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Allegato B
Seduta n. 64 del 7/11/2006
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SOLIDARIETÀ SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
CORDONI. - Al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» all'articolo 33 prevede che «il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»;
risulta all'interrogante che numerose sono le domande di trasferimento e di distacco temporaneo presentate dai dipendenti di Poste Italiane in base a tale articolo della legge n. 104 del 1992 per poter assistere i propri familiari che non trovano accoglimento da parte dell'azienda,
che pure ha un'ampia diffusione sul territorio -:
se non reputi utile verificare la reale applicazione da parte di Poste Italiane dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992;
se non ritenga di dover, verificare il numero delle richieste di trasferimento avanzate dai dipendenti di Poste Italiane in base all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e non accolte da Poste Italiane, verificando anche i motivi del loro mancato accoglimento.
(5-00357)