane anche quelle indirettamente interessate), sia in termini di maggiori costi, che di logistica, con il rischio di creare rilevanti disparità operative e gestionali per gli impianti localizzati da Regione a Regione o addirittura nella stessa provincia, come sembra stia avvenendo;
l'iniziativa avviata dai militari della Guardia di Finanza, inoltre potrebbe avere gravi ripercussioni dal punto di vista occupazionale, sia per i circa 250 lavoratori che operano nella società Ecolevante, in quanto la stessa ditta sarebbe costretta a ridurre notevolmente il volume complessivo di produzione per lo smaltimento dei rifiuti operato dagli impianti posti sotto sequestro, sia per le altre imprese del settore che attraverso l'indotto, operano continuamente con la medesima società;
tali complessità manifestate anche dalle problematiche sulla scadenza dei termini che preoccupano molto gli operatori del settore, sono state oggetto anche di una interrogazione a risposta scritta da parte del sottoscritto interrogante, proprio al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto alimentano, come detto, disparità applicative,
nelle diverse aree del territorio nazionale e che necessitano adeguati interventi normativi al fine di gestire nel migliore dei modi la fase transitoria;
appare pertanto opportuno, in considerazione delle valutazioni suesposte, prevedere con il massimo anticipo possibile, l'orientamento del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia sulla eventuale opportunità di una ulteriore proroga in base alla quale le discariche autorizzate possono proseguire la propria attività di smaltimento oltre al 31 dicembre 2007, attraverso apposite tempestive iniziative o misure di carattere normativo sia a proposito di iniziative volte a rendere, come detto, maggiore chiarezza e trasparenza sull'intero impianto normativo che disciplina la gestione delle discariche e che riguardano i rifiuti urbani ed industriali, nonché i requisiti idonei e necessari per gli impianti di smaltimento -:
quali iniziative urgenti intendano intraprendere al fine di chiarire, se quanto disposto dai militari della Guardia di Finanza in ordine al sequestro preventivo della discarica dei rifiuti facente capo alla società Ecolevante di Grottaglie, corrisponda alle disposizioni normative previste in materia di gestione delle discariche per i rifiuti sia urbani che industriali, riportate in premessa, in caso contrario se non ritenga opportuno assumere le opportune iniziative affinché si provveda al dissequestro della discarica riportata in premessa, ripristinando conseguentemente l'attivazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti della medesima società, in quanto l'azione avviata dai militari della Guardia di Finanza, in ordine al sequestro preventivo degli impianti di smaltimento della società Ecolevante, potrebbe costituire un grave precedente dalle conseguenze estremamente penalizzanti sul piano occupazionale e produttivo della Regione interessata.
(5-01696)
PELINO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa si apprende che da tempo il WWF ha rilevato dati allarmanti nel fiume Pescara, in cui risulta costantemente presente il tetracloruro di carbonio - sostanza cancerogena e tossica per reni e fegato - sia nell'acqua del fiume che nella falda di un pozzo del Pescara, sostanza volatile soggetta ad epurazione;
all'altezza del Ponte delle Libertà, a pochi metri dalla foce del fiume, ultimo punto di campionamento prima del mare, le analisi effettuate dall'ARTA dal gennaio 2006 ad agosto 2007, hanno riscontrato la presenza di tetracloruro di carbonio in 18 campioni su 19, con concentrazioni variabili che arrivano fino a 2 microgrammi/litro, detto dato è allarmante in mancanza di limite degli agenti inquinanti per le acque superficiali;
i dati riscontrati dal WWF e dall'ARTA si riferiscono a campioni mensili relativi a sei stazioni comprese tra Popoli e Pescara: Popoli a valle del depuratore e a monte del sito chimico della Solvay di Bussi, Villanova, Brecciarola, Santa Teresa di Spoltore e Ponte delle Libertà a Pescara;
i dati evidenziano che la micidiale sostanza inquinante è quasi sempre presente nelle altre stazioni poste lungo il fiume mentre a Popoli, cioè a monte del sito chimico Solvay in Bussi, non compare mai;
da ciò si evincerebbe che dall'industria Solvay in poi, nonostante la diluizione della sostanza nell'acqua fluviale, è una lunga scia velenosa che scorre per 50 chilometri;
il referente-acqua del WWF ha dichiarato che l'inquinamento comprende una vasta area e che la contaminazione in atto è ormai a scala di bacino; inoltre, il 29 maggio scorso, l'ARTA ha rilevato una
concentrazione di tetracloruro di carbonio pari a 0,6 microgrammi in un pozzo pescarese, il che induce a paragonare le concentrazioni tossiche nel fiume Pescara imilmente - secondo dati OMS - a quelle di una discarica industriale;
sin dal 2004 l'ARTA attraverso una serie di analisi, verificò la presenza del tetracloruro nello scarico della Solvay con concentrazioni allarmanti (21,3 e 20,1 microgrammi/litro) e tuttora, il fenomeno dilaga in maniera allarmante; infatti dopo 50 chilometri dalla Solvay di Bussi la sostanza volatile inquinante si trova alla foce del fiume Pescara, il che fa pensare che ci possano essere altre fonti d'inquinamento;
