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Allegato B
Seduta n. 92 del 16/1/2007
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SALUTE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
PORETTI e TURCI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la legge 40/2004 «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» all'articolo 13 vieta «qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano» e all'articolo 17 comma 3 prevede che «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2»;
con il decreto 4 agosto 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita - Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 2004) sono state previste le modalità e i termini e secondo l'articolo 6: «gli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti indicati nei precedenti articoli 4 e 5, valutati per l'esercizio 2004 in euro 50.000,00 a favore dell'Istituto superiore di sanità ed in euro 400.000,00 a favore dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Ospedale Maggiore" di Milano, graveranno sull'apposito capitolo di spesa in corso di istituzione, in applicazione dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40»;
secondo l'articolo 4 dello stesso decreto, all'Istituto superiore di sanità è affidato, con apposita convenzione, il compito di:
a) definire il numero e la localizzazione degli embrioni abbandonati da trasferire per la crioconservazione;
b) contattare i centri detentori degli embrioni abbandonati ai fini del trasferimento al suddetto Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti e della conservazione di tutti i dati clinici inerenti ciascun embrione trasferito;
c) attivare allo scopo il Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'IRCCS «Ospedale Maggiore» di Milano;
il Policlinico di Milano ha presentato il 16 dicembre 2005 il Centro di Risorse Biologiche, denominato Centro di Medicina Trasfusionale, Terapia Cellulare e Criobiologia, che ospita anche la banca degli embrioni orfani. In questa occasione Girolamo Sirchia, ex ministro della Salute e firmatario del decreto, ha affermato tra l'altro: «L'impegno preso, con un investimento di 400 mila euro, è stato rispettato»;
secondo alcune agenzie giornalistiche del 19 dicembre 2006 l'ex ministro della Salute Girolamo Sirchia ha affermato che l'operazione di trasferimento degli embrioni in sovrannumero risultati «abbandonati» è stata per il momento bloccata «per l'assenza di fondi necessari». Sirchia, precisando che la neonata Biobanca italiana la «Casa degli embrioni» è pronta a ricevere gli embrioni, ha chiesto al ministro della Salute Livia Turco in visita al Policlinico di Milano di far luce sul mancato trasferimento;
sempre secondo le stesse agenzie giornalistiche il ministro della Salute
Turco ha risposto: «Oggi mi è stato sottoposto dall'ex ministro della Salute Girolamo Sirchia un problema importante attinente all'applicazione delle linee guida della legge 40. Sarà mio compito interpellare l'Istituto superiore di sanità per capire a che punto siamo»;
secondo la relazione del ministro della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40, articolo 15) del 21 giugno 2006, il numero di embrioni crioconservati in stato di abbandono in Italia è 2.527 -:
se, come stabilito dall'articolo 4 del decreto 4 agosto 2004, siano stati raggiunti i compiti previsti per l'Istituto superiore di Sanità;
come siano stati spesi i 50.000,00 euro previsti dall'articolo 6 del decreto 4 agosto 2004 a favore dell'Istituto superiore di Sanità e se è stato reso pubblico il modo in cui sono stati utilizzati questi finanziamenti;
se siano state pubblicate le varie destinazioni con cui sono stati utilizzati i 400.000,00 euro a favore dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Ospedale Maggiore» di Milano che ha permesso la nascita del Centro di Medicina Trasfusionale, Terapia Cellulare e Criobiologia;
quali provvedimenti si intenda prendere per i 2.527 embrioni abbandonati e se il Ministro non ritenga opportuno il loro utilizzo a fini di ricerca scientifica.
