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Allegato B
Seduta n. 70 del 13/11/2006
...
SALUTE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
l'utilizzo della pillola abortiva Ru486, detta kill pill negli Usa per l'aver provocato numerosi casi di morte, sta diventando sempre più frequente nelle regioni italiane non in quanto suggerito dai medici, ma piuttosto perché promosso dai consigli regionali;
tale farmaco, pur non avendo mai ottenuto il vaglio dell'Aifa, l'ente che valuta la sicurezza delle medicine immesse nel nostro mercato, viene distribuito in sette regioni italiane senza le autorizzazioni necessarie a livello statale;
le regioni che consentono agli ospedali di importare il farmaco direttamente, non operano poi una vigilanza adeguata sui risultati dell'utilizzo di un farmaco non garantito da un organo di controllo, secondo gli interpellanti, travalicano sicuramente le proprie competenze nella materia sanitaria ed invadono il campo delle competenze statali in materia di livelli essenziali di assistenza;
non viene comunque rispettata la legge 194, che impone che l'interruzione di gravidanza avvenga all'interno di strutture sanitarie pubbliche, dal momento che soprattutto in Toscana le aziende ospedaliere utilizzano il farmaco secondo criteri «fai da te» e pertanto il momento effettivo dell'interruzione non sempre avviene in ospedale;
ogni ospedale della regione Toscana segue delle regole proprie relativamente ai protocolli ed ai consensi informati -:
se il Governo non ritenga assolutamente necessario ed urgente intervenire per salvaguardare la salute delle donne, in ordine alla somministrazione incontrollata di un farmaco pericoloso e di cui non è mai stata richiesta la necessaria autorizzazione.
(2-00234) «Paoletti Tangheroni, Carlucci, Bertolini, Licastro Scardino, Bondi, Brancher, La Loggia, Gioacchino Alfano, Azzolini, Biancofiore, Bocciardo, Brusco, Campa, Carfagna, Ceroni, Cossiga, Crosetto, D'Ippolito Vitale, Di Virgilio, Galli, Garagnani, Gardini, Gelmini, Germanà, Giudice, Lazzari, Lupi, Marinello, Misuraca, Mondello, Osvaldo Napoli, Palmieri, Pedrizzi, Pescante, Romele, Testoni, Tortoli, Uggè, Zanetta».
Interrogazioni a risposta scritta:
CONTENTO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0366/Pres. dell'11 novembre 2004, su conforme deliberazione giuntale n. 2932 del 29 ottobre 2004 è stato costituito a decorrere dal 1o dicembre 2004 il Centro Servizi Condivisi;
all'articolo 3 dello Statuto del Centro si legge «Il Centro è costituito per la razionalizzazione delle attività tecnico-amministrative, del sistema sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia»;
all'articolo 11, si legge: «Le modalità e le procedure operative per l'effettuazione degli acquisti [...] sono definite da apposito regolamento, [...] a) garantire la concorrenza, tra potenziali fornitori, mediante adeguati interpelli plurimi assicurando che siano prospettate, in modo paritario, a tutti i concorrenti, le opportunità negoziali nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, e garantire la riservatezza, la lealtà, l'equidistanza tra le parti e l'uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione; b) ricorrere, in alternativa, al negoziato diretto con il fornitore subordinandolo al fatto che egli sia individuato sulla base della valutazione della congruità del prezzo e della rispondenza qualitativa in rapporto alle esigenze dell'azienda e che la decisione di affidamento sia, obbligatoriamente, preceduta da una fase esplorativa del mercato, operata tramite la consultazione delle fonti conoscitive del mercato, comprese quelle messe a disposizione dalla Regione (Osservatorio prezzi e tecnologie e procedure di sistema informativo regionale) o tramite l'utilizzazione di parametri di qualità e prezzo desunti dalle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatta salva la possibilità anche di ricorrere alle predette convenzioni; [...] d) garantire la trasparenza e la documentabilità delle analisi di mercato e delle attività negoziali di valutazione dell'offerta [...]»;
