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Allegato B
Seduta n. 48 del 5/10/2006
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
LOMAGLIO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con la legge del 3 maggio 1999, n. 124 per l'assunzione del personale docente, sono state istituite le graduatorie permanenti con la relativa tabella di valutazione dei titoli e dei servizi. Attraverso quanto stabilito dalla tabella, ad avviso dell'interrogante sono state di fatto perpetrate gravi sperequazioni di seguito riportate:
a) al servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro non viene attribuito alcun punteggio,nonostante sia stato svolto dopo il conseguimento della laurea. Ciò in palese contraddizione con il fatto che lo stesso servizio militare possa essere riscattato a fini pensionistici, che è pur sempre un servizio statale, e che fino a qualche anno fa era un servizio obbligatorio;
b) contrariamente, nel Regolamento delle supplenze (decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 241) vale a dire nelle graduatorie che formulano le scuole per le supplenze che attribuiscono i capi d'istituto, il servizio militare viene riconosciuto sottolineando che «il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico»;
c) i provvedimenti del CSA di Napoli (28 gennaio 2005) e del CSA di Salerno (19 gennaio 2005), inoltre, hanno dato importanti chiarimenti circa la valutazione del servizio militare di leva nella II e III fascia delle graduatorie d'istituto (cui si potrebbe far riferimento). Entrambi i documenti rimandano alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1453 del 2004 secondo la quale «per evitare disparità di trattamento tra insegnanti da inserire in graduatoria, il periodo annuale di servizio militare va considerato senza tenere conto delle cadenze dell'anno scolastico e cioè attribuendo il medesimo punteggio a tutti coloro che lo abbiano svolto, senza attribuire rilievo alla data in cui esso abbia avuto inizio». A tal proposito occorre ricordare che nell'aprile 2004, il Ministro Moratti tenta di rivoluzionare le tabelle inserendo per decreto (decreto-legge 97 del 2004), poi non accolto in sede di riconversione, anche la valutazione del servizio militare prestato dopo i conseguimento del titolo fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico;
d) i servizi prestati negli istituti penitenziari vengono computati in misura doppia se prestati a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 mentre sarebbe auspicabile venissero considerati a decorrere dall'anno d'istituzione delle graduatorie permanenti e cioè dall'anno scolastico 2000/2001;
e) di contro a tutto ciò, i corsi di perfezionamento universitario, diploma di specializzazione e master universitario, conseguiti fin dai primissimi anni novanta vengono valutati 3 punti (decreto-legge 97 del 2004) -:
se il Ministro intenda assumere iniziative per disciplinare in modo radicalmente diverso la materia introducendo criteri basati su principi di certezza della norma ed equità che consentano di evitare
evidenti disparità di trattamento ed interpretazioni ambigue della normativa che, tuttora provocano la lievitazione dei contenziosi in sede giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione;
se, nel contesto della proposta di modifica dell'attuale disciplina, intenda garantire una maggiore equità di trattamento nei confronti di chi ha prestato servizio militare obbligatorio dopo il titolo di accesso alla professione;
se ritenga altresì in tale contesto di consentire che i servizi prestati negli istituti penitenziari vengano computati in modo uniforme e comunque a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 (data di istituzione delle graduatorie permanenti).
(4-01184)