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Allegato B
Seduta n. 54 del 18/10/2006
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
GERMONTANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge-delega Amato-Carli n. 218 del 1990 dispose che gli enti bancari diventassero società per azioni, sotto il controllo di fondazioni;
le fondazioni bancarie, come disposto dal decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, sono persone giuridiche private senza fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico;
lo statuto delle fondazioni individua i settori ai quali ciascuna di esse deve indirizzare la propria attività;
il patrimonio delle fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari;
la vigilanza sul rispetto della legge e degli statuti è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;
l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 153/1999 disciplina che sia l'Autorità di vigilanza a regolamentare le forme di pubblicità dei bilanci al fine di renderli trasparenti e fornire una corretta rappresentazione del patrimonio per verificare l'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri per ottenere un'adeguata redditività;
in data 24 settembre 2006 il Sole 24 Ore pubblicava l'ammontare delle erogazione effettuate dalle fondazioni bancarie nel 2004 tra cui risultava che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena avesse effettuato erogazioni per euro 22.101.175;
nel bilancio 2005 pubblicato sul sito della sopraccitata Fondazione le erogazioni deliberate risultano pari a euro 27.706.128;
la descrizione presente nei bilanci consuntivi non appare sufficientemente dettagliata per comprendere l'effettivo perseguimento degli scopi statutari -:
quali siano, in dettaglio, le voci di spesa della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena negli anni 2004 e 2005, con una descrizione analitica e dettagliata di ogni singolo intervento deliberato nei diversi settori di riferimento; in particolare, quale sia l'elenco dettagliato dei progetti propri e di terzi deliberati per ogni settore
di intervento, con l'indicazione analitica degli importi destinati a ciascun progetto, dei tempi di realizzazione, dello stato di completamento e della giustificazione dell'intervento stesso.
(5-00318)
CRISCI, FASCIANI, CIALENTE, FLUVI e FINCATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
al tempo della «stagione dei condoni tributari» molte associazioni sportive dilettantistiche, al pari di tantissimi altri contribuenti, ritennero utile giovarsi delle norme agevolate di cui alla legge 289/2002 (e successive modificazioni ed integrazioni), in particolare aderendo alla procedura del cosiddetto «condono tombale» per tutti gli anni che andavano dal 1998 al 2002;
detti, soggetti giuridici, che normalmente non hanno un esercizio d'imposta corrispondente con l'anno solare, sono stati fortemente ed ingiustificatamente penalizzati rispetto alla generale platea dei contribuenti da una previsione legislativa sbagliata e da una «burocratica» interpretazione ministeriale;
è assurdo che la generale platea delle società e degli enti italiani abbia potuto definire il contesto impositivo sino al 31 dicembre 2002, mentre le sole associazioni sportive abbiano dovuto limitarsi a definire il solo esercizio chiuso al 30 giugno 2001 (con una differenza non di uno, ma di due esercizi);
dell'argomento si erano interessati, già nel corso della precedente legislatura, il sottosegretario On. Daniele Molgora e il vicepresidente della Commissione Finanze della Camera On. Marcello Leo, al fine di assicurare una rapida e giusta risposta al problema, ritenuto gravoso e particolarmente rilevante;
la auspicata soluzione al problema non è mai intervenuta e che la sostanziale «equità» di trattamento, ancorché riconosciuta, non è mai stata ristabilita;
nel silenzio degli organi governativi, le Commissioni Tributarie continuano ad emettere provvedimenti giudiziari che penalizzano una serie di soggetti (in particolare le associazioni sportive) che in buona fede hanno ritenuto di poter godere della sanatoria e che, invece, si trovano di fronte all'applicazione acritica e letterale di una norma chiaramente sbagliata che determina una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti -:
se non ritenga opportuno ed urgente adottare ogni utile provvedimento per assicurare che le disposizioni previste dalla legge 289 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni possano essere applicate anche ai contribuenti con esercizio d'imposta non corrispondente all'anno solare, in modo da eliminare una ingiusta disparità di trattamento generata da un evidente errore o da una mera dimenticanza del legislatore.
