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Allegato B
Seduta n. 48 del 5/10/2006
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
FITTO e LAZZARI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sembra che, nella città di Lecce, sia stata prevista la soppressione degli uffici
periferici del ministero dell'economia e delle finanze per accorpare tutto in un'unica Direzione regionale;
ciò comporterà un grave disagio per i cittadini costretti a recarsi in altre località per poter ricevere informazioni e inoltrare le loro pratiche;
è necessario, anche, mettere in evidenza come l'accorpamento suddetto comporterà una dequalificazione del servizio reso dai dipendenti dell'ufficio di Lecce;
è opportuno, quindi, trovare altre forme di organizzazione degli uffici periferici del ministero dell'economia e delle finanze che non siano di mera soppressione degli uffici periferici di Lecce -:
se non sia necessario intervenire con urgenza per scongiurare la soppressione degli uffici periferici del ministero dell'economia e delle finanze della sede della città di Lecce per evitare disservizi che ricadrebbero sul servizio reso ai cittadini.
(4-01186)
JANNONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha deliberato in data 11 settembre 2006 il piano di ristrutturazione del gruppo che porterà, oltre al riassetto societario, allo scorporo di TIM e alla nascita di una nuova società di gestione della rete;
con il deliberato riassetto azionario TIM, punto di forza del gruppo, un «made in Italy» che per anni è rimasto all'avanguardia in Europa e nel mondo, sia per le capacità tecnologiche che per il know how e per la forza dei brand, con molta probabilità verrebbe acquisito da società straniere, con il risultato che tutta la telefonia mobile italiana rischierebbe di passare sotto il controllo straniero, inglese con «vodafone», egiziano con «wind», cinese con «3»;
il disegno in esame ha natura prevalentemente finanziaria e non industriale e rischia dl indebolire l'assetto proprietario, con la conseguente internazionalizzazione di una delle ultime grandi aziende italiane, mettendo a rischio i livelli occupazionali e il patrimonio professionale acquisito;
la telefonia rappresenta un comparto strategicoirrinunciabile per lo sviluppo industriale e finanziario e per l'evoluzione del sistema delle comunicazioni in Italia;
Telecom è società quotata alla Borsa Valori di Milano con decine di migliaia di soci;
è in corso una inchiesta della Magistratura che ha portato a numerosi arresti attinenti ad attività di intercettazioni illegali;
il Governo è stato chiamato, da numerosi atti di sindacato ispettivo, a rispondere di eventuali indebite ingerenze nell'elaborazione del piano di riassetto societario;
nelle scorse settimane ha annunciato le proprie irrevocabili dimissioni il consigliere economico della Presidenza del Consiglio, dottor Rovati;
sempre nelle scorse settimane si è dimesso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottor Marco Tronchetti Provera;
il Presidente del Consiglio Prodi è intervenuto alla Camera dei deputati il 28 settembre scorso, fornendo la sua, secondo l'interrogante, opinabile versione dei fatti;
in questi ultimi giorni è emerso un ulteriore filone di inchiesta dedicato ad intercettazioni alle comunicazioni dell'arbitro federale De Santis che sarebbero state chieste da dirigenti dell'Internazionale F.C. Milano -:
se tali comportamenti attraverso attività che l'interrogante giudica improprie di stretti collaboratori del Presidente del Consiglio che, utilizzando mezzi, uffici e carta intestata di Palazzo Chigi, sembrano
impartire direttive alle aziende, non rendano plausibili il rinnovarsi di preoccupazioni da parte dell'interrogante;
quale sia l'impegno del Governo finalizzato alla tutela dei piccoli risparmiatori, alla difesa dei livelli occupazionali, alla salvaguardia dei programmi di sviluppo industriale;
quali misure siano allo studio finalizzate a garantire la corretta gestione futura delle attività di intercettazione telefonica disposte dalla Magistratura.
