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Allegato B
Seduta n. 54 del 18/10/2006
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazioni a risposta scritta:
BARANI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
evidenti sono le carenze legislative che riguardano la posizione dei medici che hanno conseguito la formazione specialistica nel periodo 1983-1992;
le direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE prevedevano che le attività di formazione dei medici specialisti, sia a tempo pieno sia a tempo ridotto, dovessero essere adeguatamente remunerate. Tutti gli Stati membri dovevano adeguarsi a tale disposizione entro il termine ultimo del 31 dicembre 1982;
in Italia tali direttive sono state attuate con notevole ritardo, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia delle comunità europee 7 luglio 1987, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
la normativa di recepimento, però, non aveva effetto retroattivo e disponeva solo per il futuro, lasciando un vuoto legislativo per il periodo pregresso di vigenza della normativa comunitaria. Solo i medici ammessi alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992 hanno potuto quindi fruire delle borse di studio previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo e dell'equipollenza del titolo di specializzazione. Di fatto, ai medici delle varie discipline iscritti ai corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1991 non veniva riconosciuto alcun diritto;
la citata direttiva comunitaria 82/76/CEE veniva poi abrogata dalla direttiva 93/16/CEE, che obbliga gli Stati membri in fase di attuazione a prevedere norme di salvaguardia dei diritti acquisiti con le direttive abrogate. Tale direttiva veniva attuata con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che tuttavia non faceva salvi i diritti acquisiti;
nelle more, la Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) stabiliva che l'obbligo di retribuire adeguatamente i periodi di specializzazione dei medici e il riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito era da considerarsi incondizionato e sufficientemente esatto, per cui il giudice nazionale doveva interpretare le disposizioni nazionali precedenti o successive alla sentenza con quanta più fedeltà possibile allo spirito della sentenza emessa. La retroattività e la completezza delle misure di attuazione dovevano rimediare alla pregiudizialità della tardiva applicazione assicurando un adeguato risarcimento dell'eventuale evidente danno subito dagli interessati. La corte, con sentenza del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ribadiva poi l'obbligo di retribuzione adeguata per i periodi di formazione sia a tempo pieno sia a tempo parziale -:
quali iniziative il Ministro intenda attivare al fine di colmare l'evidente inadempienza dello Stato italiano e delle amministrazioni centrali e periferiche nell'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e delle direttive della Comunità europea nel merito.
(4-01322)
PATARINO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in data 27 luglio 2006, l'interrogante, con interrogazione a risposta scritta n. 4-00723 interpellava il Ministro in indirizzo in ordine, alla istituzione a Taranto di facoltà autonome per l'anno accademico 2006/2007;
in data 23 settembre 2006, dopo aver appreso da una nota diramata dal delegato per il Polo Universitario Jonico, professor Cosimo Damiano Fonseca, accademico dei Lincei, che non era stato rilasciato l'assenso ministeriale al decreto del rettore di Bari dell'11 maggio 2006, con cui istituiva, a partire dal 1o ottobre 2006, a Taranto le facoltà di giurisprudenza, economia e scienze, lo scrivente inviava al signor Ministro interrogato una lettera con la quale lo invitava a valutare l'opportunità di convocare un incontro presso il Ministero con i parlamentari jonici e con i rappresentanti delle diverse istituzioni locali per fare piena luce sulla intera vicenda;
secondo alcune voci il CUN, in data 5 ottobre 2006 avrebbe espresso parere favorevole alla istituzione delle seconde facoltà di giurisprudenza, scienze ed economia a Taranto;
in data 9 ottobre 2006 è pervenuta allo scrivente, in risposta alla menzionata interrogazione del 27 luglio 2006, una nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, prot. n. GAB/8784/3793/4.4.1/06, nella quale sostiene, tra l'altro:
1) «... considerato che Taranto non è già sede di alcun facoltà dell'Università di Bari, non possono, per l'anno accademico 2006/2007, essere istituite e attivate nuove facoltà in tale sede»;
2) «per i successivi anni accademici, la questione potrà essere riconosciuta in relazione a quanto verrà previsto nel provvedimento con il quale saranno definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, in attuazione all'articolo 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43»;
in data 11 ottobre 2006, il presidente della provincia di Taranto, su indicazione del rettore dell'Università di Bari, comunicava che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica aveva firmato il decreto per l'istituzione delle facoltà autonome di scienze, economia e giurisprudenza a Taranto;
in data odierna il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, a pagina 4 della cronaca di Taranto con un articolo dal titolo «Facoltà autonome, nasce un "giallo" - Florido: il Ministro Mussi ha firmato il decreto. Il Ministro: non c'è alcuna firma, riporta la notizia di una verifica effettuata dalla Gazzetta stessa presso l'ufficio stampa del Ministero, dalla quale risulta che la portavoce del Ministro interrogato, dottoressa Caterina Perniconi, avrebbe dichiarato "Il Ministro non ha firmato alcun decreto"» -:
se sia possibile avere una risposta chiara e definitiva sull'intera questione, al fine di evitare che notizie e smentite rimbalzino continuamente da un ambiente all'altro, appesantendo il clima di grande sconforto nella popolazione studentesca e alimentando lo stato di confusione e di allarmismo tra tutti i cittadini di terra jonica.
(4-01326)