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Allegato B
Seduta n. 58 del 24/10/2006
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitali dello stato di previsione del Ministero vigilante denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività, e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche;
i rapporti finanziari fra università e finanza statale, pertanto, per quel che attiene alle normali esigenze di funzionamento delle università, sono regolati sulla base di un unico fondo, denominato «Fondo di finanziamento ordinario delle università». L'ammontare di tale fondo viene di volta in volta stabilito secondo criteri di compatibilità con le più generali politiche finanziarie e di bilancio proposte dal Governo e deliberate dal Parlamento nell'ambito delle annuali decisioni di finanza pubblica;
si realizza, in sostanza, un modello nel quale è riservata allo Stato la decisione sull'entità dei finanziamenti da concedere al settore universitario nel suo complesso, mentre rimane di esclusiva competenza delle università l'utilizzo delle risorse così assegnate, con l'ovvio vincolo della loro destinazione al perseguimento delle funzioni istituzionali. Ne discende che, l'applicazione alle Università di vincoli che attengono alla puntuale gestione delle somme assegnate non è coerente con il sistema su delineato;
eventuali esigenze di minori finanziamenti pubblici agli Atenei, motivate da politiche di bilancio restrittive a livello generale, infatti, non possono avere come sbocco naturale che una manovra sul Fondo di finanziamento ordinario delle università, determinato di volta in volta secondo criteri di compatibilità con lo stato dei conti pubblici e con gli impegni europei dell'Italia;
inoltre, gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalia legge consistono in genere nel contenere entro i limiti prefissati la crescita del fabbisogno generato dal sistema universitario a carico del bilancio dello Stato, e, quindi, la crescita del relativo contributo di funzionamento. Ne consegue che le spese effettuate dagli Atenei e dalle loro articolazioni autonome con risorse proprie (che non generano fabbisogno a carico del bilancio dello Stato) non possono ricadere nei vincoli e nelle limitazioni previste dal contenimento della spesa pubblica;
le risorse proprie derivanti da «patti» con i terzi e con gli studenti, servono per realizzare attività e iniziative che debbono corrispondere in risultati agli impegni assunti e non possono essere doppiamente penalizzate né frenate da interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, dal momento che questi proventi non derivano da risorse statali né incidono sulla spesa pubblica;
in coerenza con il modello sopra delineato, l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto che il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno;
il comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311 ha confermato per il triennio 2005-2007, l'applicazione della normativa sul fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 350 del 2003, escludendo tali enti insieme con le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale dal generale limite di incremento delle spese fissato per tutte le pubbliche amministrazioni nel 2 per cento annuo (4,5 nel triennio 2005-2007);
il comma 1 dell'articolo 69 del disegno di legge finanziaria 2007, infine, riduce dal 4 al 3 per cento il limite di incremento del fabbisogno finanziario del sistema universitario -:
se tra le istituzioni scolastiche escluse dall'applicazione dell'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, siano da ricomprendere le Università, anche tenuto conto che entrambe le istituzioni godono di autonomia di bilancio e il finanziamento delle loro spese di funzionamento grava su apposito Fondo trasferito dall'Amministrazione centrale a valere sul Bilancio dello Stato;
perché le Università, a mente del citato secondo periodo dell'articolo 1 comma 57, pur essendo inserite, insieme agli enti del Servizio sanitario nazionale, tra gli enti ed organismi pubblici non territoriali per i quali non si applica la generale riduzione del 2 per cento annuo nel triennio 2005-2007 in virtù di specifiche disposizioni che ne vincolano le spese, non risultano poi escluse anche dall'applicazione dell'articolo 22 come le Aziende sanitarie ed ospedaliere;
se il richiamo al citato articolo 1 comma 57 contenuto nel secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 («fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1» legge n. 311 del 2004) implica l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma stesso, alle Università in quanto debbano applicarsi le disposizioni previste nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (limite d'incremento del fabbisogno al 4 per cento);
se infine, la riduzione delle spese di cui al citato articolo 22 debba applicarsi anche a quelle effettuate; dagli Atenei con risorse proprie le quali, non generando fabbisogno a carico del bilancio dello Stato, non dovrebbero subire tagli.
(2-00203) «Ossorio, Donadi».
Interrogazione a risposta scritta:
MUSI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la collaborazione tra risorse esistenti è un passo necessario per raggiungere la massa critica necessaria a sostenere il Paese sul piano Internazionale. Nel settore spaziale, terreno di cultura e di ricerca avanzata, l'esigenza pone in primo piano il ruolo delle università;
il decreto legislativo n. 128 del 2003, che dal 1 gennaio 2004,trasferito la gestione della Base Spaziale di Malindi dall'Università «La Sapienza» all'Agenzia spaziale italiana, ha sicuramente mancato gli obiettivi di collaborazione e di sviluppo che vi erano stati enunciati. Di fatto, durante i tre anni trascorsi l'ASI non è stata in grado di condurre alcuna iniziativa in tale senso, per contro l'Università è stata privata della facoltà di usare liberamente
le proprie attrezzature e danneggiata nei rapporti internazionali e nello svolgimento dei compiti istituzionali;
gli orientamenti espressi dalla Finanziaria e i possibili mutamenti nella struttura e nelle linee programmatiche dell'ASI indicano come opportuno un provvedimento di riforma del decreto legislativo n. 128 che riconduca ad una gestione efficiente e ad un effettivo rilancio della Base di Malindi e restituisca all'Università le autonomie istituzionali che le sono state sottratte;
a giudizio dell'interrogante, il riequilibrio del rapporto ASI/Università può essere raggiunto attraverso la costituzione di un Consorzio entro cui ciascuno dei due enti possa esercitare le funzioni più adatte alle proprie competenze. La varietà e la consistenza delle risorse stabilite dall'Università «La Sapienza» sulla Base di Malindi appaiono sufficienti a stabilire fin da ora una confacente distribuzione dei ruoli, affidando all'ASI le responsabilità del segmento di lancio e all'Università la responsabilità delle Stazioni di terra -:
se non ritenga di adottare iniziative, anche normative, per affrontare la questione esposta in premessa;
quale sia la valutazione del Governo in merito alla possibilità di costituire un Consorzio tra i due enti;
se non ritenga opportuno che, nell'attesa di una riformulazione del decreto legislativo n. 128 del 2003, l'ASI sospenda iniziative che dovessero essere in contrasto con l'Università e prive del necessario coordinamento e non si proceda in forma autonoma alla negoziazione di accordi relativi ad attività sulla Base di Malindi che conducano alla ulteriore erosione dei programmi e dei diritti dell'Università.
(4-01384)