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Allegato A
Seduta n. 72 del 15/11/2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 5)
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente:
«a) alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
Sopprimere gli articoli 13 e 14.
13. 1. (ex 13. 8.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire il capoverso lettera a), con il seguente:
«a) alla utilizzazione ed alla pretrattazione degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali con l'Agenzia del territorio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 lettera h);».
13. 2. (ex 13. 2.) Paolo Russo.
Al comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis. la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso lettera a), premettere le parole: alla conservazione.
13. 500. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
«h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
h-bis) alla conservazione della base dei dati catastali e degli atti cartacei, assicurando per questi ultimi l'accesso da parte di tutti i soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche e per gli aggiornamenti della base dati informatizzata».
Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1 dell'articolo 66, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) alla conservazione utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati assicurati dall'Agenzia del territorio a norma della lettera h del precedente articolo 65, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera i);
a-bis) alla partecipazione al processo di revisione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);».
13. 3. (ex *13. 3.) Osvaldo Napoli.
Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
3) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) al controllo con sopralluoghi tecnici degli atti di aggiornamento effettuati dai comuni, dalle comunità montane oppure dall'Agenzia del Territorio mediante apposite convenzioni di cui al punto 2 dell'articolo 14 della presente legge;
h-ter) alla determinazione della revisione degli estimi e del classamento di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 138 e n. 139 del 1998 anche con la partecipazione dei Comuni;
h-quater) alla revisione del classamento e all'accatastamento delle unità immobiliari di cui ai commi 335 e 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
13. 4. (ex 13. 1.) Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le aree di siti ex-minerari, compresi i manufatti in esse ubicati, interessate da interventi di bonifica, o di recupero dal dissesto idrogeologico, sono trasferite ai comuni che ne facciano richiesta all'Agenzia del demanio competente territorialmente. Il trasferimento è condizionato all'obbligo del comune di:
a) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine alle pretese di terzi ed agli eventuali contenziosi giudiziari in essere;
b) non alienare le suddette aree a terzi per un periodo di 10 anni.
13. 5. (ex 13. 5.) Bosi, Peretti, Zinzi.