Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 250 del 27/11/2007
...
(A.C. 3178 - Sezione 4)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo trasmesso dall'Assemblea:
esaminato il disegno di legge recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale» (C. 3178-A);
rilevato che:
alcune disposizioni recate dal testo, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, prefigurano interventi di modifica alla normativa vigente che potrebbero prestarsi ad essere attuate in termini tali da determinare un aumento di spesa. Tali considerazioni valgono, in particolare, per quanto concerne la soppressione, al comma 3 dell'articolo 1, del riferimento al decreto legislativo n. 66 del 2003, ai fini della definizione dei lavoratori dipendenti notturni, e le disposizioni in materia di occupazione femminile di cui all'articolo 31;
occorre tuttavia considerare che opportunamente si è ritenuto di inserire tali disposizioni come principi e criteri direttivi nell'ambito di norme di delega e che lo strumento della delega risulta particolarmente idoneo ad offrire adeguati margini di flessibilità;
ciò vale tanto più nel caso del provvedimento in esame, che incide su questioni che investono la competenza di più soggetti e per il quale si pone l'esigenza di individuare un punto di sintesi tra procedure pienamente legittime quali, da un lato, la concertazione tra le parti sociali, tradottasi nel Protocollo del 23 luglio 2007, e, dall'altro lato, l'esercizio della potestà legislativa da parte del Parlamento;
va altresì considerato che le disposizioni di delega dovranno trovare attuazione, con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui alla lettera f) del medesimo comma 3, ovvero, per quanto concerne l'esercizio della delega in materia di occupazione femminile di cui all'articolo 31, in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dal comma 2 del medesimo articolo 31;
in ogni caso, appare opportuno rafforzare, sotto il profilo procedurale, la verifica della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti che saranno adottati in attuazione delle deleghe conferite al Governo, analogamente a quanto avvenuto per precedenti deleghe legislative riguardanti materie particolarmente complesse in quanto vertenti su interi comparti, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere nuovamente gli schemi di decreti al Parlamento, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti, qualora il Governo non intendesse adeguarsi alle condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
appare necessario integrare il testo del comma 2 dell'articolo 3, al fine di garantire l'effettività della clausola di invarianza ivi prevista, prevedendo che ai componenti della Commissione non vengano corrisposte indennità, emolumenti e rimborsi spese;
la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 7 che stabilisce la misura dei successivi adeguamenti della tabella indennizzo danno biologico appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per i quali non è prevista alcuna copertura;
è opportuno prevedere il concerto del ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 15 in materia di definizione in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro nei settori del turismo e dello spettacolo;
appare inoltre necessario prevedere, ai fini di garantire l'effettività della copertura finanziaria delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 35, che l'efficacia delle predette disposizioni sia subordinata all'entrata in vigore delle norme che provvedono in ordine alla relativa copertura e che sono contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008;
si esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 3, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.
All'articolo 7, sopprimere il comma 2.
All'articolo 35, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori-ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.
All'articolo 36, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione;
conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
con le seguenti ulteriori condizioni:
1) all'articolo 9, comma 6, sostituire le parole: è autorizzata, per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e le parole: mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa prevista;
2) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: del ministro del lavoro e della previdenza sociale inserire le seguenti: di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze;
3) all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri;
4) all'articolo 29, comma 3, sopprimere le parole: che sono corrispondentemente ridotte.;
5) all'articolo 36, comma 1, sostituire le parole: di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute con le seguenti: dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, coma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
6) all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole da: hanno efficacia fino alla fine del comma con le seguenti: hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse del citato Fondo, entro i limiti delle medesime.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.23, 1.25, 7.2, 9.21, 10.2, 30.2, 30.3 e 35.3 e sull'articolo aggiuntivo 13.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SU UNA PROPOSTA EMENDATIVA
NULLA OSTA
sull'emendamento 1.100 del Governo.