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Allegato A
Seduta n. 276 del 20/2/2008
(A.C. 2807 - Sezione 6)
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 5.
(Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale).
1. L'articolo 635-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 635-bis. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».
2. Dopo l'articolo 635-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 635-ter. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da due a sette anni.
Art. 635-quater. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da due a sette anni».
3. Dopo l'articolo 640-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 640-quinquies. - (Truffa del certificatore di firma elettronica). - Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'articolo 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 25.000 euro».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 5.
Al comma 1, capoverso Art. 5 «Art. 635-bis», seconda comma, sostituire le parole: una o più delle circostanze dì cui al secondo comma con le seguenti: la circostanza di cui al secondo comma, numero 1),
5. 100.
(Approvato)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo l'articolo 635-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 635-ter. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al secondo comma, numero 1), dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso delle qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 635-quater. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al secondo comma, numero 1), dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 635-quinquies. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). - Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità od ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero questo è reso, in tutto o in parte, inservibile la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al secondo comma, numero 1), dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore dei sistema, la pena è aumentata».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5-bis. (Modifica dell'articolo 420 del codice penale). - 1. All'articolo 420 del codice penale il secondo ed il terzo comma sono abrogati.
Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, capoverso, primo comma: sopprimere la parola 420;
sostituire le parole e 635-quater con le seguenti:, 635-quater e 635-quinquies.
5. 101.
(Approvato)
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dopo l'articolo 640-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 640-quinquies. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica). - Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un altrui danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».
5. 102.
(Approvato)