(4-01194)
LANDOLFI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del commercio internazionale, al Ministro per le politiche europee, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la Formenti Seleco SpA è un glorioso pezzo dell'industria italiana, da sempre operante nel campo dell'elettronica di consumo ed in particolare degli apparecchi televisivi, oggi in regime di Amministrazione straordinaria a causa della grave crisi che ha travolto tutto il comparto di cui fa parte;
in Campania, a Sessa Aurunca (CE), è presente uno stabilimento tecnologicamente avanzato della suddetta impresa, che rappresenta l'unica fonte di sostentamento per centinaia di lavoratori (e rispettive famiglie) attualmente sottoposti al regime (ma per un tempo ormai limitato) di cassa integrazione guadagni straordinaria;
la crisi di settore - di cui è vittima anche Formenti - ha carattere continentale, essendo comune a molti Paesi dell'Unione europea, e si deve ascrivere, prioritariamente, alla sistematica concorrenza sleale, di una serie di produttori turchi, per violazione di norme pubblicistiche;
nei confronti dei concorrenti turchi sono state espletate iniziative, rivolte alle competenti autorità dell'Unione europea, finalizzate a dimostrare l'esistenza di una loro azione di dumping;
le inchieste che sono scaturite - svolte in sede comunitaria - hanno però escluso, a carico degli esportatori turchi, la violazione diretta delle norme antidumping e, per logica conseguenza, è stato impossibile applicare loro specifiche misure e relative sanzioni;
dalle inchieste, però, è anche emerso che i televisori importati dalla Turchia non sarebbero da considerare di origine turca, bensì - applicando l'allegato 11 al regolamento di attuazione del cosiddetto Codice Doganale (Regolamento CE n. 2454/93), che fa determinare l'origine del prodotto dalla nazionalità di alcuni suoi componenti essenziali - estremo orientali (in quanto di tale provenienza risultavano essere i tubi catodici installati al loro interno) e quindi comunque sottoposti, o sottoponibili, a dazi antidumping;
nel caso specifico, però, i previsti dazi sui componenti di origine orientale sono stati sistematicamente evasi (senza che gli evasori venissero sottoposti a sanzione alcuna e con i conseguenti, inevitabili, effetti distorsivi del mercato, a tutto danno delle imprese europee) dagli esportatori turchi;
il mancato assolvimento dei dazi ha determinato una condizione di concorrenza sleale che avrebbe dovuto portare (ma non ha portato) all'apertura - a carico delle aziende turche - di inchieste amministrative per frode doganale, finalizzate ad accertare l'entità della violazione, da cui far scaturire il recupero dell'imposta evasa e l'applicazione delle relative sanzioni;
secondo gli accordi intercorsi tra Unione europea e Turchia, quest'ultima gode della cosiddetta libera pratica, per i propri prodotti (o per quelli correttamente naturalizzati), negli scambi commerciali con i Paesi europei, in virtù della (ultradecennale) unione doganale;
il prodotto turco, al momento dell'importazione in Europa, viene contraddistinto da un apposito modello doganale (denominato ATR) che ne certifica l'origine;
il comportamento scorretto degli esportatori turchi di televisori (che potevano praticare prezzi molto bassi per non aver ottemperato agli obblighi sui dazi) ha creato la paradossale situazione che in sede doganale i prodotti sono stati considerati turchi (e quindi in libera pratica) e in sede comunitaria (a seguito delle inchieste) di origine estremo orientale;
nessun problema sarebbe sorto se i produttori (rectius: assemblatori) turchi avessero regolarmente assolto i dazi antidumping sui tubi catodici importati dai Paesi orientali (con le naturali conseguenze sui prezzi di esportazione), in tal caso la naturalizzazione del prodotto come turco non avrebbe fatto insorgere distorsioni di mercato e sarebbe risultato pienamente rispettato l'accordo doganale con l'Europa (nel quale è, tra l'altro, previsto e prescritto il corretto adempimento degli oneri antidumping);
