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Allegato B
Seduta n. 237 del 7/11/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
La IV Commissione,
premesso che:
la legge 10 aprile 1954, n. 113, articolo 53, consente il transito da un'Arma ad un Servizio solo nel caso in cui il richiedente sia un militare in congedo, escludendo, paradossalmente, il personale in Servizio permanente effettivo in possesso del titolo di studio previsto dalla legge;
il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni all'articolo 30 (transito tra ruoli) preclude la possibilità di transito nel ruolo della Sanità militare al personale in possesso di laurea specifica ovvero di specializzazione all'esercizio della professione di medico;
alcuni ufficiali nel corso della loro carriera hanno completato il previsto iter di studi universitari con acquisizione della laurea in medicina ed abilitazione all'esercizio della professione e successiva specializzazione in chirurgia d'urgenza;
il citato personale potrebbe trovare corretta ed idonea collocazione nel Servizio Sanitario di F.A., andando a sopperire fra l'altro a carenze di organico del citato servizio,
impegna il Governo
ad intraprendere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa possa, con snellimento di iter legislativo, regolamentare con atto interno il transito di ruolo degli Ufficiali dell'Arma al Servizio sanitario.
(7-00305)«Ascierto».