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Allegato B
Seduta n. 92 del 16/1/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazioni a risposta scritta:
ADENTI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
fin dal regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 (Testo unico dell'istruzione superiore) è giuridicamente riconosciuta l'esistenza di alcune istituzioni, anche private, che, per statuto, si propongono il fine di ampliare l'accesso agli studi superiori e di assistere gli studenti nel corso degli studi universitari;
con l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo alla approvazione del piano triennale di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996, si é espressamente previsto, nell'ambito delle misure concernenti le attività di orientamento, culturali e didattiche integrative, che «Per specifiche iniziative e programmi relativi ad attività di orientamento, culturali e didattiche integrative, nonché per l'attuazione delle altre norme previste in materia di diritto allo studio, da realizzarsi anche tramite Collegi Universitari legalmente riconosciuti, potranno essere concessi contributi alle Università» e in tal modo si è esplicitamente riconosciuto il ruolo «assolutamente complementare» dei Collegi rispetto alla specifica azione formativa realizzata dagli Atenei;
il comma 603 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» stabilisce che «Tutti i collegi universitari
gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti»;
tale comma potrebbe comportare la suddivisione dei contributi ministeriali destinati ai 14 collegi attualmente legalmente riconosciuti dal ministero dell'università e della ricerca fra alcune centinaia di Istituzioni non fornite dei requisiti richiesti ai Collegi universitari riconosciuti e ne deriverebbe una vanificazione del significato del contributo stesso e una concreta difficoltà per i Collegi -:
se il Governo intenda estendere ad altre istituzioni oltre i 14 collegi attualmente legalmente riconosciuti l'accesso ai contributi previsti sul capitolo n. 1696 del bilancio di previsione del ministero dell'università e della ricerca con denominazione «contributo a favore dei Collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale e internazionale» e, in caso affermativo, come intenda tutelare l'operato degli attuali 14 Collegi legalmente riconosciuti che subiranno una significativa riduzione di un contributo di significativa importanza per i loro bilanci.
(4-02120)
CASSOLA. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
prima dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) i conservatori di musica non prevedevano corsi post-diploma (2o livello);
molti giovani musicisti italiani alla fine del proprio iter di studi, dopo l'acquisizione del diploma italiano, al fine di migliorare la preparazione (insufficiente rispetto ai parametri europei), hanno optato di studiare e perfezionarsi in quei Paesi europei dove da decenni erano già stati istituiti corsi postgraduate e master;
per allinearsi agli standards europei, seguendo le linee programmatiche dettate dalla Convenzione di Lisbona, nel 2002 è entrata in vigore la legge n. 148 del 2002 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) che supera la prassi dell'equipollenza prevista dalla legge n. 1563 del 1951 (Validità legale dei diplomi conseguiti in istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli di italiani), a sua volta appendice di una legge del 1933, a favore del riconoscimento dei titoli di studio europei;
il comma 1 dell'articolo 5 della citata legge n. 148 del 2002 recita: «Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione»;
a distanza di 5 anni, questa legge, con particolare riferimento al citato articolo 5, è rimasta inattuata perché ancora mancante del regolamento di attuazione che deve precisare le procedure da seguire al fine del riconoscimento;
l'adeguamento delle Istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale) alle Accademie o Università Musicali europee allo stato attuale è solo teorico poiché gli stessi docenti che insegnano nei corsi inferiori seguono lo studente per tutto l'arco degli studi;
in tutte le strutture superiori europee il possesso di titoli postgraduate e master è la condicio sine qua non per potere insegnare nei corsi universitari;
tuttavia, circa il riconoscimento dei titoli accademici europei, per le professioni artistiche si parla ancora di equipollenza;
per ottenere tale riconoscimento bisogna seguire una procedura burocratica che comporta un notevole dispendio di energie, tempo e denaro (richiedere la legalizzazione del titolo presso gli uffici del Paese dove si è acquisito il titolo, la traduzione giurata dello stesso, portare il tutto al Consolato Italiano per la dichiarazione di valore e inviare il materiale a una apposita commissione che dovrà valutare se accordare o meno l'equipollenza) -:
se non ritenga necessario e urgente, per garantire al nostro Paese l'adeguamento ai parametri culturali europei e per impedire a giovani studenti e a docenti preparati l'esodo verso strutture musicali superiori europee, varare il regolamento esecutivo della legge n. 148 del 2002 per il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse dal proseguimento degli studi;
se non ritenga di voler adottare provvedimenti ad hoc affinché i titoli di studio europei vengano automaticamente riconosciuti senza dovere ricorrere a pratiche farraginose e costose (fermo restando che siano stati conseguiti in Accademie o Università di prestigio internazionale);
se non ritenga di voler valutare che nei corsi superiori delle Istituzioni AFAM vengano assunti solo quei docenti in possesso di titoli di studio postgraduate al fine di garantire, in futuro, la qualità e la preparazione dell'insegnamento superiore.
(4-02124)