(5-00554)
PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 194 del 22 maggio 1978 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza» ha regolamentato l'aborto;
la suddetta legge prevede che le uniche entità preposte a garantire gli accertamenti medici, ad informare siano i consultori familiari e le strutture socio-sanitarie pubbliche che come recita all'articolo 2, comma d), assistono la donna anche: «contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza;
i consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita»;
la convenzione stipulata dall'Azienda ospedaliera «San Carlo» di Potenza e l'Associazione Centro di Aiuto alla Vita (CAV) in data 4 ottobre 2000, tuttora in vigore, in attesa di un rinnovo, prevede all'articolo 1 che il CAV: «potrà effettuare pubblicità all'interno dell'Ospedale in particolare presso le Unità Operative di Osteeticia e Ginecologia e relativi ambulatori circa l'esistenza del Centro di Aiuto alla Vita e dei suoi scopi con materiale illustrativo fornito dal Centro stesso»;
sempre all'articolo 1 si prevede che l'Azienda Ospedaliera:
«darà informazione, attraverso il personale delle Unità di Ostetricia e Ginecologia e dell'ambulatorio che si occupa del servizio di interruzione volontaria della gravidanza, alle gestanti dell'esistenza e delle attività del Centro;
collaborerà con il «Centro di Aiuto alla Vita» attraverso l'avviamento allo stesso, da parte del suddetto personale, dei casi che, nel rispetto dei fini di cui agli articolo 1-2 della legge n. 194 del 1978, possono trovarvi accoglienza e soluzione;
collaborerà con il «Centro di Aiuto alla Vita» per attività di carattere generale (incontri dibattiti, seminari, corsi, eccetera) che l'azienda intenda svolgere nelle materie oggetto della presente convenzione;
secondo l'articolo 2 della stessa convenzione, si prevede che:
«l'Azienda Ospedaliera autorizza la presenza, nei giorni previsti per la presentazione e l'espletamento dell'iter per l'intervento di IVG, di operatori del "Centro di Aiuto alla Vita", dei quali il Presidente dell'Associazione si impegna a fornire, con apposito elenco, le generalità complete e che saranno riconoscibili mediante apposito cartellino al fine di poter incontrare le donne che lo richiedano, in collaborazione con il personale operante nel servizio per l'interruzione volontaria di gravidanza»;
il Centro di Aiuto alla vita ha come missione statutaria «la prevenzione dell'aborto», che definisce «ingiustizia contro l'uomo» e «attentato alla vita», considerando quindi assassini i medici che lo praticano e le donne che lo decidono, e in questo contesto fornirebbero assistenza a chi vuole abortire;
nella «Relazione del Ministero della salute sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge n. 194 del 1978)», presentata il 21 settembre 2006, nella Tabella 28 («Obiezione di coscienza per categoria professionale nel servizio in cui si effettua l'IVG» - dati 2004) si legge che nella Regione Basilicata sono obiettori di coscienza il 92,6 per cento dei ginecologi, il 73,5 per cento degli anestesisti e il 61,3 per cento del personale non medico (le percentuali relative all'anno precedente, 2003, erano le seguenti: 83,3 per cento - 62,2 per cento - 52,4 per cento). Nella Tabella 29, sono riportate le IVG effettuate in ciascuna Regione e il numero delle donne residenti in ciascuna Regione che hanno effettuato l'IVG. Per quanto riguarda la Basilicata, sono state effettuate, nel 2004, 615 IVG ma sono state ben 1.239 le donne lucane ad aver abortito (sono escluse dal calcolo le donne straniere); sono state quindi 624 le donne residenti in Basilicata (oltre il 50 per cento del totale) ad aver abortito in altre Regioni.
se la convenzione stipulata in data 4 ottobre 2000 dall'Azienda ospedaliera «San Carlo» di Potenza e l'Associazione Centro di Aiuto alla Vita non sia in violazione della legge n. 194;
se l'attività svolta non sia quella di complicare la decisione di abortire delle donne che trovandosi in ospedale hanno già fatto la loro scelta;
se la percentuale dei medici obiettori di coscienza (92,6 per cento) sia da ritenersi responsabile della impraticabilità del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Regione Basilicata, con la conseguenza che oltre la metà degli interventi vengono realizzati in altre regioni;
quali iniziative intenda mettere in atto il ministero per ovviare a questa situazione che rende difficile la corretta applicazione della legge n. 194.