con deliberazione della giunta regionale n. 3534 del 21 dicembre 2004 è stato approvato il primo piano programmatico per il triennio 2005-2007, che definisce gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire, l'individuazione delle attività o dei segmenti di attività tecnico-amministrative, le linee e le priorità di azione del Centro Servizi Condivisi e si legge al proposito a pag. 3 dell'allegato che «La L.R. n. 20/2004 ha posto le basi per l'istituzione del Centro Acquisti Condivisi (CSC) che ha l'obiettivo di concentrare alcune funzioni di supporto (personale, acquisti, convenzioni, eccetera) realizzando economie di scala e riduzione dei costi di gestione. Per il 2005 sono previste la attivazione della struttura e l'avvio delle prime azioni di sviluppo» e, a pag. 44 che tra le azioni prioritarie per il 2005 vi è lo studio e l'avvio della gestione centralizzata dei servizi di assicurazione RCT;
con deliberazione dell'assemblea n. 5 del 7 marzo 2005 è stato adottato il piano annuale 2005 articolato in «Programma annuale 2005» e «bilancio di previsione 2005» e nel Programma annuale 2005 il CSC individua come oggetto degli studi di fattibilità tra gli altri, la gestione dei servizi di assicurazione R.C.;
nella deliberazione dell'assemblea n. 18 del 29 settembre 2005 «Studio di fattibilità assicurazioni RCT/RCO. Individuazione modello di gestione» si legge «...omissis... analizzando le 4 soluzioni di gestione centralizzata delle assicurazioni RCT/RCO ipotizzate propone all'assemblea di approvare il modello n. 3 che prevede la costituzione di un fondo regionale a copertura del primo rischio fino a 5 milioni di euro ed un'assicurazione di secondo rischio con una compagnia assicurativa anche tramite la consulenza di un broker ...omissis»; e che a voti unanimi e palesi delibera «di individuare come modello di gestione dei servizi di assicurazione RCT/RCO il modello n. 3 illustrato nello studio di fattibilità indicato in premesse ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; di incaricare l'Amministratore Unico di concordare con la Regione: il percorso attuativo del modello scelto; le risorse finanziarie per attuarlo; le modifiche normative necessarie per l'attuazione del modello; la struttura per la gestione in capo al CSC dei servizi di assicurazione; le modalità di riparto dei costi fra gli Enti del SSR»;
nell'allegato alla delibera si legge «Modello 3. L'autoassicurazione parziale con affidamento all'esterno del servizio assicurativo solo per parte dei sinistri». Descrizione: «trattasi di un modello che prevede una parziale autoassicurazione delle aziende sanitarie, tramite l'istituzione di un fondo regionale ed il trasferimento all'esterno, a compagnie assicuratrici, del rischio di secondo livello. Il modello è simile, in parte, a quello adottato dalla Regione Piemonte, che, con legge regionale, ha istituito un fondo regionale pari a quindici milioni di euro all'anno, gestito tramite un soggetto esterno individuato previa gara pubblica, affidando la copertura di rischi oltre tale cifra ad imprese assicuratrici in coassicurazione. Il modello prevede che il risarcimento dei danni causati dalle aziende sanitarie, fino a concorrenza del fondo regionale sia trattato a livello regionale, dal CSC, che si dovrebbe occupare, direttamente od indirettamente, dalla gestione delle pratiche risarcitorie in tutti i loro aspetti, riservando alle aziende sanitarie alcune competenze che saranno meglio definite in seguito. Se il totale dei risarcimenti versati in un anno dovesse esaurire il fondo, la gestione delle eccedenze verrebbe affidata a compagnie assicuratrici scelte a mezzo di gara pubblica, con il compito di garantire tutte le aziende sanitarie operanti nella regione. ...omissis...» che «per quanto riguarda gli aspetti di finanziamento del fondo possono prospettarsi varie soluzioni. In breve si può prefigurare un finanziamento diretto da parte della Regione al CSC, con conseguente esclusione di qualsiasi ruolo da parte delle aziende sanitarie, ovvero un finanziamento del fondo da parte delle aziende sanitarie che, in luogo del pagamento del premio, dovrebbero versare annualmente una
quota di alimentazione del fondo...»; e che «... il fondo regionale iniziale possa essere pari a cinque milioni di euro, e che la quota di garanzia eccedente tale somma possa essere trasferita all'esterno come precisato in precedenza ...omissis...»;
con decreto n. 13 del 30 gennaio 2006, si è indetta gara a trattativa privata per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO per gli Enti del SSR per i rischi eccedenti il fondo regionale al fine di procedere, per la natura degli appalti in argomento, ad una pre-selezione dei concorrenti ed è stato approvato il testo del bando di gara, che è stato pubblicato ai sensi di legge;
