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Allegato A
Seduta n. 238 dell'8/11/2007
...
(Sezione 7 - Iniziative per inserire i settori scientifico-disciplinari definiti «affini» nel computo dei requisiti minimi per l'attivazione di corsi di laurea)
G)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
la funzione specifica dell'università, sin dalla sua nascita nel corso del medioevo, è caratterizzata dallo stretto rapporto esistente tra didattica e ricerca scientifica;
l'articolo 33 della Costituzione prevede che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» e che «gli atenei hanno il diritto di darsi degli ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti solo dalle leggi dello Stato»;
la legge n. 168 del 1989 riconosce che le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e, inoltre, che esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;
la riforma degli ordinamenti didattici di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999 sancisce la realizzazione dell'autonomia didattica e la responsabilità dei singoli atenei per la qualità dei processi formativi offerti;
le linee guida per l'attuazione della riforma (Gazzetta ufficiale - serie generale - 22 ottobre 2007, n. 246) prevedono che, per essere o restare attivati, i corsi di laurea debbano rispettare alcuni requisiti indispensabili, in particolare riguardanti le
risorse di docenza, per cui viene stabilito che, oltre alla presenza di un dato numero di docenti di ruolo, deve essere rispettato, per ciascun corso di laurea, un grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti, pari ad almeno il 50 per cento;
tale copertura qualitativa dei settori scientifico disciplinari, che rifiuta di far valere per i requisiti minimi i docenti che appartengono ai settori scientifico disciplinari definiti affini, è stata oggetto di rilievi da parte del comitato nazionate di valutazione del sistema universitario;
è per gli interpellanti chiara la natura arbitraria dei criteri, del tutto estranei agli indispensabili requisiti di scientificità, secondo i quali è stabilito che un settore scientifico-disciplinare rientri o meno nei settori di base o caratterizzanti, ovvero «affini»;
risulta per gli interpellanti inaccettabile un assetto normativo come quello ideato dal decreto ministeriale 26 luglio 2007 n. 386, centrato su vincoli che costituiscono una palese violazione dei principi di autonomia didattica degli atenei stabiliti a partire dalla legge n. 168 del 1989 in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione;
tale decreto ministeriale, infatti, esercita una indebita forzatura sulle libere scelte degli atenei in fatto di aree scientifiche che si intende sviluppare con il decisivo contributo della docenza. Infatti, in conseguenza delle sempre più ridotte risorse finanziarie, il reclutamento di docenza strutturata dovrà essere effettuato, secondo il decreto ministeriale suddetto, sulla base di criteri estranei alla valutazione dell'apporto che il docente, in quanto ricercatore, è in grado di assicurare all'ateneo e al Paese;
il provvedimento colpisce secondo gli interpellanti in modo gravissimo il potenziamento delle attività di ricerca pregiudicando in maniera molto grave lo sviluppo della ricerca in Italia, nonché la programmazione della ricerca scientifica nel singolo ateneo -:
se non ritenga opportuno riconsiderare, alla luce di quanto esposto e soprattutto alla luce della deficitaria situazione della ricerca in Italia, la assoluta necessità di inserire anche i settori scientifico-disciplinari definiti «affini» nel computo dei requisiti minimi, in modo da non contravvenire al principio costituzionale (articolo 33) che garantisce che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» e che «gli atenei hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti solo dalle leggi dello Stato»;
se non ritenga necessario riconsiderare piuttosto, anche attraverso apposite iniziative normative il palese squilibrio determinato, in fatto di autonomia universitaria, e nel rapporto tra garanzia del libero sviluppo della ricerca e controllo sulla utilizzazione delle risorse dei contribuenti, del sistema di governance degli atenei caratterizzato da una sostanziale irresponsabilità nella gestione delle risorse pubbliche erogate annualmente dallo Stato, che appare ben tollerata dal ministero dell'università e della ricerca il quale, con effetti destabilizzanti sulla finanza nazionale, si astiene dall'esercitare controlli sui bilanci delle università statali.
(2-00829)
«Marinello, Angelino Alfano, Fallica, Gioacchino Alfano, Fabbri, Caligiuri, Boscetto, Bruno, Jannone, Della Vedova, Brancher, Paniz, Armosino, Biancofiore, Bertolini, Zorzato, Milanato, Laurini, Ceroni, Romele, Paroli, Di Virgilio, Fasolino, Licastro Scardino, Di Cagno Abbrescia, Garagnani, Mario Pepe, Azzolini, Galli, Verro, Picchi, Uggè, Fitto, Mazzaracchio, Pelino, Ponzo, Campa, Iannarilli, Lenna, Sanza».
(6 novembre 2007)