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Allegato A
Seduta n. 54 del 18/10/2006
...
(Sezione 6 - Questioni interpretative riguardanti la legge sull'ordinamento della professione di giornalista)
CATONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
recentemente la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha emesso una sentenza, la n. 19231 del 7 settembre 2006, che verte sul principio della nullità del contratto di lavoro giornalistico stipulato con giornalisti all'epoca non professionisti ma pubblicisti;
con questa sentenza si è prodotta una giurisprudenza che produrrà effetti nei confronti di una serie di giornalisti, che, dopo anni di precariato, avevano chiesto alle proprie redazioni una sanatoria delle loro posizioni, soprattutto in riferimento allo svolgimento di fatto del tirocinio giornalistico, fin qui ritenuto utilmente e validamente compiuto anche in assenza dell'iscrizione formale del praticante nel registro;
si apre, quindi, un problema riguardante i poteri attribuiti dalla legge agli ordini professionali e, soprattutto, viene meno l'unicità di un albo distinto in due elenchi, come hanno avuto modo di sottolineare i vertici degli ordini regionali riuniti nei giorni scorsi a Jesi;
gli articoli 1, 26 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista prevedono un unico albo professionale dei giornalisti ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti, l'altro dei pubblicisti;
la sentenza dalla Corte costituzionale 10 luglio 1968, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore e il vice direttore responsabile di un quotidiano possano essere iscritti nell'elenco dei pubblicisti;
a fronte di tale quadro normativo, la sentenza n. 19231 del 7 settembre 2006 della Corte di cassazione tende a distinguere tra albo dei giornalisti professionisti e albo dei giornalisti pubblicisti, ritenendo che questi ultimi non possano rivendicare un valido rapporto di lavoro giornalistico, con conseguente possibilità di essere licenziati dagli editori -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a fornire un'interpretazione autentica della legge professionale. (3-00345)
(17 ottobre 2006)