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Allegato B
Seduta n. 50 del 10/10/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta immediata:
BARANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la società Finmeccanica partecipa attualmente con il 25 per cento delle azioni alla Mbda Italia spa, che ha tre stabilimenti situati a Roma, Fusaro (Napoli) e La Spezia e si occupa di progettazione, sperimentazione e produzione di sistemi missilistici e missili;
i francesi di Eads (Mbda France) ne detengono il 37 per cento, così come gli inglesi di Bae systems (Mbda Uk);
all'inizio dell'estate 2006, a seguito della volontà espressa da Bae systems di disimpegnarsi da Mbda vendendo la propria quota ai francesi, l'amministratore delegato di Finmeccanica, ingegner Pier Francesco Guarguaglini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa specializzata, dalle quali sostanzialmente emergeva la mancanza di interesse della società a rimanere azionista di netta minoranza nella Mbda (25 per cento contro il 75 per cento dei francesi), non escludendo, quindi, la possibilità di vendita della propria quota;
l'eventuale uscita dell'industria italiana da un settore così importante e strategico per il Paese rappresenterebbe un gravissimo errore politico, industriale e di perdita di know-how di eccellenza, oltre a rappresentare evidentemente un'ulteriore spada di Damocle sui livelli occupazionali dell'Italia;
il ministero dell'economia e finanze partecipa in Finmeccanica con il 33,98 per cento e dovrà necessariamente essere informato dei programmi futuri di tale società partecipata -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di scongiurare l'eventuale uscita di Finmeccanica dalla Mbda Italia spa.
(3-00311)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
LEO e CATANOSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 15 dicembre 2005 sono scaduti i termini relativi ad adempimenti e versamenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2004, n. 3354 a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna e da ordinanze sindacali di sgombero a seguito dello sciame sismico;
nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2005 - con il quale si disponeva la sospensione dei tributi fino al 15 dicembre 2005 - si stabilisce che «i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione (che decorre dal 29 ottobre 2002 fino alla suddetta data del 15 dicembre 2005) sono effettuati in unica soluzione entro il 16 dicembre 2005, ovvero, a decorrere da tale ultima data e senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione»;
la data del 15 dicembre 2005 è ormai abbondantemente trascorsa;
il contribuente che ha optato per il pagamento rateale non è stato messo in condizione di poter effettuare il versamento della prima rata, stante che l'Agenzia delle entrate non ha fornito alcuna indicazione sulle modalità di pagamento e sui codici tributo da utilizzare per i diversi tributi;
i giornali e le emittenze locali hanno contribuito ad aggravare il clima di assoluta incertezza e confusione divulgando la notizia - poi rivelatasi errata - di una proroga della sospensione tributaria quando in realtà l'unico provvedimento intervenuto è stata la proroga dello stato di emergenza concessa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2005; tutto ciò ha spinto molti cittadini a non pagare;
l'Agenzia delle entrate, sulla base di una interpretazione della Direzione regionale che gli interroganti reputano dubbia, ha sentenziato la decadenza da detto beneficio per i contribuenti che non hanno provveduto al versamento della prima rata entro il 16 dicembre 2005;
il mancato pagamento di detta prima rata non è certo imputabile al contribuente, il quale - come detto - non è stato messo in condizione di poterlo effettuare visto che l'Amministrazione non ha emanato in materia alcuna istruzione o circolare con annessa modulistica;
gli uffici dell'Agenzia delle entrate, interpellati al riguardo da numerosi contribuenti, si sono trovati nell'impossibilità di poter fornire adeguate indicazioni sia in ordine ai codici tributo da utilizzare per i versamenti, sia in ordine alle eventuali conseguenze per il pagamento effettuato successivamente alla data stabilita, sia in ordine all'individuazione del soggetto obbligato, se il sostituto o il sostituito d'imposta;
solo nel mese di marzo 2006 sono stati forniti agli uffici operativi indirizzi e chiarimenti in ordine alla restituzione in argomento; e più precisamente: a) che i versamenti facevano capo al sostituito e non al sostituto d'imposta; b) che i codici tributo da utilizzare erano quelli ordinari; c) che la massima rateizzazione veniva fissata in 304 rate; d) che alla data del 16 dicembre 2005 doveva essere versato l'intero carico sospeso o almeno la prima rata;
