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Allegato A
Seduta n. 276 del 20/2/2008
...
(A.C. 2807 - Sezione 5)
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Modifiche al titolo XII del libro secondo del codice penale).
1. L'articolo 615-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 615-quinquies. - (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 4
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: Chiunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, é punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.
4. 100.
(Approvato)