(5-00319)
Interrogazione a risposta scritta:
GREGORIO FONTANA e JANNONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 6 della legge 31 dicembre 1993 n. 579 prevede la cessione del compendio immobiliare delle ex ferrovie di Valle Brembana e Seriana, descritti nel verbale di ricognizione e presa di possesso dei beni disponibili ed indisponibili del 16 dicembre 1976 agli atti dell'Ufficio Tecnico Erariale di Bergamo, ad eccezione della centrale elettrica di S. Giovanni Bianco;
in data 9 febbraio 1995 la Provincia di Bergamo ha presentato una richiesta al Ministero delle finanze (prot. n. 7798) per la cessione degli immobili comprensiva della necessaria documentazione (progetto preliminare dell'intervento 1o tratto, progetto per l'estensione sino ad Albino e Villa D'Almè; studio preliminare per estensione a guida vincolata sino a Clusone e Piazza Brembana);
in data 13 gennaio 1998 il Ministero delle finanze - Dipartimento del Territorio -
(prot. n. 6178) ha richiesto le precisazioni in merito ai tempi ed alle modalità di realizzazione dell'opera, nonché il progetto preliminare dell'intera opera;
in data 20 luglio 2000 viene costituita la società TEB Tramvie Elettriche Bergamasche Spa composta dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Bergamo avente per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione della nuova infrastruttura tranviaria;
in data 28 luglio 2000 la Provincia di Bergamo ha trasmesso al Ministero delle finanze il progetto preliminare (prot. n. 94132) relativo alla realizzazione del sistema tramviario lungo l'intero tracciato di Valle Seriana e Brembana;
in data 5 aprile 2001 l'Agenzia del Demanio, in relazione alla pronunzia circa la richiesta, avanzata dal Comune di Ponte Nossa, di allargamento della strada provinciale n. 35 che comporterebbe l'occupazione di porzione del sedime, ha comunicato l'intendimento (prot. n. 1872), subordinato al parere della Provincia, di stralciare in sede di cessione i tratti interessati evidenziando, inoltre, che è in corso l'istruttoria dell'istanza formulata dalla Provincia in merito alla cessione del compendio in parola;
in data 20 aprile 2001 la Provincia di Bergamo, nel riconfermare la volontà di acquistare il compendio immobiliare ex ferrovie, comunica la sua contrarietà allo stralcio (prot. n. 33429), in sede di cessione della ex ferrovia delle Valli, di tutti quei tratti oggetto di occupazione permanente;
in data 5 giugno 2001 si è svolto, presso la Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio di Roma, la conferenza dei Servizi nella quale è stato stabilito:
1. l'Agenzia del Demanio autorizza la concessione dell'ex sedime di Ponte Nossa a favore della Provincia per realizzare le opere di sistemazione viaria previste in detto comune;
2. l'Agenzia del Demanio provvede alla consegna provvisoria del tratto interessato alla tramvia Bergamo-Albino previa stipula di apposito atto di concessione;
3. l'Agenzia del Demanio predispone la relazione di stima e lo schema dell'atto di cessione dell'intero compendio immobiliare, come previsto dalla legge n. 579 del 1993 al fine di concludere il contratto entro il 31 dicembre 2001;
in data 18 giugno 2001 la Provincia di Bergamo ha riconfermato la volontà di acquistare le aree e gli immobili già definiti nel progetto della tramvia delle Valli Brembana e Seriana con la precisazione che il progetto tiene conto delle interferenze con opere di interesse pubblico esistente o da realizzare;
in data 17 settembre 2001 l'Agenzia del Demanio ha richiesto (prot. n. 6507), per una aggiornata relazione di stima degli immobili, le tavole di progetto relative ai tracciati dei due tronchi della prevista metropolitana leggera, ed un elaborato planimetrico dell'intero tracciato per individuare le particelle catastali da destinare alla nuova infrastruttura;
in data 25 settembre 2001 la Provincia di Bergamo ha trasmesso all'Agenzia del Demanio (prot. n. 82268) copie delle planimetrie di progetto e planimetrie catastali relative alla 1a tratta Bergamo-Albino, ribadendo la volontà di acquisire tutte le aree relative al compendio, sollecitando inoltre la cessione del tratto interessato alla tramvia Bergamo-Albino;
in data 19 ottobre 2001 l'Agenzia del Demanio ha comunicato di voler provvedere, entro i termini stabiliti nella riunione del 5 giugno 2001, all'alienazione del compendio richiedendo (prot. n. 6959) nel contempo l'atto amministrativo con il quale la Giunta richiede la consegna provvisoria del sedime della 1a tratta Bergamo-Albino;
in data 8 novembre 2001 la Giunta Provinciale, con atto n. 549 dell'8 novembre 2001 delibera di richiedere all'Agenzia del Demanio la consegna provvisoria del sedime della 1a tratta Bergamo-Albino e stabilisce che detto sedime verrà assegnato
con apposito atto di cessione alla TEB ai fini della realizzazione della 1a tratta funzionale;