ad oggi ancora non esiste alcuna circolare o risoluzione ministeriale, ad uso dei contribuenti, esplicativa delle problematiche applicative generate dalla detta sospensione; i cittadini interessati non
hanno tuttora la certezza sull'esattezza dell'operatività adottata o da adottare per i versamenti;
la Direzionecentrale normativa e contenzioso - ufficio sostituti d'imposta - ha precedentemente risposto ad un contribuente (il quale aveva proposto interpello per conoscere le modalità di versamento in occasione di una precedente scadenza della sospensione poi rinviata) che lo stesso, in qualità di sostituto, avrebbe dovuto effettuare il versamento delle ritenute: così causando il diffondersi di notizie diverse da quelle più recenti in relazione al soggetto tenuto al versamento;
moltissimi pensionati che hanno richiesto la sospensione, non avendo necessità di avvalersi di un commercialista, non sono stati messi in condizione di regolarizzare la propria situazione debitoria credendo che avrebbe sistemato tutto l'ente pensionistico sostituto d'imposta;
diversi pensionati INPDAP hanno ricevuto dopo il 15 dicembre 2005 gli arretrati di ritenute di cui avevano richiesto la sospensione regolarmente, e pertanto anche volendo non avrebbero comunque potuto adempiere al versamento di somme di cui non avevano ancora avuto notizia;
la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ha poi sancito che il mancato pagamento della prima rata o dell'intero alla scadenza del 16 dicembre 2005 avrebbe comportato l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'intera somma sospesa nonché l'applicazione delle relative sanzioni, dovendosi considerare decaduti dal beneficio coloro che non hanno rispettato il termine;
tale situazione ad avviso degli interroganti non viene supportata da un'adeguata base giuridica, oltreché logica; pertanto, sembrerebbe opportuno quantomeno chiarire il fondamento giuridico di tale deroga alla previsione normativa;
si ha notizia che l'Agenzia delle entrate sta procedendo all'invio delle comunicazioni di irregolarità per la conseguente iscrizione a ruolo del carico definitivo inerente i tributi sospesi e della relativa sanzione, in pratica, per tutti i contribuenti che hanno usufruito della sospensione dei termini in quanto quasi nessuno può aver rispettato la scadenza del 15 dicembre 2005 per il pagamento della prima rata poiché - come detto - non erano previste nel decreto di sospensione le modalità di pagamento e le stesse, ancorché poco diffuse, sono arrivate tardive rispetto al termine previsto;
se venisse confermato questo indirizzo operativo del Ministero dell'economia e della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, i cittadini colpiti dallo sciame sismico del 2002 si vedrebbero costretti a versare l'intero dei tributi sospesi maggiorati della sanzione certamente non per colpa loro ma per mancata previsione normativa e tempestive indicazioni in materia -:
se non ritenga opportuno adottare un provvedimento urgente che faccia chiarezza in ordine alle problematiche esposte in premessa e che preveda: a) lo slittamento al 16 dicembre 2006 del termine per i pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 della provincia di Catania; in alternativa, b) l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 472/97 per i contribuenti che hanno iniziato a pagare le rate da quando sono state fornite le indicazioni sulle modalità di pagamento, seppure in aggiunta al già previsto beneficio della rateizzazione.
(5-00285)
GALLETTI e RONCONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con ordinanza della Protezione Civile si è rinviato al 31 dicembre 2006 la restituzione dei tributi e dei contributi sospesi a causa del sisma del 26 settembre del 1997 per i territori dell'Umbria e delle Marche;
è evidente, secondo gli interroganti, la clamorosa disparità di trattamento con analoghe situazioni già verificatesi in Sicilia e nel Piemonte, ove i contribuenti hanno Potuto sanare le pendenze sospese con il fisco per le somme non versate a causa di calamità naturali pagando soltanto il 10 per cento del dovuto e quindi regolarizzando la loro posizione a carico dello Stato -:
se il Governo intenda definire modalità di restituzione dalla cosiddetta «busta pesante» con le stesse modalità già adottate per alcune province siciliane e piemontesi interessate a suo tempo da fatti calamitosi, se il Governo intenda ricorrere anche per l'anno 2007, a 9 anni dal sisma che colpì l'Umbria e le Marche, alla reiterazione dello stato di emergenza e se tale determinazione non rischi di configgere con determinazioni comunitarie ed infine quali provvedimenti intenda assumere il Governo per evitare che la sanatoria di parte dei contributi e tributi dovuti da aziende e imprese non venga configurata dalla Comunità europea come «aiuto di Stato».