la situazione di slealtà concorrenziale degli esportatori turchi, e l'inerzia delle autorità europee nell'applicazione delle previste sanzioni, protrattasi per molti anni, ha determinato la gravissima crisi del comparto elettronico in Europa;
con grande determinazione, il professor Francesco Fimmanò, Commissario straordinario della Formenti Seleco SpA, ha sviluppato una serie di iniziative a tutela della società da lui amministrata citando in giudizio i produttori turchi per concorrenza sleale da violazione di norme pubblicistiche, denunciando all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) la frode doganale ed altresì adendo l'italiana Autorità garante della concorrenza e del mercato e le competenti Procure della Repubblica;
due giudizi instaurati, in sede di giustizia comunitaria, dalla società francese Thompson e dalla turca Vestel, invece, stanno mirando ad ottenere una pronuncia preliminare, della Corte di Giustizia europea, circa l'utilizzo, come criterio di valutazione di origine di un prodotto, del principio previsto dall'articolo 24 del Codice Doganale (che considera la nazionalità in relazione al Paese in cui si è realizzata l'ultima trasformazione) rispetto a quello del citato allegato 11 (che predilige l'analisi della nazionalità dei componenti essenziali del prodotto finale);
l'interpretazione favorevole all'applicazione dell'articolo 24 del Codice Doganale renderebbe inapplicabili le sanzioni conseguenti all'evasione doganale, in quanto si prescinderebbe dall'origine dei tubi catodici assemblati nei televisori turchi;
la Commissione europea, anche per come ha risposto ad una interrogazione parlamentare in sede comunitaria, è cosciente dell'attualità del problema, pur apparendo restia nel considerarne la gravità;
in passato, infatti, le autorità comunitarie avevano (con una forzatura) imposto agli importatori comunitari l'onere dei dazi non assolti all'origine, ma il Tribunale europeo di primo grado, chiamato ad esprimersi in materia, con una sentenza datata 10 maggio 2001, ristabilì il giusto diritto a carico degli esportatori terzi, non celando le consistenti responsabilità della Commissione europea per gli squilibri complessivi determinatisi nel comparto;
alla Commissione europea è stato imputato di non essere intervenuta, per oltre venti anni, nei confronti della Turchia in materia di recepimento delle disposizioni del protocollo addizionale dell'accordo di unione doganale, relativo al cosiddetto prelievo di compensazione (oneri equivalenti), necessario per garantire il rispetto nell'assolvimento dei dazi da parte delle imprese turche;
la Commissione europea, altresì, aveva lo specifico onere di informare della complessa questione gli operatori comunitari del settore, ha atteso fino al 1992 prima di comunicare alle autorità turche
l'esistenza di problemi relativi all'esportazione di televisori, non ha avvertito gli importatori comunitari dei rischi in cui incorrevano importando tali prodotti dalla Turchia, è stata negligente nel non rivolgersi tempestivamente al Comitato di cooperazione doganale, istituito con la Turchia, per l'analisi della problematica;
quanto sopra argomentato fa emergere una grave responsabilità delle autorità comunitarie e, indirettamente, di quelle nazionali in relazione agli esiti economici e alle crisi ormai endemiche del comparto industriale dell'elettronica di consumo;
è pertanto obbligo politico e giuridico, per gli operatori e le istituzioni pubblici, intervenire - con misure adeguate - per ricreare una situazione economica finalizzata a rendere nuovamente vitali le imprese operanti in questo specifico settore industriale ed offrire un futuro più certo agli incolpevoli lavoratori coinvolti, vittime di una grave inefficienza delle istituzioni preposte alla tutela dell'economia nazionale ed europea -:
quali considerazioni generali, i ministri interrogati, svolgano sulla materia esposta e se convengano sull'analisi, sviluppata in premessa, relativa alla carenza politica ed istituzionale mostrata, dalle autorità comunitarie, in materia di tutela del comparto industriale di cui in premessa;