(5-00558)
Interrogazioni a risposta scritta:
SMERIGLIO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
N.P.T. nato a Matera, il 23 ottobre 1969, affetto da Talassemia, aveva contratto nel 1985 virus HIV a causa di trasfusioni da sangue infetto;
il medesimo è deceduto il 24 aprile 1990 per meningite purulenta a causa delle scarse difese immunitarie causate dal virus;
il nesso causale tra malattia, infezione e decesso fu accertato e certificato dall'ospedale militare di Taranto;
il contagio del virus produsse gravi danni psicologici al ragazzo che si isolò completamente per timore che si sapesse in giro della sua malattia;
i danni che ha prodotto la morte del giovane sui fratelli, il padre e soprattutto la madre, che fu costretta a ricorrere alle cure di uno psichiatra, sono stati tutti certificati e allegati alla pratica di risarcimento presso il tribunale di Potenza;
detto Tribunale, in applicazione della cosiddetta legge «ex Cirielli», ha respinto in prima istanza la richiesta di risarcimento;
presso lo stesso Tribunale è attualmente in discussione il ricorso in appello;
il caso illustrato non è, purtroppo, isolato, è vi sono, ancora oggi, moltissimi familiari e persone malate che aspettano giustizia;
più volte è stato richiesto al ministero della salute, senza ottenere alcun risultato, di adoperarsi per una transazione, mentre per un gran numero di emofiliaci, in base alla legge n. 141 del 2003 ed al successivo decreto attuativo, è stata attuata creando, di fatto, una grave discriminazione -:
se non si ritenga tale situazione estremamente lesiva dei diritti delle persone, colpite da gravi malattie a seguito di trasfusione di sangue infetto o di emoderivati infetti, e dei loro familiari per quanto riguarda le persone ormai decedute;
come e quando si intenda intervenire per definire transattivamente le controversie in atto, al fine di sanare le ingiuste discriminazioni create da leggi promulgate dallo Stato e restituire, per quanto possibile, un pò di giustizia a chi, senza alcuna responsabilità, si è trovato ad essere così duramente colpito.
(4-02123)
SMERIGLIO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
con la legge n. 3 del 2003 e il decreto legislativo 288 del 2003, il precedente Governo varò una normativa, riguardante gli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico collocati su tutto il territorio nazionale, prevedendo la facoltà delle Regioni di trasformarli in Fondazioni;
la Giunta regionale della Lombardia, unica in Italia, il 27 dicembre 2005, ha deciso la trasformazione in Fondazione di diritto privato dei tre istituti di ricovero a cura e carattere scientifico pubblici della Regione (Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano e Policlinico San Matteo di Pavia), deliberando anche gli statuti di riferimento;
tutta la procedura è stata completata il 27 aprile 2006 quando, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approvava i criteri di erogazione della somma stanziata nella Legge Finanziaria 2006 per il ripiano del passivo di bilancio degli IRCCS, la Giunta regionale della Lombardia ha emanato le delibere di trasformazione in Fondazione degli Istituti e le ha trasmesse al Ministero della Salute che, immediatamente, ha espresso parere favorevole;
in contrasto con quanto deciso dalla Giunta regionale, gli utenti, i pazienti e i lavoratori hanno predisposto una raccolta di firme che attualmente ha raggiunto quota 22.000;
tale raccolta di firme è già stata consegnata, seppure in maniera parziale, nel mese di settembre al Ministro della salute;
con questa pubblica protesta si intende salvaguardare il ruolo strategico, nel Servizio Sanitario Nazionale, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico;
ciò che preoccupa maggiormente è che negli statuti delle Fondazioni si prevede la loro chiusura se la gestione della Regione Lombardia, unica responsabile, li porterà in passivo, lasciando così di fatto l'iniziativa della ricerca e dell'assistenza ai soli privati -:
se non si ritenga necessario preservare il rilievo nazionale di questi Istituti e, di conseguenza, se si intenda adottare iniziative volte a rivedere le normative, a partire dal decreto legislativo n. 288 del 2003, che hanno attribuito alle Regioni la possibilità di trasformare gli IRCCS in Fondazioni;
se non si ritenga opportuno, stante il riconoscimento unanime sull'importanza
fondamentale della ricerca nel nostro Paese, istituire sul territorio nazionale il nuovo «Comparto della Ricerca Pubblica», prevedendolo specificatamente nel C.C.N.L., finanziato direttamente dai fondi destinati alla ricerca corrente, attraverso una verifica da parte degli organi di controllo che scoraggi nuove corse al «riconoscimento»;
quali misure, nello specifico della situazione degli IRCCS della Regione Lombardia, saranno intraprese per tutelare il personale, soprattutto quello precario a cui i tre Istituti hanno dovuto fare largamente ricorso per garantire ricerca, servizi e prestazioni di alta qualità.
