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Allegato A
Seduta n. 276 del 20/2/2008
...
(A.C. 2807 - Sezione 11)
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Competenza).
1. All'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
(Competenza).
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet di cui all'articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 02. Le Commissioni.
(Approvato)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet di cui all'articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della giustizia.
3. La dotazione del fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2011, è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 01. Pisicchio, Gambescia, Suppa.