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Allegato A
Seduta n. 88 del 19/12/2006
...
(A.C. 1961 - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA CAMERA IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun
candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.
Art. 4. - (Commissione e sede di esame) - 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente
individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
7. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.
11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: siano stati valutati fino alla fine della lettera con le seguenti: che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi.
1. 16. Aprea, Garagnani, Frassinetti, Barbieri.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) gli alunni degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, gli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove d'esame e abbiano assolto all'obbligo d'istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi dell'Unione europea; l'ammissione dei candidati ha luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta;
1. 28. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'ammissione dei candidati di cui al comma 1, lettere a) e b), è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza qualificata, di almeno i due terzi dei componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna disciplina e con la formulazione del parere positivo o negativo di ammissione. Il parere tiene conto anche della personalità e delle attitudini psico-cognitive del candidato.
1. 30. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli alunni interni, di cui al comma 1, lettere a) e b), che siano stati costretti ad abbandonare per qualsiasi motivo la frequenza delle lezioni scolastiche per più di sessanta giorni, nell'ultimo anno del quinquennio, possono sostenere l'esame di stato in qualità di candidati esterni.
1. 27. Goisis.
l comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, sostituire le parole da: con abbreviazione di un anno fino a: due anni predetti con le seguenti: nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute che, nello scrutinio finale del primo biennio abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo biennio, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze.
1. 29. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: o paritario.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o paritarie;
al capoverso Art. 4:
al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e paritari;
al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: e paritari.
1. 1. De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dal consiglio di classe davanti al quale con le seguenti: dalla commissione d'esame davanti alla quale.
1. 50. Barbieri, Frassinetti, Garagnani, Goisis, Bono.
Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 7, aggiungere, in fine, le parole:, previa dimostrazione della conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali della storia e cultura italiane.
1. 14. Garagnani, Frassinetti, Campa, Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare le competenze nella lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scritto-grafica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono predisposti dalle commissioni d'esame di cui all'articolo 4, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.
2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni d'esame devono attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; la prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; accerta, altresì, i livelli di padronanza della lingua inglese e della eventuale seconda lingua comunitaria.
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno anche attraverso documentate attività multidisciplinari e interdisciplinari di ricerca o di laboratorio presentate dall'alunno stesso.
1. 17. Aprea, Garagnani, Frassinetti, Barbieri, Del Bue.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: nell'ultimo anno del corso di studi aggiungere le seguenti: sulla base anche di una conoscenza generale delle discipline oggetto del corso di studi degli anni precedenti.
1. 10. Garagnani.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, dopo le parole: basi culturali generali aggiungere le seguenti: con specifico riferimento alla conoscenza degli elementi fondamentali della tradizione culturale ed identitaria italiana.
1. 11. Garagnani, Carlucci, Goisis, Bosi, Frassinetti, Salerno, Campa.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: la terza prova fino alla fine del comma con le seguenti: il testo della terza prova è predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
1. 35. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico ed è finalizzato ad integrare le discipline delle prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione almeno un giorno prima dell'inizio delle prove scritte.
1. 32. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo le parole: di interesse multidisciplinare aggiungere le seguenti: ed interdisciplinari documentate, basate su attività di ricerca o di laboratorio presentate dal candidato.
1. 31. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, avendo come riferimento l'insieme delle materie comprese nel ciclo scolastico.
1. 12. Garagnani.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, sostituire le parole: ufficiale di insegnamento con la seguente: italiana.
1. 13. Garagnani.
Al comma 1, capoverso Art. 3 comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il voto finale complessivo deve tener conto della conoscenza da parte del candidato degli elementi fondamentali della tradizione culturale ed identitaria italiana e dei principi della Carta costituzionale.
1. 15. Garagnani.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: 45 punti fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti: 15 punti nella valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti.
1. 18. Aprea, Garagnani, Frassinetti, Barbieri, Del Bue.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 6, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenuto conto, per i candidati interni, dell'impegno nelle attività sperimentali organizzate dalla scuola, nonché dell'assiduità della frequenza scolastica; per i candidati esterni si tiene conto della valutazione di cui all'articolo 2, comma 5.