(4-02129)
PAOLO RUSSO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 5 del decreto legislativo n. 505 del 1992 ha disposto che il Ministro della salute, in concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stipuli accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
in attuazione della predetta normativa la Regione Campania con delibera di G.R. n. 6887 del 16 dicembre 2000 ha approvato lo schema di accordo di programma e la relativa relazione programmatica per la realizzazione degli interventi della 2a fase del programma straordinario in edilizia sanitaria nell'ambito del finanziamento riconosciuto alla Campania con delibera CIPE del 6 maggio 1998 in data 9 gennaio 2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998;
l'Azienda Sanitaria Locale NA4 con nota prot. 16380 del 9 settembre 1997 ha trasmesso ai competenti organi regionali la relazione programmatica richiesta dall'Assessore regionale della sanità con nota del 5 agosto 1997 contenente la richiesta di finanziamento di 106.000.000.000 di vecchie lire per la realizzazione, fra le altre opere, del nuovo Distretto Sanitario n. 72 il cui costo complessivo è di euro 1.704.307,77;
detta opera verrà realizzata nel Comune di Casalnuovo di Napoli, che con delibera di G.M. del 24 luglio 1998 ha individuato l'area di mq. 5923 in località via S. Marco, in catasto terreni al foglio 9, particelle 4, 191, 221 e 222. Tale zona nel vigente PRG approvato dalla Provincia di Napoli con decreto del Presidente n. 546 del 5 agosto 1997 è destinata ad attrezzature ed uffici pubblici;
la Regione Campania con delibera di Giunta regionale n. 4848 del 25 ottobre 2002 ha approvato le variazioni dell'accordo di programma di cui alla precedente delibera n. 6887/2000, ha confermato i contenuti della relazione programmatica approvata con la stessa ed ha, altresì, approvato le schede, fra le quali quella contraddistinta col numero 98 relativa alla costruzione del nuovo Distretto Sanitario;
l'Azienda Sanitaria Locale NA4 con delibera del Direttore Generale n. 2982 del 28 dicembre 2004 ha approvato il progetto definitivo del nuovo Distretto Sanitario n. 72 di Casalnuovo e successivamente ha provveduto a comunicare ai proprietari dei fondi limitrofi interessati alla realizzazione dell'opera l'avvio del procedimento di esproprio mentre con delibera n. 434 del 29 marzo 2006 ha fra le altre cose approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della struttura;
risulta che in data 25 gennaio 2006 il Dirigente del «Settore Sviluppo e promozione delle attività industriali - Fonti Energetiche dell'Area Generale di coordinamento Sviluppo settore secondario» della Regione Campania ha emesso il Decreto Dirigenziale n. 4 con il quale ha concesso alla società Co.Ma.Sa. s.a.s l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione dell'energia elettrica alimentato a biomasse della potenza di 6 MWt - 1,4MWe nel Comune di Casalnuovo;
avverso detto provvedimento in data 12 aprile 2004 il Comune di Casalnuovo ha
proposto ricorso innanzi al Tar Campania-Napoli chiedendone l'annullamento perché illegittimo in quanto emesso in violazione delle norme in tema di convocazione della Conferenza dei Servizi, nonché in violazione delle norme in materia di potestà di pianificazione territoriale dell'amministrazione comunale che nell'ambito del PRG, ha stabilito sulla scorta dei suoi poteri discrezionali e concordemente con quanto sottoscritto dall'amministratore della Co.Ma.SA. s.a.s un vincolo di inedificabilità sull'area oggetto del progetto di installazione dell'impianto alimentato da fonte rinnovabile e non ultimo perché emesso da soggetto incompetente ad emanarlo;