quali provvedimenti straordinari, i ministri interrogati, ritengano di urgentemente adottare, al fine di realizzare un'azione di sostegno, ed anticipato indennizzo, in favore dei soggetti danneggiati dal comportamento negligente mantenuto dalle autorità comunitarie e che, di fatto, si è dimostrato esiziale per tutto il comparto dell'elettronica di consumo, non solo in ambito italiano;
quali azioni ritengano si debbano intraprendere - a livello governativo ed anche in sede di giustizia europea - al fine di favorire la giusta definizione del quadro di responsabilità e la quantificazione di un equo indennizzo da erogare a tutti i danneggiati, dedicando particolare attenzione alla parte più debole di essi, ossia i lavoratori, coinvolti in una situazione di così ampia portata economica e giuridico-istituzionale;
se ritengano opportuno valutare di intervenire - costituendosi - nei modi, nei tempi e nella veste tecnicamente più corretti, nei due giudizi instaurati, innanzi alla Corte di Giustizia europea, dalle società Thompson e Vestel al fine di resistere, opponendosi, all'adozione di una pronuncia preliminare di interpretazione secondo la quale, ai prodotti turchi, si debbano applicare i criteri contenuti nell'articolo 24 del Codice Doganale (principio del paese di ultima trasformazione), invece di quelli di cui all'allegato 11 al regolamento di attuazione del cosiddetto Codice Doganale (Regolamento CE n. 2454/93), che prevede l'analisi dell'origine e del valore della componentistica rispetto al valore, franco fabbrica, del televisore.
(4-01204)
RAMPELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con l'originaria licenza del Prefetto di Roma emessa il 26 febbraio 1932 è stata rilasciata, a favore dell'Ente Morale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Federazione di Roma, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di Istituto di Vigilanza privata e che, attualmente, l'ANCR-IVU solo nella Capitale ha alle dipendenze circa 1100 lavoratori;
l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, quale Ente Morale, ha sempre goduto di un doppio contributo statale, uno erogato dal Ministero della difesa ed uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui è soggetta sia ai controlli amministrativi del citato dicastero sia, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo
1958, n. 259, a quelli del ministero dell'economia e della Corte dei conti, sia, infine, per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di vigilanza privata, a quelli del ministero dell'interno;
l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l'Istituto Vigilanza dell'Urbe sono, giuridicamente, la stessa entità, tanto che essi utilizzano la stessa partita IVA, lo stesso Codice fiscale e lo stesso Regolamento interno;
con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, n. 41083/XXVII-22 del 21 novembre 1949, è stato stabilito che il personale di ruolo, dipendente dalla ANCR, gode, in base al proprio regolamento organico, della «stabilità di impiego»;
sulla base di detto riconoscimento l'Associazione è stata esentata dall'obbligo della assicurazione INPS contro la disoccupazione involontaria, tanto che nel corso di processo dinanzi all'Autorità giudiziaria penale (Sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma n. 21950/00 RGNR e 6467/01 RGUP) i responsabili del tempo, unitamente al Direttore pro tempore dell'INPS di Roma, sono stati, per tale motivo, assolti dall'accusa di evasione delle contribuzioni dovute per la disoccupazione involontaria al detto Ente previdenziale;
con Decreto del 4 agosto 1995 del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emesso anche sulla base della peculiare natura dell'IVU e della garanzia della stabilità del posto di lavoro, comunicato all'ANCR-IVU con lettera dell'INPDAP prot. 80207/95 del 17 gennaio 1996, i lavoratori assunti dall'Istituto a far data dal richiamato provvedimento, sono stati ammessi all'iscrizione obbligatoria all'ex Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.);
