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Allegato B
Seduta n. 44 del 28/9/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
in seguito agli eventi sismici del 31 ottobre del 2002 che causarono numerose vittime e ingenti danni alle strutture pubbliche e private e lasciarono numerosi cittadini senza tetto (sistemati, poi, nell'insediamento abitativo temporaneo) - anche il bilancio del Comune di San Giuliano di Puglia è stato fortemente compromesso con un forte squilibrio tra entrate ed uscite;
con la legge 31 maggio 2005, n. 88 è stato convertito il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 che all'articolo 1-decies prevedeva l'istituzione «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005»;
il comma 2 del medesimo articolo 1-decies prevedeva che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione, tra i comuni
interessati dagli eventi sismici di cui al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti relativi ai tributi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005»;
purtroppo ad oggi risulta che non sia stato emanato alcun provvedimento per il riparto di tale fondo e nessun contributo risulta essere assegnato ai Comuni interessati, nonostante i solleciti effettuati da parte degli Enti Locali interessati -:
se il Governo non intenda adempiere agli impegni sopra illustrati che sono stati presi con le popolazioni martoriate dai tragici eventi sismici del 31 ottobre 2002 e dalle ferite da essi causati.
(2-00153) «Astore, Donadi».
Interrogazioni a risposta in Commissione:
ANTONIO PEPE e CONTENTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel marzo 2004 (atto Agenzia delle entrate 49449 del 16 marzo 2004) fu bandito un concorso per 744 funzionari amministrativo-tributari;
a seguito delle procedure concorsuali gli aventi diritto furono assunti con contratto formazione lavoro con scadenza ottobre 2006;
stando alla legislazione vigente anche a seguito dell'interpretazione del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge il 2 dicembre 2005 n. 248, articolo 2, comma 2, sembra che le assunzioni a tempo indeterminato fossero già possibili;
ad oggi nulla è dato sapere circa la eventuale sorte lavorativa dei dipendenti di cui sopra -:
se l'Agenzia delle entrate procederà all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori o se prorogherà il contratto con altra scadenza o se viceversa assumerà altra determinazione.
(5-00241)
AMENDOLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le condizioni applicate dal sistema bancario nell'erogazione del credito alle imprese registrano un divario nelle varie aree del Paese, con oneri e tassi d'interesse a notevole svantaggio per le aziende che operano in particolare nei territori del Sud d'Italia;
tale divario ha assunto ormai dimensioni insopportabili ove si consideri che al Nord il costo del denaro si aggira mediamente intorno al 3,5-7,5 per cento mentre al Sud si attesta tra l'8,5 ed il 14 per cento anche in condizioni di pariteticità tra le aziende;
l'entità di tale divario impropriamente viene giustificata da una presunta minore affidabilità del sistema economico meridionale risalente alla rischiosità del contesto ambientale;
al fine di fronteggiare tale condizione di contesto, è dimostrato che il costo del denaro non può essere l'unica, né la più adatta leva per gestire il rischio-cliente da parte del sistema bancario;
tale divario è ancor meno giustificato ove si consideri che quasi sempre i finanziamenti erogati dagli istituti bancari nel Mezzogiorno sono assistiti da garanzie reali e presentano, quindi, un basso profilo di rischio;
spesso i fondi erogati dalle banche costituiscono anticipazione di finanziamenti agevolati comunitari, nazionali, regionali;
le politiche di sviluppo e di incentivi finiscono per avvantaggiare gli istituti di credito e, talvolta, possono trasformarsi in danno per gli imprenditori che si trovano sempre più vincolati al sistema bancario per dover garantire la sopravvivenza delle loro aziende;
l'accordo di Basilea (noto come Basilea 2) prevede modalità precise e regole chiare per il finanziamento delle imprese
attraverso l'attribuzione del livello di rating che ha conseguenze sul costo del denaro;
per prevenire gli abusi ed il reato di usura vige la legge 7 marzo 1996, n. 108 (rubricata, disposizioni in materia di usura) che stabilisce l'obbligo di rilevazione e segnalazione trimestrale alla Banca d'Italia del tasso effettivo globale medio (TEGM) applicato dalle banche per le varie tipologie di operazioni e che la soglia di usura è pari al tasso effettivo globale rilevato trimestralmente aumentato del 50 per cento;