con decreto n. 54 del 9 marzo 2006 si è ritenuto di ammettere a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO per gli Enti del SSR per i rischi eccedenti il fondo regionale tutte le ditte che hanno aderito al bando in quanto sono risultate in possesso dei requisiti richiesti, e si è previsto di procedere allo svolgimento della gara nella forma della trattativa privata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
vengono inoltre approvati i documenti «Norme per la partecipazione alla gara» e «Capitolato Speciale» nelle due alternative previste di cui agli allegati «A» e «B» al decreto stesso;
con decreto n. 93 del 29 marzo 2006 è stata nominata la Commissione di valutazione delle offerte;
nell'alternativa «A» del Capitolato Speciale all'articolo 5 «Gestione del contratto» si legge «La gestione del contratto è affidata a Willis Italia SPA, in qualità di broker di assicurazione dell'Amministrazione ...omissis....»;
all'articolo 10 «Massimali di garanzia - Franchigia aggregata» si legge che «La copertura assicurativa è prestata per il valore massimale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, senza sottolimiti. La Società non sarà tenuta a risarcire un importo superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ogni annualità assicurativa. Rimane a carico dell'assicurato/contraente una franchigia aggregata pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni annualità assicurativa. Per il primo periodo assicurativo, tale franchigia ricomprenderà anche i sinistri relativi ad atti, fatti e/o omissioni accaduti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la data di decorrenza della polizza»;
nell'alternativa «B» del Capitolato Speciale «Massimali di garanzia - Franchigia aggregata» all'articolo 10 «La copertura assicurativa è prestata per il valore massimale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, senza sottolimiti. La Società non sarà tenuta a risarcire un importo superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ogni annualità assicurativa. Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della Amministrazione una franchigia fissa pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00). Il massimo esborso per franchigie a carico della Amministrazione non potrà superare per ogni annualità assicurativa l'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), che costituisce quindi il limite della franchigia aggregata.
Per il primo periodo assicurativo, tale franchigia aggregata verrà interessata anche dai sinistri relativi ad atti, fatti e/o omissioni accaduti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la data di decorrenza della polizza»;
il verbale di gara del 29 marzo 2006 rileva che «sono pervenute 2 offerte da parte delle ditte QBE Insurance LTD e Gerling-Konzern», qui dichiarate inammissibili;
nel decreto n. 105 del 3 aprile 2006 del C.S.C. si legge che «dato atto che la trattativa privata per l'aggiudicazione del servizio in oggetto si è conclusa senza alcuna offerta ammissibile ...omissis... si rende necessario dar corso urgentemente alla procedura di ricerca del miglior offerente per l'affidamento del servizio ...omissis...»; l'urgenza è dettata si legge
«dall'esigenza di reperire quanto prima una polizza assicurativa in applicazione del sopra citato modello di gestione, che in difetto della medesima, non troverebbe adeguata esecuzione, tenuto conto altresì che il fondo autogestito è già stato attivato a decorrere dal 1o gennaio 2006»;
con medesimo decreto si approvano i testi del Capitolato Speciale con i relativi allegati;
nel Capitolato speciale «Alternativa "A"» - Condizioni particolari dell'assicurazione - articolo 10 - Massimali di garanzia - franchigia per sinistro si legge che «La copertura assicurativa è prestata per il valore massimale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, senza sottolimiti. La Società non sarà tenuta a risarcire un importo superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ogni annualità assicurativa.
Rimane a carico dell'assicurato/contraente una franchigia aggregata pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per ogni annualità assicurativa ...omissis...»;
nel Capitolato speciale «Alternativa "B"» - Condizioni particolari dell'assicurazione - articolo 10 - Massimali di garanzia - franchigia per sinistro si legge che «La copertura assicurativa è prestata per il valore massimale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, senza sottolimiti. La società non sarà tenuta a risarcire un importo superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ogni annualità assicurativa.
Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della Amministrazione una franchigia pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
il verbale di gara del 14 aprile 2006 rileva che «sono pervenute, [...] 4 offerte da parte delle ditte Zurich, Generali, QBE, Carige capogruppo in A.T.I. con Gerling Allgemeine Versicherungs»;
la commissione di valutazione dalle verifiche della corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richieste ha riscontrato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della società Carige in A.T.I. con Gerling Allgemeine Versicherungs»;
la società Willis ha predisposto un documento di analisi del rischio nella Regione Friuli Venezia Giulia destinato al supporto dei documenti di gara;
nel documento predisposto dal consulente Willis si legge che è stato predisposto per «favorire sebbene in maniera sintetica e non esaustiva, la complessiva visione dell'organizzazione, dei sistemi di prevenzione e dei rischi delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia; tuttavia non costituisce un documento ufficiale prodotto dal CSC né, in alcun modo, potrà sostituirsi alle dichiarazioni rilasciate direttamente dal medesimo», nelle premesse, che «è frutto di una elaborazione effettuata dalla Willis Italia spa sulla base di una serie di fonti ed informazioni fornite o tratte da: Centro Servizi Condivisi, singole Aziende Sanitarie, Compagnie Assicuratrici delle Aziende Sanitarie, Sistema Informativo del Ministero della salute, ISTAT, ARS Friuli Venezia Giulia», a pag. 13, che: «Il CSC nei primi mesi del 2005 ha provveduto ad analizzare la gestione assicurativa dei rischi di RCTO delle Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia, l'analisi ha prodotto uno studio che evidenzia diversi possibili modelli di gestione dei predetti rischi. Tra tutti i modelli è stato scelto quello che prevede una parziale autoassicurazione delle aziende Sanitarie, tramite l'istituzione di un fondo regionale ed il trasferimento alle compagnie assicuratrici della rimanente parte del rischio»;
a pag. 44 c'è un capitolo dedicato alla statistica sinistri e vi si legge «Di seguito vengono forniti i dati riferiti agli importi riservati e liquidati - attualmente disponibili - ordinati sulla base dell'anno di accadimento del sinistro (loss occurrence). Le tabelle di seguito riportate sono frutto di elaborazione e si basano sulle informazioni fornite direttamente dalle Aziende Sanitarie del SSR del Friuli Venezia Giulia, dal CSC e dalle Compagnie di Assicurazione
interpellate. Si segnala inoltre che, con riferimento al Policlinico Universitario di Udine, l'elaborazione si fonda esclusivamente su documentazione prodotta dall'Azienda stessa e l'importo delle riserve si basa esclusivamente sul valore delle richieste di risarcimento da lei registrate»;
a pag. 47 del documentosi legge «di seguito vengono forniti i dati riferiti agli importi riservati e liquidati - attualmente disponibili - ordinati sulla base dell'anno di denuncia del sinistro (claim made). Le tabelle di seguito riportate sono il frutto di elaborazione e si basano sulle informazioni fornite direttamente dalle Aziende Sanitarie del SSR del FVG, dallo CSC e dalle Compagnie di Assicurazione interpellate ...omissis...»;
nel Piano Sanitario e Socio sanitario regionale 2006-2008 a pag. X si legge che «L'innovazione organizzativa del sistema, che è motivata dai recenti cambiamenti normativi regionali (nuova programmazione socio-sanitaria, potenziamento dei distretti, sviluppo della rete ospedaliera, costituzione delle aziende ospedaliere universitarie, istituzione del CSC) e che, attraverso la programmazione per area vasta, è tesa a garantire la continuità assistenziale e lo sviluppo delle relazioni tra i nodi della rete ospedaliera. La necessità di far relazionare tra loro acquirenti e produttori e di garantire uniformi livelli di assistenza nelle realtà distrettuali può altresì rappresentare un passaggio coerente con l'esigenza di procedere alla semplificazione istituzionale prevista nei programmi strategici della Regione. Questi ultimi prevedono di individuare un nuovo assetto istituzionale, organizzativo e gestionale al fine di migliorare il governo del sistema, previo coinvolgimento di tutti i soggetti del Sistema e con idoneo approfondimento sulla fattibilità. Data la rilevanza ed il livello delle modifiche istituzionali necessarie per definire il nuovo assetto del SSR, si prevedono interventi legislativi che non possono essere oggetto del presente Piano»;
a pag. 101 del medesimo piano si confida che a pieno regime il Centro Servizi Condivisi produrrà «...una redistribuzione dei costi pari a 10 milioni nel 2006, 30 milioni nel 2007 e 60 milioni nel 2008»;
lo stesso Assessore Regionale alla Salute ha avuto modo più volte a mezzo stampa di presentare la gestione del CSC come un «esempio di efficienza e risparmio»;