il Ministero dell'Ambiente con nota del 12 settembre 2007 protocollo 23662 ha riscontrato la nota della regione Abruzzo protocollo n. 1351 del 30 agosto 2007, evidenziando che l'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai commi 2 e 3 recita «all'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro Ambiente d'intesa con le regioni interessate secondo i seguenti principi direttivi: (omissis lettera a-e) «f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni». Ai fini della perimetrazione del sito, sono sentiti i Comuni, le provincie, le regioni e gli altri Enti Locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare se diversi dai soggetti responsabili»;
in conclusione, il Ministero dell'Ambiente ha con detta nota riconosciuto che sussistono gli elementi di legge, in particolare relativamente alla quantità e qualità della contaminazione ed ai rischi ad essa connessa, richiedendo alla regione ai fini della perimetrazione, la trasmissione del perimetro georeferenziato dell'area che si intende proporre come nuovo sito di interesse nazionale da bonificare; detta perimetrazione deve ricomprendere l'intero parco industriale di Bussi sul Tirino, compreso quindi il polo chimico industriale e le aree contermini a vario titolo connesse. Il Ministero comunicava, altresì, la convocazione di apposita conferenza di servizi per l'espletamento delle procedure di cui al richiamato articolo 252, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006;
questi preoccupanti dati creano allarme per la popolazione e per la salute pubblica - costituzionalmente tutelata - e rendono urgenti e improrogabili interventi di perimetrazione non ristretta, ma di tutto il fiume per accertare le possibili fonti inquinanti e la consistenza analitica degli agenti inquinanti;
l'allarme sociale dilagante ha fatto radunare la popolazione e alcune associazioni ambientaliste in sit-in davanti all'Assessorato della Regione Abruzzo per chiedere l'immediata chiusura dei pozzi Sant'Angelo - per filtri difettosi - e un'indagine epidemiologica, come richiesto dai Comuni di Pescara e Montesilvano;
detta circostanza ha comportato la nomina dell'architetto Adriano Goio quale Commissario Straordinario per il disinquinamento dell'Aterno-Pescara;
l'allarme cresce vieppiù visto che è stato chiuso il pozzo n. 3 di S. Angelo il 22 ottobre e visto che il Presidente dell'ARTA ha diffuso la notizia del superamento dei limiti d'immissioni inquinanti nel corso del «Tavolo tecnico» organizzato dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati organizzata in loco dall'onorevole Realacci il 22 ottobre, cui hanno partecipato svariati deputati tra cui l'interrogante e gli altri deputati abruzzesi Acerbo e Fasciani, tecnici ed amministratori locali, che hanno constatato, con la chiusura dell'ulteriore pozzo, la gravità della situazione a Bussi;
ciò ha determinato i presupposti per l'avvio della procedura per il riconoscimento del sito inquinato «Bussi sul Tirino sino alla Val Pescara» d'interesse nazionale, anzi, per allargarne la perimetrazione, visto che oltre a Bussi c'è la discarica di Piano d'Orta, cumuli di rifiuti a base d'arsenico. Anzi, da notizie attinte da
Il Messaggero ci sarebbero rifiuti spalmati anche a Manoppello e, fuori provincia, a Corfinio»;
quanto sopra, suffragato dal sopralluogo della Commissione Ambiente e dalla chiusura dell'altro pozzo, dalla presenza lungo i fiumi di oltre 500.000 tonnellate di rifiuti, come da indagini della Guardia Forestale e dalla presenza nella falda del sito industriale di Bussi della sostanza cancerogena in misura superiore a 161 mila volte il limite di legge, evidenzia una situazione d'emergenza, con richiesta di adozione d'interventi di messa in sicurezza ed di allargamento della perimetrazione, senza contare la responsabilità, da accertare nelle competenti sedi, del disastro ambientale (Solvay) ed eventualmente ecomafia, nonché la necessità di: avviare un'indagine epidemiologica (ISS, ENEA, APAT, CNR) per appurare se le discariche hanno prodotto effetti sulla salute, compresi eventuali decessi, della popolazione; uno studio ambientale; reperire i finanziamenti per affrontare la drammatica situazione d'emergenza, oggetto di emendamento alla Finanziaria 2008 (15 milioni di euro per sostenere i costi della bonifica);
quali urgenti iniziative il Governo intenda intraprendere per allargare la perimetrazione onde monitorare tutto il fiume Pescara, per accertare le possibili fonti inquinanti e la consistenza analitica degli agenti inquinanti, per adottare tutte le possibili misure di messa in sicurezza, per contenere il danno e per acclarare o scongiurare un eventuale disastro ambientale con danno alla pubblica salute ed incolumità fisica, nonché per avviare un'indagine epidemiologica (ISS, ENEA, APAT, CNR) per appurare se le discariche hanno prodotto effetti sulla salute umana;
quando intenda convocare apposita conferenza di servizi, come da nota in premesse, per l'espletamento delle procedure di cui al surrichiamato articolo 252, comma 3 decreto legislativo n. 152 del 2006;
all'esito, sulla base delle richieste verifiche, se intenda denunciare alla autorità giudiziaria gli eventuali estremi di delitti, per danno alla salute e all'ambiente (reati di inquinamento ambientale), finanche del disastro ambientale e dell'ecomafia (forme organizzate di aggressione all'ambiente), da perseguire nelle competenti sedi;
se intenda effettuare le verifiche della perimetrazione - trasmessa dalla regione Abruzzo - ed emettere con urgenza il decreto previsto dalle leggi in premessa, anche per il riconoscimento di «sito inquinato d'interesse nazionale» da bonificare nell'area di discarica in località Bussi sul Tirino in provincia di Pescara.
(5-01698)