Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 88 del 19/12/2006
...
(A.C. 1961 - Sezione 6)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame esclude la possibilità, fino allo scorso anno ammessa, di costituzione di commissioni di esame composte da soli membri esterni;
pur condividendo la norma che limita la presenza di membri esterni, la mancata possibilità di procedere alla costituzione di commissioni di esami di soli membri esterni, nel caso dei licei linguistici e della comunicazione, caratterizzati da una scarsa diffusione sul territorio nazionale, comporterebbe incertezza in ordine a tutti i membri eccedenti l'aliquota prevista,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere specifiche deroghe per i licei linguistici e della comunicazione.
9/1961/1. Garagnani, Aprea.
La Camera,
in relazione a quanto disposto in materia di credito scolastico all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 2», comma 3, e all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 3», comma 6, del disegno di legge in esame e a quanto previsto dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, all'articolo 3, comma 5, in tema di candidati esterni nonché, all'articolo 12, in tema di crediti formativi;
premesso che:
una valutazione rigorosa e credibile degli studenti non può che scaturire dal rapporto didattico tra gli studenti stessi e i loro insegnanti e dal lavoro effettivamente svolto in base ai programmi specifici di ogni indirizzo di studi;
i criteri di valutazione dei crediti formativi prodotti dai candidati interni ed esterni trovano una definizione sufficientemente rigorosa al comma 1 del suddetto articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, ma, in applicazione dei successivi decreti ministeriali n. 452 del 12 novembre 1998, n. 34 del 10 febbraio 1999 e n. 49 del 24 febbraio 2000, e in palese contraddizione con quei criteri, vengono spesso valutate ai fini del credito formativo le più disparate esperienze, anche le più incoerenti con i contenuti dell'indirizzo di studi,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche ridisciplinando la materia dei crediti formativi, volte a rendere effettiva la corrispondenza tra i criteri enunciati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e la loro concreta applicazione, in modo da garantire che si riconosca un credito formativo a esperienze veramente qualificate e coerenti con l'indirizzo di studi.
9/1961/2 (Testo modificato nel corso della seduta).Beltrandi, Schietroma.
La Camera,
considerato che:
il testo trasmesso dal Senato della Repubblica modifica, con la tecnica della novella, gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 425 del 1997 introducendo, in particolare, al comma 5 dell'articolo 2, la previsione
che affida ai consigli di classe l'attribuzione del credito scolastico dei candidati esterni;
nel comma 4 dell'articolo 5 della citata legge n. 425, non modificato dal provvedimento in esame, si affida lo stesso compito alla commissione d'esame;
il Comitato per la legislazione, nell'esercizio della propria funzione consultiva sul disegno di legge C. 1961, ha sottolineato l'esigenza di procedere ad un coordinamento legislativo, eventualmente disponendo l'espressa abrogazione del citato comma 4, comunque conseguente al principio della successione delle leggi nel tempo;
nella relazione sull'analisi tecnico-normativa, si fa espresso riferimento alla circostanza secondo cui «poiché l'ulteriore disciplina della materia è demandata, dalla suddetta legge, a regolamenti e decreti, ne deriva che le innovazioni introdotte dal disegno di legge comporteranno l'adeguamento di tali provvedimenti (segnatamente il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323)»,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere, insieme all'adeguamento del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, all'abrogazione espressa dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 425 del 1997.
9/1961/3.Verro, Giudice, Franco Russo, Zaccaria.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento in esame riforma, opportunamente, gli esami di Stato che rappresentano un momento cruciale di verifica di un percorso di istruzione in vista dell'accesso al mondo del lavoro ovvero dell'ingresso nel sistema universitario;
apprezzata la volontà del Governo di mantenere il valore legale dei titolo di studio anche nel rispetto degli studenti e delle loro famiglie al fine di far fronte, con tempestività, alla perdita di credibilità e di autorevolezza che ha afflitto in questi anni l'esame di Stato;
vista anche la previsione di cui all'articolo 3 (disposizioni transitorie finali, finanziarie e abrogazioni) comma 1 del disegno di legge, che mantiene in vigore, per i candidati agli esami di Stato negli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, le disposizioni previgenti in materia di debiti formativi ed attribuzione del punteggio per il credito scolastico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emanare disposizioni alle istituzioni scolastiche affinché, per gli studenti che frequentano l'ultimo anno, in sede della valutazione finale e della valutazione dell'esame, sia tenuto conto che si tratta di un anno di passaggio tra la precedente disciplina e lo stesso disegno di legge 1961, nel mentre i suddetti studenti hanno compiuto l'intero corso di studi in un sistema che non impone il recupero dei debiti contratti.
9/1961/4.Ceccuzzi, Fluvi, Aurisicchio.
