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Allegato B
Seduta n. 92 del 16/1/2007
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AFFARI ESTERI
Interrogazione a risposta scritta:
BUCCHINO. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 22 maggio 1995, è stato firmato a Roma il nuovo Accordo italo-canadese di sicurezza sociale che avrebbe dovuto sostituire il precedente Accordo, firmato nel 1977 ed entrato in vigore nel 1979 e che unitamente al nuovo Accordo è stata firmata l'Intesa amministrativa di applicazione;
il 12 luglio 2000, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 4558 per la ratifica e l'esecuzione del nuovo Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada;
il 13 luglio 2000, il disegno di legge n. 4558, che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada fatto a Roma il 22 maggio 1995, è stato trasmesso dal Senato alla Camera (C. 7210);
il 6 dicembre 2000, la III Commissione della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 7210 relativo alla ratifica del nuovo Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada;
il nuovo Accordo era nato dall'esigenza di considerare l'evoluzione normativa intervenuta nelle legislazioni dei due Paesi dall'entrata in vigore del precedente Accordo (1979) e di migliorare la qualità di uno strumento di tutela sociale dei lavoratori migranti e di garantire una più rapida erogazione delle prestazioni previdenziali rispetto a quanto assicurato dall'Accordo attualmente in vigore;
l'Accordo non solo conferma e consolida i benefici già previsti dal 1979 ma prevede dei miglioramenti della normativa relativi alle prestazioni pensionistiche, ai distacchi dei lavoratori e ai collegamenti tra gli enti previdenziali dei due Paesi, che rendono più ampia, equa ed aggiornata la tutela sociale;
il Parlamento canadese ha da parte sua già da tempo approvato il nuovo Accordo sottolineando come esso avrebbe rafforzato le relazioni tra i due Paesi;
come illustrato nella relazione tecnica al disegno di legge n. 4558 approvato dal Senato, l'entrata in vigore del nuovo Accordo non comporta oneri amministrativi aggiuntivi, non prevede oneri organizzativi a carico di regioni o enti locali, non prevede oneri finanziari, organizzativi e burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, ma solo oneri finanziari aggiuntivi, per il pagamento delle prestazioni, di modesta entità rispetto a quelli già esistenti in costanza di vigenza dell'Accordo attuale -:
quali misure urgenti si intendono adottare affinché il disegno di legge relativo al nuovo Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada sia ripresentato anche dal Parlamento italiano e possa quindi finalmente entrare in vigore, per onorare così gli impegni presi con il Governo canadese e con le collettività dei cittadini italiani residenti in Canada e dei cittadini canadesi residenti in Italia.
(4-02110)