1. 33. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 7, sostituire le parole da: sono disciplinati fino alla fine del comma, con le seguenti: si svolgono nel rispetto della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di ogni altra disposizione vigente in materia di integrazione scolastica e diritto allo studio degli alunni con disabilità.
1. 51. Barbieri, Frassinetti, Bono, Garagnani, Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 4, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute e da un presidente esterno.
2. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento
nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della propria commissione d'esame.
1. 19. Aprea, Garagnani, Barbieri.
Al comma 1, capoverso Art. 4, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. La commissione d'esame di Stato è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe dei candidati per tutti gli istituti d'istruzione statali e paritari e da un presidente esterno.
2. Ciascuna commissione di istituto paritario è abbinata ad una commissione di istituto statale. I commissari sono scelti a rotazione, per il cinquanta per cento tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altro cinquanta per cento tra i docenti dell'altra. La rotazione, riferita alle singole discipline d'insegnamento o a gruppi di discipline oggetto di esame, è disciplinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
1. 24. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La commissione d'esame di Stato è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe dei candidati per tutti gli istituti d'istruzione statali e paritari e da un presidente esterno.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e commissari esterni fino a: non superiore a tre;
sopprimere il comma 4.
1. 20. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione si provvede alla determinazione del numero dei componenti della commissione d'esame.
1. 52. Barbieri, Frassinetti, Bono, Garagnani, Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il cinquanta per cento interni fino a: esterni all'istituto con le seguenti: i due terzi esterni all'istituto ed un terzo interni.
1. 43. Frassinetti, Bono, Rositani, Angela Napoli.
Al comma 1, capoverso Art. 4, sostituire il comma 3 con il seguente:
1. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, con criteri e modalità predeterminati, tra i dirigenti di istituti d'istruzione secondaria superiore statali e paritari, tra i dirigenti di istituti di scuola media statali e paritari, in possesso di abilitazione all'insegnamento della scuola secondaria superiore, tra i docenti universitari di prima e seconda fascia, tra i ricercatori universitari in servizio, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto al controllo di tutte le operazioni della commissione d'esame presieduta.
1. 23. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, lettera a), dopo le parole: superiore statali aggiungere le seguenti: e paritari o legalmente riconosciuti.
1. 21. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, lettera a), dopo le parole: superiori statali aggiungere le seguenti: e paritari.
1. 46. Frassinetti, Bono, Rositani.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, lettera b), dopo le parole: e secondaria di primo grado aggiungere le seguenti:, anche paritari.
1. 45. Frassinetti, Bono, Rositani, Barbieri, Aprea.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, lettera c), dopo le parole: secondaria superiore statali aggiungere le seguenti: e paritari o legalmente riconosciuti.
1. 22. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, lettera c), dopo le parole: secondaria superiore statali aggiungere le seguenti: e paritari.
1. 44. Frassinetti, Bono, Rositani.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, lettera f), dopo le parole: secondaria superiore statali aggiungere le seguenti: e paritari.
*1. 25. Goisis.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, lettera f), dopo le parole: secondaria superiore statali aggiungere le seguenti: e paritari.
*1. 53. Frassinetti, Bono, Rositani.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 4, dopo le parole: docenti di istituti statali aggiungere le seguenti: e paritari.
1. 42. Frassinetti, Bono, Rositani.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 6, sostituire le parole da: avuto riguardo fino alla fine del comma, con le seguenti: nell'ambito regionale o interregionale.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4:
sostituire le parole: euro 143.000.000 con le seguenti: euro 240.116.000;
aggiungere, in fine, le parole: e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 41. Frassinetti, Bono, Rositani.
Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali con le seguenti: presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
1. 34. Goisis.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conformemente alle norme dettate dal comma 1.
3. All'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole: «20 punti» sono sostituite dalle seguenti: «25 punti».
4. L'articolo 1 e l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono abrogati.
1. 9. Barbieri, Ciocchetti.