La Camera,
premesso che:
numerose scuole paritarie gestiscono prevalentemente se non esclusivamente, le attività di svolgimento di esami sia intermedi che conclusivi dei corsi di studio;
le anzidette strutture, non svolgono, viceversa, vera e propria attività di insegnamento con l'istituzione di corsi di studio completi, conformi e coerenti con quelli previsti dagli ordinamenti scolastici e che, pertanto, la loro attività si esaurisce sostanzialmente nel rilascio di titoli di studio intermedi e finali, contraddicendo, pertanto, alla funzione primaria della
scuola paritaria che è quella, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 di partecipare al servizio nazionale di istruzione al ricorrere di tutti i requisiti e condizioni richiesti dalla legge medesima,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie per contrastare il fenomeno dei cosiddetti «diplomifici» e procedere alla verifica della parità.
9/1961/5.Sasso, Ghizzoni, Volpini.
La Camera,
premesso che:
risultano non essere corrisposti, dall'Amministrazione dell'Istruzione a tutti i componenti delle Commissioni degli esami di Stato i compensi previsti dalla legge per l'esercizio delle funzioni da loro esercitate con riferimento agli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005;
tali compensi previsti dalla normativa vigente, in relazione ai predetti anni scolastici, costituiscono un diritto soggettivo che l'Amministrazione ha l'onere di soddisfare in favore degli anzidetti titolari i quali hanno adempiuto correttamente la loro prestazione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a regolarizzare le situazioni ancora pendenti, con il necessario reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
9/1961/6.Rusconi, Benzoni.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ogni utile atto affinché nell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento sia assicurato il rispetto di ogni disposizione vigente in materia di integrazione scolastica e diritto allo studio degli alunni con disabilità.
9/1961/7.Barbieri.
La Camera,
premesso che:
con decreto n. 286 del 2004 è stato istituito il Servizio di valutazione del sistema nazionale di Istruzione e formazione affidato all'INVALSI;
il processo avviato con l'Agenda di Lisbona impegna gli Stati membri dell'Unione europea a promuovere interventi volti al miglioramento della qualità dei sistemi educativi per garantire la trasferibilità e l'equiparazione dei titoli e delle qualifiche;
l'Unione europea ha indicato otto competenze chiave per lo sviluppo della cittadinanza europea;
le comparazioni internazionali (OCSE-PISA, IEA) misurano l'efficacia dei sistemi educativi con processi di valutazione che si riferiscono alle competenze conseguite durante e al termine dei percorsi di studio;
la valutazione degli apprendimenti degli studenti nella scuola italiana è tuttora esclusivamente interna alle istituzioni scolastiche e priva di accountability per le scuole;
agli studenti occorre, al termine degli studi, entrare in possesso di una certificazione delle competenze conseguite, riconosciuta a livello nazionale che, in aggiunta al valore legale del titolo di studio, sia spendibile per la prosecuzione degli studi e/o per l'accreditamento professionale,
impegna il Governo
ad avviare in forma sperimentale affidandola all'INVALSI, in aggiunta alle prove di esame previste dal disegno di legge n. 1961, fino all'entrata in vigore dei nuovi
ordinamenti della scuola secondaria superiore, la predisposizione di una ulteriore prova, offerta alle autonomie scolastiche, per la valutazione e per la certificazione delle competenze in uscita degli studenti, attese per ciascun percorso in base ai rispettivi piani di studio.
9/1961/8.Aprea.
La Camera,
premesso che:
il quinto anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore deve avere la prioritaria finalità del completamento del percorso disciplinare scelto e dell'approfondimento delle competenze e delle abilità caratterizzanti il profilo culturale e professionale del corso di studi;
va rafforzata la funzione orientativa della scuola all'interno dei percorsi secondari per agevolare il successo formativo degli studenti in ambito universitario;
sono ancora troppi gli studenti che non riescono ad accedere ai percorsi universitari prescelti, pur in presenza di conoscenze adeguate ed attitudini specifiche;
gli alunni che frequentano l'ultima anno delle superiori, sono, di fatto, maggiorenni e quindi in grado di scegliere sia il proprio progetto formativo che professionale,
impegna il Governo
nel quadro delle iniziative che favoriscano il raccordo istituzionale tra scuola, Università e gli Istituti per l'Alta Formazione Tecnica e Professionale, a prevedere nel quinto anno degli istituti secondari superiori forme di flessibilità curricolari, che consentano agli studenti, nell'ambito dell'autonomia scolastica, di approfondire discipline coerenti con il percorso di studi universitari o di Alta Formazione che intendono scegliere dopo gli esami di Stato e i cui esiti vengano quantificati e riconosciuti come credito per l'accesso universitario e ai percorsi formativi, previ specifici accordi tra le Istituzioni scolastiche, le Università e gli Istituti per l'Alta Formazione Tecnica e Professionale.
9/1961/9.Palmieri, Aprea.