Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 241 del 13/11/2007
...
RIFORME E INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interrogazione a risposta immediata:
GHIZZONI, MOTTA, SERENI, BRESSA, GIACHETTI, QUARTIANI, BENZONI, CHIAROMONTE, COLASIO, DE BIASI, FRONER, GIULIETTI, LATTERI, RUSCONI, TESSITORE, TOCCI, VILLARI, VOLPINI, BELLANOVA, CODURELLI, CORDONI, D'AMBROSIO, DELBONO, FARINONE, CINZIA MARIA FONTANA, LARATTA, LENZI, MERLONI, MIGLIOLI, SCHIRRU e VIOLA. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
come noto, con la legge finanziaria per il 2007 sono state approntate prime, importanti misure per la stabilizzazione di lavoratori delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, con il comma 520 della medesima legge, di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca presso gli enti pubblici di ricerca, attraverso la costituzione di un apposito fondo, per cui è stata approntata una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008;
per l'utilizzo di dette somme è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, a quanto risulta agli interroganti, ancora non è stato adottato, mentre diversi enti hanno già avviato le procedure di stabilizzazione, delineando i requisiti e le modalità di presentazione delle domande degli aventi diritto;
il 30 aprile 2007 è stata emanata la direttiva del Ministro interrogato, in applicazione delle norme della legge finanziaria in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione, tra cui quelli previsti dalla richiamata disposizione del comma 520;
le legittime aspettative dei ricercatori interessati, ma anche degli enti destinatari di tale opportunità, rischiano di essere frustrati dalla mancata adozione del richiamato provvedimento di ripartizione dei fondi -:
di quali elementi disponga in ordine alla mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(3-01420)
Interrogazione a risposta scritta:
NESPOLI e CASTIELLO. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio di Stato (Sezione V, decreto n. 5986 del 9 ottobre 2006) ha respinto il ricorso e, quindi, ritenuta legittima una delibera di Giunta Comunale secondo la quale non spettava alcun rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente in occasione di un giudizio penale a suo carico per fatti connessi all'espletamento del servizio sebbene conclusosi, in Appello, con sentenza di assoluzione con formula piena;
il Consiglio di Stato, richiamandosi all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987 vigente all'epoca dei fatti, ora articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 settembre 2000, ha sostenuto che non spetta alcun rimborso delle spese legali poiché, nel fatto di specie, si è ravvisata l'esistenza di un conflitto di interessi tra l'Amministrazione comunale, costituitasi parte civile nel giudizio penale, ed il
dipendente anche se il procedimento si è, in fine, concluso con sentenza di assoluzione con formula piena;
la decisione del Consiglio di Stato presenta anche altri precedenti in senso favorevole (Cassazione, sezione lavoro n. 13624 del 2002; Corte dei Conti, sezione I, n. 106 del 2004; Corte dei Conti, sezione regione Controllo Campania, paragrafo n. 2 del 2005; Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Sardegna, par. n. 2 del 2006);
gli interroganti ritengono che l'iter logico-giuridico seguito anche dal Consiglio di Stato renda oltremodo stringenti i paletti per concedere il rimborso delle spese legali effettivamente sostenute da un dipendente in occasione di un giudizio penale a suo carico per fatti comunque connessi all'espletamento del normale servizio conclusosi, poi, con sentenza di assoluzione con formula piena;
nel solo caso di procedimenti che vanno, in fine, a concludersi con sentenze di assoluzione a favore di dipendenti, prescindendo dalla costituzione parte civile dell'amministrazione locale, si dovrebbe riconoscere comunque il rimborso delle spese legali effettivamente sostenute dal dipendente -:
quali iniziative, magari di concerto con le rappresentanze sindacali dei dipendenti degli enti locali, si vogliano attuare al fine di ripensare quanto disposto dall'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000 il quale, purtroppo, penalizza anche dal punto di vista economico quanti già subiscono, comunque per questioni connesse all'espletamento di un pubblico servizio, lunghi ed estenuanti processi penali o per responsabilità contabile che, molto spesso, si concludono con assoluzioni piene.
(4-05605)