(5-00286)
FILIPPI, FUGATTI e FAVA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
al processo verbale redatto dalla Guardia di finanza - Comando Compagnia di Cremona - in data 23 maggio 2005 nei confronti dell'Agenzia regionale per i porti di Cremona e Mantova, risulta che i canoni di concessione in relazione ai beni del demanio sono da assoggettarsi ad IVA ed imposte sui redditi;
la Commissione tributaria centrale (2 ottobre 1987 n. 6752 e 23 giugno 1988 n. 5246) ha stabilito che le concessioni rilasciate dall'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, in quanto rilasciate nello svolgimento di attività amministrativa e nell'esercizio di un potere pubblico, non rientrano nella sfera impositiva dell'IVA;
il Consiglio di Stato (ordinanza della Sezione Terza del 9 luglio 2002), affermando la natura di Ente pubblico non economico delle autorità portuali istituite con la legge n. 84 del 1994, ha qualificato quale esercizio di funzioni statali da parte di ente pubblico il rilascio di concessioni e ha definito l'attività di detti Enti tributariamente decommercializzata;
l'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 40/E del 16 marzo 2004) ha affermato che i canoni riscossi per l'assegnazione in uso dei beni demaniali presentano rilevanza ai fini IVA;
la regione Lombardia (prot. 16573 del 9 luglio 2004) ha affermato che la concessione di beni demaniali da parte dell'Azienda non costituisce attività commerciale, ma esercizio di funzione amministrativa per cui il canone non è soggetto all'applicazione dell'IVA;
non sono soggetti ad IVA i canoni per le concessioni del demanio lacuale -:
se i canoni per la concessione di beni demaniali da parte dell'Azienda siano soggetti all'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi, considerato il fatto che l'Azienda esercita la propria attività istituzionale per conto della regione Lombardia, titolare del potere pubblico relativo.
(5-00287)
Interrogazione a risposta scritta:
EVANGELISTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è stata pubblicata in questi giorni sulla cronaca della provincia di Massa-Carrara la notizia che la Guardia di finanza nel primo semestre 2006, a seguito di verifiche effettuate in una decina di aziende del settore del Lapideo, ha accertato la mancata tassazione di oltre 200 milioni di euro di reddito;
gli ultimi dati forniti da Unioncamere, attestano che il fatturato annuo dichiarato delle società estrattive è di 50
milioni di euro, e in rapporto alle tonnellate estratte è praticamente coincidente con i costi totali di escavazione;
le indagini hanno accertato che non si tratta di evasione sulla quantità del marmo estratto, tra l'altro controllato dalle «pese» poste a valle dei bacini marmiferi, ma da una diversa indicazione in fattura della qualità del blocco, difficilmente controllabile poiché il marmo ha caratteristiche e pregi diversi da cava a cava;
nel settore lapideo, l'esterovestizione delle società che hanno domicilio fiscale nei paesi che godono di benefìci fiscali, è il principale capitolo di evasione. Sono numerose, infatti le società lapidee che operano nella provincia di Massa-Carrara, ma che hanno domicilio a Panama, Lussemburgo e Svizzera. Dopo l'acquisto di un «informe» scavato, sono sufficienti poche operazioni di esportazione per trasferire il marmo dal territorio italiano alle sedi estere delle società, che procedono alla lavorazione e alla trasformazione del materiale, rimettendolo sul mercato a prezzi elevati e aggirando completamente il fisco italiano;
limite forte dell'attività di controllo della Guardia di finanza è la Convenzione di Strasburgo che mette paletti nelle ricerche sui conti bancari fuori confine;
l'industria del marmo è il maggiore settore produttivo del territorio di Massa-Carrara, e che negli ultimi anni è stata investita da forte crisi occupazionale;
per i fatti sopra esposti, risulta che il valore aggiunto del marmo è creato al di fuori dei luoghi di produzione, e che per la rinascita economica del territorio e per lo sviluppo delle stesse imprese lapidee sarebbe invece necessario che il valore aggiunto venisse creato nella provincia -:
come valuti il Signor Ministro i fatti accertati e verbalizzati dalla Guardia di finanza, e quali misure e provvedimenti intenda assumere per arginare il fenomeno di evasione fiscale nel settore del comparto lapideo nella provincia di Massa-Carrara.
(4-01233)