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Allegato A
Seduta n. 241 del 13/11/2007
TESTO AGGIORNATO AL 14 NOVEMBRE 2007
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 13 novembre 2007.
Albonetti, Amato, Aprea, Bersani, Bindi, Boco, Bonelli, Bonino, Brugger, Capodicasa, Castagnetti, Cento, Chiti, Colucci, Cordoni, Crapolicchio, D'Alema, D'Antoni, D'Elia, Damiano, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Di Pietro, Di Salvo, Donadi, Duilio, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione, Galante, Galati, Gentiloni Silveri, Giovanardi, Gozi, La Malfa, Landolfi, Lanzillotta, Leoni, Letta, Levi, Lion, Mantini, Marcenaro, Maroni, Martino, Mattarella, Mazzocchi, Melandri, Meloni, Meta, Migliore, Minniti, Morrone, Mussi, Oliva, Leoluca Orlando, Palumbo, Parisi, Pecoraro Scanio, Pinotti, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Ranieri, Realacci, Rigoni, Rutelli, Santagata, Scajola, Sgobio, Soro, Stramaccioni, Stucchi, Tremonti, Villetti, Visco, Elio Vito.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta)
Albonetti, Amato, Aprea, Bersani, Bimbi, Bindi, Boco, Bonelli, Bonino, Brugger, Bruno, Capodicasa, Castagnetti, Cento, Chiti, Cirino Pomicino, Colucci, Cordoni, Crapolicchio, D'Alema, D'Antoni, D'Elia, Damiano, De Castro, De Piccoli, Del Mese, Di Pietro, Di Salvo, Donadi, Duilio, Fabris, Fioroni, Folena, Forgione, Galante, Galati, Gentiloni Silveri, Giovanardi, Gozi, La Malfa, Landolfi, Lanzillotta, Leoni, Letta, Levi, Lion, Lucà, Mantini, Marcenaro, Maroni, Martino, Mattarella, Mazzocchi, Melandri, Meloni, Meta, Migliore, Minniti, Morrone, Mura, Mussi, Oliva, Leoluca Orlando, Pagliarini, Palumbo, Parisi, Pecoraro Scanio, Pinotti, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Ranieri, Realacci, Rigoni, Rutelli, Santagata, Scajola, Sgobio, Soro, Stramaccioni, Stucchi, Tremonti, Villetti, Visco, Elio Vito.
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 344 del 10-19 ottobre 2007 (doc. VII, n. 317) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio;
annulla, per l'effetto, nella parte indicata in motivazione, la nota del 21 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna:
alla IX Commissione permanente (Trasporti);
sentenza n. 345 del 10-19 ottobre 2007 (doc. VII, n. 318) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione»,
nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai Giudici di pace di Aosta, Urbino, Trento, Padova e Belluno:
alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti);
sentenza n. 350 del 22-26 ottobre 2007 (doc. VII, n. 321) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero, 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), sollevata, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379), sollevata, in riferimento agli articoli 23 e 76 della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria provinciale con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1998, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria provinciale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1998, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998, sollevata, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, dalla predetta Commissione tributaria provinciale:
alla VI Commissione permanente finanze);
sentenza n. 367 del 24 ottobre-7 novembre 2007 (doc. VII, n. 326) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promosse, in riferimento agli articoli 76, 77, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Calabria con il ricorso in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 16 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 76, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibili le questi di legittimità costituzionale degli articoli 12, 25 e 26 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24 del citato decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 5, 8, 10 e 12 del medesimo decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 12, 25 e 26 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, 13, 16 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, dalla regione Piemonte:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
sentenza n. 368 del 24 ottobre-7 novembre 2007 (doc. VII, n. 327) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 373 del 5-9 novembre 2007 (doc. VII, n. 328) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge della regione Sardegna 1o giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), promossa, in riferimento all'articolo 48 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge della regione Sardegna n. 8 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 Costituzione ed all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
sentenza n. 374 del 5-9 novembre 2007 (doc. VII, n. 329) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, decidere, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale;
annulla, per l'effetto, il decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della provincia di Imperia e dalla Confesercenti della provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64,
alla X Commissione permanente (Attività produttive);
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali),
se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 24 ottobre 2007, sentenza n. 348 del 22-24 ottobre 2007 (doc. VII, n. 319), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità):
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 24 ottobre 2007, sentenza n. 349 del 22-24 ottobre 2007 (doc. VII, n. 320 ), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 31 ottobre 2007, sentenza n. 359 del 24-31 ottobre 2007 (doc. VII, n. 322 ), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44 della legge della regione siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti - Variazione al bilancio della regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit), nella parte in cui stabilisce, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), sino a tutto l'anno 2002 nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
con lettera in data 7 novembre 2007, sentenza n. 364 del 24 ottobre-7 novembre 2007 (doc. VII, n. 323 ), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), inserito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
con lettera in data 7 novembre 2007, sentenza n. 365 del 24 ottobre-7 novembre 2007 (doc. VII, n. 324 ), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale della rubrica della legge della regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità»;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e di sovranità»;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e sovranità», nonché del comma 3, limitatamente alle parole «e elementi di sovranità»;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, lettera a), e
comma 3, nonché della stessa rubrica della legge regionale n. 7 del 2006, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 3, 16, 101, 117, comma primo e secondo, lettere a), d), h) e l), 120, 132, 133, e 138, della Costituzione e degli artt. 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale della regione Sardegna:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 7 novembre 2007, sentenza n. 366 del 24 ottobre-7 novembre 2007 (doc. VII, n. 325 ), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Genova:
alla VI Commissione permanente (Finanze).
Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.
Il ministro della pubblica istruzione, con lettera del 5 novembre 2007, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva GHIZZONI ed altri n. 8/00032, concernente iniziative a sostegno della «Giornata della memoria», approvata dalla VII Commissione (Cultura) nella seduta del 25 gennaio 2007.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) competente per materia.
Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.
Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 novembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2008 (doc. XIII, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 novembre 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel corso dell'anno 2006, ivi comprese quelle effettuate da FINTECNA (doc. XCIX, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.