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Allegato A
Seduta n. 39 del 21/9/2006
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2006 (A.C. 1042)
(A.C. 1042 - Sezione 1)
ARTICOLO 8-TER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8-ter.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005).
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i princìpi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare effettività ai princìpi di cui all'articolo 11 della direttiva;
b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8-TER DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 8-ter.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005).
Sopprimerlo.
*8-ter. 40. Bertolini.
Sopprimerlo.
*8-ter. 41. Pini.
Sopprimerlo.
*8-ter. 43. Bocchino, Migliori.
Subemendamento all'emendamento 8-ter. 201 della Commissione
All'emendamento 8-ter. 201 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, in particolare prevedendo che il richiedente
asilo, nelle more della decisione dell'autorità giurisdizionale, sia trattenuto all'interno dei centri di permanenza temporanea.
0. 8-ter. 201. 1. La Russa, Bocchino, Migliori, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann, Gamba.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) tener conto, nella scelta delle opzioni che la direttiva prevede, di quelle più aderenti al disposto dell'articolo 10 della Costituzione.
8-ter. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: prevedere che la decisione dell'autorità giurisdizionale che esamina il ricorso sia adottata entro quarantotto ore, garantendo il contraddittorio con le garanzie della difesa, con decreto motivato immediatamente esecutivo che determini l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente asilo; prevedere che il richiedente asilo nelle more della decisione dell'autorità giurisdizionale sia trattenuto all'interno dei centri di identificazione di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416;
8-ter. 44. Bocchino, Migliori.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8-ter. 42. Pini.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga con le seguenti: possa dimostrare di avervi in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero possa dimostrare di provenire.
8-ter. 45. Bocchino, Migliori.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: prevedere fino alla fine della lettera con le seguenti: la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente.
8-ter. 202. Governo.
(Approvato)