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Allegato A
Seduta n. 276 del 20/2/2008
...
(A.C. 2807 - Sezione 4)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231
Art. 3.
(Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale).
1. All'articolo 491-bis del codice penale, il secondo periodo è soppresso.
2. Dopo l'articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al certificatore l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 3.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al primo periodo dell'articolo 491-bis del codice penale dopo la parola: «privato» è inserita la seguente: «avente efficacia probatoria».
3. 100.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: certificatore con le seguenti: soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche.
Conseguentemente alla rubrica del medesimo capoverso dopo la parola: certificatore aggiungere le seguenti: di firma elettronica.
3. 101.
(Approvato)