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Allegato B
Seduta n. 50 del 10/10/2006
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
la normativa vigente prevede il congedo retribuito biennale in maniera frazionata
per facilitare il lavoro di cura di lavoratori e lavoratrici che debbono assistere figli o familiari affetti da disabilità;
molti lavoratori che si trovano in questa condizione lamentano che, in deroga a tale normativa, i giorni di ferie maturati e la tredicesima mensilità vengono decurtati, provocando gravi danni alle famiglie che vivono il dramma dell'assistenza alla disabilità;
la legislazione vigente ed i successivi interventi normativi hanno espresso indirizzi che escludono che i permessi possano incidere sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
il Ministero del lavoro, nel proprio parere del 5 maggio 2004 ha affermato, rifacendosi a direttive comunitarie, che ferie e tredicesima mensilità non possono essere decurtate;
il Dipartimento della funzione pubblica, con una propria nota circolare (8 marzo 2005, n. 208) ha confermato la medesima indicazione rispetto alla tredicesima mensilità;
il Consiglio di Stato (Parere del 9 novembre 2005, n. 3389) ha stabilito che tredicesima mensilità e ferie non possono essere decurtate quando i permessi sono fruiti in modo non cumulativo agli altri congedi parentali, ricollegandosi alla normativa sulla paternità e sulla maternità (testo unico, decreto legislativo n. 151 del 2001);
l'INPS con proprie note circolari ha ripreso le indicazioni del Consiglio di Stato nel tentativo di rispondere ad un dubbio interpretativo che crea notevole sperequazioni e disparità di trattamento -:
se non ritenga di dover adottare un atto interpretativo che possa finalmente risolvere il problema della decurtazione delle giornate di ferie e della tredicesima mensilità per chi gode dei congedi parentali retribuiti eliminando in tal modo la confusione che si registra da parte di datori di lavoro (pubblici e privati) e di Enti previdenziali a livello territoriale, che adottano interventi ed interpretazioni che di fatto tendono a restringere i diritti sanciti dalla legge e quindi a stravolgere l'intento del legislatore, e sostenendo, con una concreta azione positiva, famiglie già così pesantemente provate.
(2-00166) «Bellillo, Sgobio».
Interrogazione a risposta scritta:
GALANTE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
i signori Mariola Domenico e Piccioni Francesca hanno inoltrato alla sede dell'INPDAP di Arezzo con nota del 6 luglio 2006 prot. 02030133 la richiesta di mutuo ipotecario della loro prima casa come nucleo familiare recentemente costituito;
in base a quanto previsto dal Regolamento INPDAP hanno venduto i rispettivi monolocali e sottoscritto un rogito di acquisto dell'abitazione con un compromesso del costo di 22 mila euro;
dopo aver più volte contattato i dirigenti INPDAP per aver notizie i signori Mariola e Piccioni hanno potuto constatare quanto segue:
1) la domanda da loro formulata rientra tra quelle ammesse al finanziamento perché pervenuta prima del 7 luglio 2006;
2) per inspiegabili motivi non è certo quando verrà definita e quindi quando verrà erogato il mutuo;
se entro novembre non avranno di fatto l'esigibilità del mutuo i suddetti, che al momento si trovano fuori casa, perderanno l'anticipo di 22 mila euro;
risulta all'interrogante che in questa spiacevole condizione si trova un rilevante numero di associati che hanno presentato domanda per il mutuo ipotecario prima del 7 luglio 2006 -:
come il Ministro, secondo le proprie prerogative, intenda intervenire presso l'INPDAP, segnatamente presso l'istituto denominato «Mutui Ipotecari», al fine di risolvere i gravi disagi recati agli associati all'istituto, dovuti ai ritardi di gestione delle pratiche ammesse all'istituto stesso.
(4-01231)