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Allegato A
Seduta n. 73 del 16/11/2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 3)
Proposta emendativa riferita all'articolo 15 del disegno di legge.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento
di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. L'INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo le medesime modalità di cui all'ultimo periodo del comma 5.
2. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 194 e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.
15. 0700. (Testo modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)