nessuno dei dipendenti in servizio presso l'IVU in data anteriore al 4 agosto 1995 ricorda di essere mai stato avvisato dai responsabili dell'ANCR-IVU della facoltà di poter richiedere, entro cinque anni, l'iscrizione volontaria alla C.P.D.E.L.;
dinanzi alle richieste di numerosi dipendenti dell'ANCR-IVU, un alto dirigente della Regione Lazio, «accertata la natura dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci», non ha escluso, con note inviate agli interessati anche nel luglio 2006, la possibilità di una mobilità verso i ruoli della Regione stessa, limitandosi a subordinarne l'efficacia all'esito delle procedure di verifica previste per l'accertamento delle esigenze;
il requisito della «stabilità dell'impiego» è direttamente collegato non solo alla natura di Ente Morale dell'ANCR-IVU (che, dunque, non è un'impresa commerciale), ma anche alle solide garanzie patrimoniali proprie dell'Associazione che, fino a qualche anno fa, poteva vantare un notevole patrimonio immobiliare;
la natura della «stabilità dell'impiego» si concretizza, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, solo quando «sia riconosciuto ai lavoratori un determinato stato giuridico che dia loro garanzia di non essere costretti a lasciare il posto, se non quando ricorra una "giusta causa", a norma dell'artico 2119 c.c., oppure vi siano altri determinati giustificati motivi tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi e con l'eventuale previsione di un trattamento indennitario quando si tratti di motivi esclusivamente collegati con esigenze obiettive» e, secondo il Ministero del lavoro, quando sussiste un vero e proprio divieto del licenziamento prima del compimento dei limiti d'età, ovvero quando il licenziamento è possibile solo a condizioni rigorosamente determinate, e limitatissime per il numero e il contenuto, in casi che comunque devono essere «legislativamente e tassativamente stabiliti a priori» (circolare INPS n. 178 del 28 luglio 1982);
l'ANCR-IVU ha proceduto, fino a tutto il 2005, all'alienazione di diversi cespiti immobiliari, alcuni dei quali di notevole pregio come quello della storica sede romana
di Piazza Ippolito Nievo ove ora è stato realizzato un albergo di lusso, a un prezzo, secondo l'interrogante, incongruo;
dal febbraio del 2005 presso l'ANCR-IVU si è iniziato a parlare di «stato di crisi», inducendosi i lavoratori, con iniziative culminate in un'eplicita lettera del 1o aprile 2005 a firma di Ruggero Villa e di Luigi Magliuolo, a dimettersi dall'IVU e ad aderire, in qualità di soci, ad una Cooperativa (IVCR Metronotte Roma), costituita solo il 25 gennaio 2005 e diretta da soggetti tuttora collegati all'IVU, che, tuttavia, non avrebbe assicurato ai lavoratori la stessa, qualificata «stabilità» del posto di lavoro goduta all'IVU;
fin dall'aprile 2005 l'ANCR-IVU risulta tra i promotori del progetto «Fermalavoro», in collaborazione con l'Istituto Tagliacarne e con altri partner, per garantire l'occupazione di giovani congedatisi dal servizio militare volontario;
l'ANCR-IVU, che poteva vantare un giro di affari di circa 50 milioni di euro all'anno, negli ultimi tempi sta di fatto dismettendo a Roma una serie di importanti servizi, limitandosi a non partecipare alle gare promosse dai committenti pubblici e privati per il rinnovo dei servizi;
con lettera prot. 2005/00668/MNT dell'11 luglio 2005 la stessa Corte dei conti ha dichiarato di non essere in possesso dei bilanci dell'ANCR-IVU successivi al 2002;
messa in sordina l'ipotesi di devoluzione delle Guardie Giurate e delle attività dell'ANCR-IVU alla Cooperativa IVCR-Metronotte e continuando a parlarsi di crisi, si è ventilata l'ipotesi di analogo assorbimento da parte di un Consorzio denominato «Pegaso»;
l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci non ha fornito ai lavoratori alcuna utile indicazione sulle eventuali modalità di cessione del «ramo d'attività» al Consorzio Pegaso, sulle relative garanzie dell'operazione, sulle peculiarità del nuovo rapporto di lavoro e sul mantenimento del diritto alla «stabilità dell'impiego» per come sopra definito;