tali rilievi mossi dal Comune già basterebbero da soli - secondo l'interrogante - ad evidenziare l'illegittimità dell'atto adottato dal Dirigente predetto con tutte le conseguenze di legge. Ma v'è di più: a) tale impianto deve essere costruito in una zona adiacente a quella dove verrà realizzato il nuovo Distretto sanitario; b) tale impianto, qualificato come industria insalubre di prima classe ai sensi dell'articolo 216 del TULS n. 1265 del 1934 deve essere tenuto lontano dai centri abitati salvo che il titolare non dimostri che l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele non recherà nocumento alla salute del vicinato;
lo stesso Servizio Energia della Giunta Regionale della Campania ha poi indetto con nota prot. 207735 del 6 marzo 2006, a seguito di istanza della Co.Ma.Sa. s.a.s, una Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione di un deposito di stoccaggio di biocombustibile per l'alimentazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse nel Comune di Casalnuovo, procedura ancora non conclusa. Detto deposito sorgerà in area limitrofa a quella individuata per la costruzione del nuovo Distretto Sanitario;
da quanto sopra risulta evidente che il decreto de quo autorizza l'insediamento di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse della potenza di 1400 Kv in area attigua a quella dove verrà realizzato il nuovo Distretto Sanitario di Casalnuovo, che come ampiamente descritto in precedenza, esercita attività sanitaria, per cui l'attività di insediamento industriale, facente capo alla Co.Ma.Sa. S.a.s è assolutamente incompatibile;
l'attività che verrà svolta dalla ditta predetta, infatti è classificabile come attività industriale insalubre di 1a classe in quanto rientra tra quelle di cui alla voce «C» punto 7 «Centrali Termoelettriche» del decreto ministeriale 5 settembre 1997 ed in ogni caso, per i processi di lavorazione impiegati e per i prodotti utilizzati trattasi di attività potenzialmente pericolosa che perciò non può essere svolta in prossimità di un Distretto Sanitario dove quotidianamente si reca la popolazione del Comune di Casalnuovo al fine di ottenere le prestazioni sanitarie. Non a caso il regio decreto 27 luglio 1937, n. 1265 all'articolo 216 testé citato dispone che le industrie di prima classe debbono essere isolate nelle campagne e l'articolo 12 comma 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 dispone che «gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b) e c) (come quello autorizzato) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici»;
inoltre ai sensi dell'articolo 216 comma 5 del regio decreto n. 1265 soltanto l'industria già esistente e non quella di nuova realizzazione come quella autorizzata «la quale sia inserita nella prima classe può essere permessa nell'abitato se l'industriale che eserciti l'attività provi che l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicino»;
il decreto autorizzativo per tutti i su esposti motivi è senza ombra di dubbio secondo l'interrogante affetto dai vizi evidenziati poiché - senza considerare le attività che verranno espletate nel nuovo Distretto Sanitario, la cui realizzazione è stata approvata dalla Regione Campania
con delibera n. 4848 del 25 ottobre 2002, quindi in epoca anteriore al decreto impugnato - consente che in prossimità o a ridosso delle predette attività possa trovare allocazione l'impianto della società Co.Ma.Sa. sas;
si aggiunga a ciò che, nella medesima area interessata, esiste un inceneritore di oli ed il costruendo impianto di termovalorizzazione del Comune di Acerra che ovviamente già recano un significativo impatto ambientale -:
se nell'ambito del contratto di programma - l'impianto industriale sorgerà in area attigua a quella dove verrà realizzato il nuovo Distretto Sanitario del Comune di Casalnuovo e se nel rispetto della legge sarà possibile una coesistenza;
se ritenga che gli insediamenti autorizzati in prossimità del distretto sanitario di Casalnuovo siano compatibili con il rispetto dell'accordo di programma;
quali iniziative intenda adottare per rasserenare una popolazione fortemente allarmata dall'ipotizzato impianto che insiste in una realtà nella quale storicamente diffuso è, drammaticamente, il traffico illecito di rifiuti.
(4-02138)