da un articolo di stampa del 1o giugno 2005 comparso sul quotidiano Il Gazzettino si legge una dichiarazione del dottor Ros che si esprime in questi termini «...omissis... A regime, entro il 2007, contiamo di ottenere risparmi per quasi 30 milioni di euro ma già quest'anno si potranno realizzare risparmi per quasi tre milioni. Già da ora quindi non peseremo sulla Regione ma ci autofinanzieremo ottenendo anche un margine positivo ...omissis... Per assicurazioni e controlli di qualità può essere ipotizzabile, sta scritto nel programma 2005 del CSC, «una gestione totale o parziale in forma di autoassicurazione»;
sul quotidiano Sole 24 Ore-Sanità del 9-22 agosto 2005 si legge che «diverso è il caso delle formule consortili (Toscana, Umbria, Friuli) in cui il consorzio agisce in nome e per conto delle aziende sanitarie associate. Tuttavia in questo caso si potrebbe parlare di terziarizzazione a metà, in quanto l'ente gestore non è individuato in maniera concorrenziale sul mercato, ma è diretta emanazione delle Regioni o delle aziende sanitarie. L'ente gestore, a sua volta, potrà terziarizzare attività a esso conferite»;
il 12 dicembre 2005 in un articolo comparso sul quotidiano Il Piccolo si legge che «secondo l'assessore regionale alla Salute Ezio Beltrame, il CSC a regime, e cioè nel 2008, farà risparmiare nel settore degli acquisti extra farmaceutici ben dodici volte più di quest'anno ...omissis...» ed ancora sul Centro Servizi Condivisi si legge che «ha l'obiettivo di ridurre i costi permettendo nello stesso tempo alle Aziende di focalizzare la propria attenzione sui problemi più strettamente sanitari. Configurato
come un consorzio obbligatorio fra tutte le ASS del Friuli Venezia Giulia accorpa le funzioni tecnico-amministrative di supporto: buste paga, acquisti, appalti, assicurazioni, gestione di beni e servizi ...omissis...»;
da notizie di stampa pubblicate sul quotidiano Il Gazzettino del 10 ottobre 2006 vengono smentite le cifre relative ai sinistri fornite dal broker consulente del CSC Willis dal portavoce dei Lloyds broker «HeathLambert» che ha come partner i Lloyds of London dottor Luciano Acanfora;
Acanfora dal 1990 al 2005 ha assicurato per conto dei Lloyds londinesi sei delle dodici aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia;
nell'articolo citato si legge che i Lloyds hanno «cercato di passare alla CSC le vere statistiche che per altro non ci erano mai state richieste, né dal CSC, né da Willis ...omissis... la Regione insomma ha intrapreso una strada appoggiandosi su un risk management falsato»;
nel medesimo articolo Acanfora puntualizza che «come si può dire che la Regione punta al risparmio visto che paga 5 milioni di euro di premio? E poi era necessario sborsare questa somma, se davvero il 95 per cento dei sinistri è sotto la franchigia di 500 mila euro?» e che «sarebbe stato legittimo il percorso, se davvero fosse emersa una situazione in base a cui si rilevava che gli assicuratori stavano incassando troppo; peccato che manchi un piano di rischio oggettivo, poiché i dati sui sinistri forniti da Willis, e pubblicati in gara, risultano parziali, molte volte aggiornati al solo 2004, per molti anni solari uguale a zero, talvolta maggiori di quelli reali ...omissis»;
il contenuto delle notizie di stampa, in particolare quelle pubblicate sul quotidiano Il Gazzettino del 10 ottobre 2006, proprio perché riferite da persona competente e soprattutto a conoscenza dei rapporti assicurativi in vigore precedentemente all'applicazione delle nuove modalità di copertura del rischio, lasciano l'interrogante estremamente perplesso al punto da ritenere del tutto giustificata un'iniziativa volta ad accertare eventuali responsabilità circa lo svolgimento degli adempimenti amministrativi intervenuti nel caso concreto;
di particolare rilievo, sempre a parere dell'interrogante, appare la circostanza relativa alla predisposizione del documento di analisi del rischio destinato al supporto dei documenti di gara;
la società incaricata, infatti, nelle premesse - come è stato già ricordato - specifica come tale elaborazione risulti effettuata «dalla Willis Italia spa» sulla base di una «serie di informazioni fornite o tratte da: ...«sistema informativo del Ministero della salute...» -:
se il sistema informativo del Ministero della salute contenga dati od informazioni relativi ai profili di rischio, ai fini della possibile copertura assicurativa, delle strutture sanitarie operanti nella regione Friuli Venezia Giulia;
quali dati, comunque, siano contenuti nel sistema informativo del Ministero con riferimento specifico al servizio sanitario della regione;
se il ministro abbia fornito dati del proprio sistema informatico alla società «Willis Italia spa» e, in caso affermativo, quali;
se i dati del sistema informativo siano accessibili a terzi e, in caso affermativo, con quali modalità o, in caso contrario, se risultino pubblicati, dove e con riferimento a quali anni.