ad oggi risulta l'interessamento alla vicenda ANCR-IVU dell'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio e della Provincia di Roma, solo parzialmente competenti in materia, mentre risultano inevase, da parte dei ministeri competenti, non solo ben cinque atti di sindacato ispettivo presentati nella scorsa legislatura da altrettanti deputati di diversi partiti e schieramenti, ma anche documentate richieste di chiarimenti ed interventi da parte di organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi dei lavoratori dell'Istituto, come il SAVIP -:
se non ritengano di intervenire a tutela dei livelli economici ed occupazionali;
se in relazione alla natura di Ente Morale dell'IVU, delle attività esercitate e dei contributi erogati dallo Stato il Presidente ed i Ministri interrogati si ritengano competenti ad esercitare una qualsiasi forma di vigilanza sulle attività di gestione dei vertici dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;
se l'iscrizione obbligatoria all'ex Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) non comporti, per i lavoratori, la possibilità di transitare nei ruoli degli altri Enti partecipanti al predetto Fondo previdenziale ed, in particolare, alla Regione Lazio ed alla Provincia di Roma;
se e come siano stati sanzionati i responsabili dell'ANCR-IVU per non aver messo al corrente le Guardie giurate in servizio alla data del 4 agosto 1995 della possibilità di iscrizione all'ex. C.P.D.E.L., atteso che i lavoratori ora non possono più fruire dei relativi benefici essendo decaduti dal termine;
quali garanzie siano approntate per i lavoratori che, all'esito delle trattative in corso, non intendessero comunque perdere lo status di dipendenti di un Ente Morale con le peculiari garanzie dell'IVU, atteso che sia da un punto di vista giuridico sia da quello fiscale è attualmente impossibile distinguere l'IVU dall'ANCR;
quali accertamenti siano stati condotti dai Dicasteri competenti sulla reale portata dello «stato di crisi», atteso che l'ANCR-IVU, ad oggi, non risulta che abbia prodotto i bilanci successivi a quello del 2002 e che, dunque, non è dato comprendere come possa essersi prodotta la voragine debitoria in un Istituto che pure ha un cospicuo portafoglio di clienti sul territorio della Capitale;
quali altri accertamenti ed atti ispettivi abbiano condotto, in merito agli aspetti straordinari di questa vicenda ed in via ordinaria, i Dicasteri interrogati e le loro articolazioni territoriali sulle attività dell'ANCR-IVU;
se la presenza, all'interno dell'ANCR-IVU ed in posizione di preminenza, di soggetti che rivestono incarichi in Istituti di vigilanza privata formalmente concorrenti sia ammissibile ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza vigenti;
se sia compatibile con il dichiarato stato di crisi la partecipazione dell'ANCR-IVU al progetto «Fermalavoro» e quale garanzia può dare una dirigenza in crisi ad un progetto di impiego di giovani che hanno cessato il periodo di ferma volontaria nelle Forze Armate;
quali garanzie dovranno essere richieste all'IVCR-Metronotte Roma s.c.r.l., al «Consorzio Pegaso» o a qualsiasi altra realtà imprenditoriale che si proponga di assorbire l'ANCR-IVU affinché sia mantenuta, per tutti i lavoratori, la certezza della «stabilità dell'impiego», nell'accezione qualificata fatta propria dalla Corte di Cassazione e dal Ministero del Lavoro;
se, oltre all'adempimento degli obblighi discendenti dal sindacato ispettivo parlamentare, il Presidente ed i Ministri interessati assicurino che le Amministrazioni centrali e le loro articolazioni territoriali intendano mantenere, sulla questione del salvataggio dell'ANCR-IVU, un corretto dialogo con tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative all'interno dell'Ente Morale in parola ed, in particolare, con quelle che, come il SAVIP, hanno da più tempo posto, con documentati interventi, ragionevoli e precisi interrogativi sulla vicenda, senza tuttavia ricevere mai risposte di sorta dalle Istituzioni.
(4-01205)