in data 12 novembre 2001 l'Agenzia del Demanio, dopo aver esaminato le planimetrie trasmesse dalla Provincia in data 25 settembre 2001 relative alla 1a tratta Bergamo-Albino, ha richiesto (prot. n. 35379) le planimetrie catastali di tutto il progetto preliminare (sulle quali è riportata l'occupazione delle aree necessarie ai fini della realizzazione delle linee tranviarie Bergamo-Clusone e Bergamo-Piazza Brembana);
in data 16 novembre 2001 la Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 102798, ha trasmesso la delibera di cui sopra;
in data 21 dicembre 2001 l'Agenzia del Demanio ha trasmesso lo schema di contratto di concessione della 1a tratta Bergamo-Albino (prot. n. 9226);
in data 8 marzo 2002 è stato sottoscritto l'atto di locazione fra Agenzia del Demanio e la Provincia di Bergamo per la concessione della 1a tratta funzionale Bergamo-Albino per la durata di anni 6 ad un canone di euro 11.878,51 con deposito cauzionale di pari importo (con deliberazione Gp n. 549 dell'8 novembre 2001 la Giunta Provinciale ha deliberato di acquisire in concessione l'area e gli immobili);
in data 18 marzo 2003 la Provincia di Bergamo ha trasmesso le planimetrie catastali (prot. n. 35379) sulle quali è riportata l'occupazione delle aree necessarie ai fini della realizzazione delle linee tramviarie Bergamo-Clusone e Bergamo-Piazza Brembana;
in data 26 gennaio 2005 la Provincia di Bergamo ha chiesto (prot. n. 8608), nelle more dell'alienazione in parola, la consegna provvisoria del sedime della ex ferrovia Valle Seriana per il tratto Verteva-Ponte Nossa, interessato alla realizzazione della ciclovia Verteva-Clusone;
in data 11 febbraio 2005 presso l'Agenzia del Demanio di Milano (dottoressa Giuliana Dionisio) si è svolta, su espresso sollecito della Provincia di Bergamo - Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grandi Infrastrutture - una riunione finalizzata sia a fare il punto della situazione allo stato dei fatti, che a sollecitare la stessa Agenzia a dar corso agli adempimenti di sua competenza. In tale sede è stato peraltro concordato che l'Agenzia avrebbe verificato, in breve tempo, se la stima, formulata in via indicativa in sede di conferenza dei servizi in data 5 giugno 2001 relativa al valore del compendio immobiliare, sia da riferirsi al solo sedime escludendo gli immobili oppure se sia comprensiva anche degli immobili;
in data 25 marzo 2005 la Provincia di Bergamo, facendo seguito alla precedente richiesta del 26 gennaio 2005 nonché all'incontro dell'11 febbraio 2005, ha sollecitato un riscontro urgente alle richieste in questione (prot. n. 32326);
durante il periodo giugno-ottobre 2005 in ordine alla cessione dell'intero compendio immobiliare, la Provincia di Bergamo - Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grandi Infrastrutture -, non avendo ricevuto nessuna risposta in merito, ha provveduto a sollecitare ripetutamente l'Agenzia del Demanio di Bergamo la quale, a fronte di una richiesta esplicita di incontro, ha anticipato degli intendimenti dell'Agenzia circa la cessione in parola;
in data 28 ottobre 2005, nelle more dell'alienazione in argomento, sono stati sottoscritti con l'Agenzia del Demanio (Filiale Lombardia - Ufficio di Bergamo), due contratti di locazione del sedime della ex ferrovia Valle Seriana relativi al tratto Vertova-Ponte Nossa, ricadente nei comuni di Colzate e Casnigo, interessati alla realizzazione della ciclovia Vertova-Clusone, per la durata di anni sei;
la Provincia di Bergamo, al fine di addivenire alla predetta cessione, in data 9 gennaio 2006, ha diffidato (prot. n. 128394/GL. MGZ) l'Agenzia del Demanio a procedere alla cessione, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi soggetto diverso dalla Provincia di Bergamo, immobili o parti di immobili ricadenti nella definizione
di compendio immobiliare di cui alla richiamata legge n. 579 del 1993 (che assegna esclusivamente a tale Provincia la cessione degli immobili costituenti il compendio immobiliare delle ex ferrovie di Valle Seriana e Brembana);
tale diffida è rimasta senza risposta e non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia del Demanio in merito alle azioni intraprese ed ai provvedimenti assunti;
in data 11 ottobre 2006, in considerazione del silenzio da parte della suddetta Agenzia, la Provincia di Bergamo ha diffidato nuovamente (prot. n. 98044/VB. ag) l'Agenzia del Demanio a procedere alla cessione, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi soggetto diverso dalla Provincia di Bergamo, immobili o parti di immobili ricadenti nella definizione di compendio immobiliare di cui alla richiamata legge n. 579 del 1993;
ad oggi, nonostante ripetuti solleciti, consta all'interrogante che l'Agenzia del Demanio non ha provveduto all'espletamento degli adempimenti necessari alla cessione -:
se il Ministro, con i poteri che gli sono propri, non ritenga di intervenire presso l'Agenzia del Demanio affinché si possa addivenire in tempi rapidi alla definizione della predetta cessione alla Provincia di Bergamo come previsto dalla legge n. 579 del 1993.
(4-01317)