da qualche tempo è all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale un caso che riguarda un imprenditore (Gruppo De Masi), che ha citato in giudizio 5 istituti bancari con i quali le sue aziende avevano rapporti, per violazione della legge 108/96, per aver applicato sui conti correnti tassi e oneri (commissioni di massimo scoperto) superiori ai limiti fissati dai decreti ministeriali attuativi della legge 108/96;
a seguito di tale denuncia la procura della Repubblica di Palmi ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di usura per 11 tra manager e funzionari dei maggiori istituti di credito nazionali;
il governo regionale della Calabria ha deciso di costituirsi parte civile in questo processo penale;
in tale procedimento (identificato con il n. 1561/05 R.G. GIP) è stata richiesta dal GIP la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, individuato nella figura di un funzionario di Banca d'Italia, dalla cui perizia tecnica emerge che in 15 casi è avvenuto lo sforamento di oltre il 50 per cento (!) del tasso soglia fissato dalla legge 108/96 e che in molti altri casi la commissione di massimo scoperto eccede il limite fissato quale soglia di usura;
il numero di casi di superamento delle soglie massime previste dalla legge sarebbe stato inferiore a quello reale in quanto la rilevazione è avvenuta sulla base di una interpretazione che esclude dal computo la commissione di massimo scoperto in contrasto con il dettato normativo. Tale circostanza è stata evidenziata dalla stessa Banca d'Italia in base alla circolare 2 dicembre 2005 che ha comunicato che tali modalità potrebbero essere non coerenti con quanto disposto dalla legge 108/96 (articolo 2, comma 1) che espressamente prevede che il tasso effettivo globale medio è «...comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse»;
tutto ciò è avvenuto in condizioni di assoluta «normalità» finanziaria ed operativa dell'azienda essendo il Gruppo De Masi, a quanto consta, un'impresa «sana» e produttivamente attiva e non versa, quindi, in situazione di crisi e difficoltà -:
quali iniziative intende assumere il Governo affinché siano certe e trasparenti le linee guida per una corretta interpretazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, anche al fine di chiarire in merito alla inclusione o meno della commissione di massimo scoperto nel tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente.
(5-00243)
CRISCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la Commissione europea, già nel 1999, considerava la normativa italiana relativa ai contratti di formazione lavoro non in linea con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, in particolare ritenendo illegittime le agevolazioni contributive concesse dalla legge italiana alle aziende nazionali, in quanto distorsive della concorrenza;
tale posizione è stata poi confermata da due sentenze della Corte di Giustizia europea del 2004, che condannavano lo Stato italiano a provvedere alla restituzione delle agevolazioni, rivalendosi sui datori di lavoro, concesse ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, dell'articolo 8, comma 6, della legge
n. 407 del 1990, e del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, fatta salva l'impossibilità della restituzione o la eccessiva onerosità dimostrata dal giudice nazionale;
l'INPS ha avviato, a carico di diverse aziende, una procedura, di recupero delle somme ottenute dalle stesse a titolo di sgravio per la stipula di contratti di formazione e lavoro, nel periodo dal novembre 1995 al maggio 2001;
si tratta di ingenti somme, che ora le aziende italiane sarebbero costrette a restituire, pur avendo agito nel pieno rispetto della legislazione italiana;
nella
seduta n. 576 del 27 gennaio 2005 il sottoscritto ha presentato una interrogazione alla quale il Governo non ha dato risposta e in data 11 maggio 2005 nella
seduta n.624 ho presentato un Ordine del giorno in Assemblea sull'A.C. 5827-A/R, «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», accolto come raccomandazione;
il Comitato amministratore del Fondo pensioni amministratori dipendenti, il 16 marzo 2006, ha accolto il ricorso di 312 aziende contro il recupero degli aiuti, delibera immediatamente impugnata dal Direttore Generale dell'INPS Vittorio Crecco il quale ha trasferito la documentazione al Consiglio d'Amministrazione che ne ha annullato l'efficacia -:
quali iniziative intenda assumere il Governo per ovviare a tale problematica, evitando che le sentenze di condanna della Corte di giustizia si ripercuotano pesantemente sulle imprese nazionali, le quali hanno agito nel pieno rispetto della normativa italiana e che lo Stato è pertanto chiamato a tutelare in base al principio della «tutela dell'affidamento».
(5-00244)