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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
(A.C. 3300 - Sezione 3)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575).
1. L'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è altresì determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1».