(4-01617)
LONGHI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in data 25 agosto 2006 la direzione dell'AUSL n. 3 Genovese ha comunicato all'Ospedale Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente quanto segue:
«Obiettivo: potenziare l'attività chirurgica a ciclo diurno e breve, elettiva.
Indirizzare tutta l'attività del Nosocomio verso prestazioni di tipo specialistico elettivo;
Strumenti: depotenziare l'attività chirurgica generale a ciclo continuo;
Tempi: 1) in un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 marzo 2007 la Chirurgia Generale passa dall'attuale dotazione di pp.ll. a 4 pp.ll + DH dedicati a sostenere la necessità di eventuale degenza forzata di pazienti che abbiano subito un intervento in regime di DS; 2) a far data dal 1o ottobre due posti letto vengono assegnati alla UOS di Chirurgia Ortopedica Spinale, che viene spostata dal San Carlo di Voltri»;
in data 25 settembre 2006 sempre la direzione dell'AUSL 3 Genovese ha comunicato all'Ospedale Padre Antero Micone di Genova Sestri ponente quanto segue:
«Obiettivo potenziare l'attività chirurgica a ciclo diurno e breve, elettiva. Indirizzare tutta l'attività del Nosocomio verso prestazioni di tipo specialistico elettivo;
Strumenti: delocalizzare l'attività chirurgica generale a ciclo continuo;
Tempi: in un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 marzo 2007 la Chirurgia Generale cessa totalmente la propria attività di degenza a ciclo continuo»;
certamente le contrastanti direttive impartite alla distanza di un solo mese non denotano chiarezza di indirizzi né dell'assessorato alla sanità della Regione Liguria né della direzione dell'AUSL n. 3 Genovese;
se il 25 agosto 2006 la Chirurgia generale doveva passare dalla dotazione attuale di pp.ll. (posti letto) a 4 posti letto più DH (day hospital) dedicati a sostenere la necessità di eventuale degenza forzata di pazienti che avevano subito un intervento in regime di DS (Day Surgery), con le disposizioni del 25 settembre non esisteranno più i pazienti con necessità di degenza forzata oppure questi pazienti dovranno emigrare in altri ospedali o reparti di discipline diverse dalla chirurgia, secondo l'interrogante, con un chiaro disservizio complessivo;
non si comprende cosa succederà in caso di complicazioni durante un intervento di gastroendoscopia;
non si sa che fine hanno fatto i due posti letto di chirurgia ortopedica spinale che venivano spostati dal San Carlo di Voltri;
si teme che l'eliminazione dei posti letto di chirurgia sia propedeutica alla chiusura parziale o totale del nuovo Pronto soccorso entrato in funzione soltanto nel 2001;
una parte così importante del Ponente genovese dove sussistono consistenti fattori di rischio dovuti alla presenza di grandi fabbriche, aeroporto, porto petroli, depositi petrolchimici, discarica di rifiuti solidi urbani e via elencando non può essere privata del reparto di chirurgia generale mentre sussistono innumerevoli reparti di chirurgia nel centro-levante cittadino;
alcune chirurgie sottoutilizzate a San Martino od in altri ospedali non vengono chiuse -:
se non ritenga di verificare, nell'ambito delle proprie competenza se siano concretamente garantiti i livelli essenziali di assistenza.
(4-01622)