Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 92 del 16/1/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
La IX Commissione,
premesso che:
il recente tragico incidente ferroviario occorso il 13 dicembre 2006 sulla linea del Brennero ha evidenziato la necessità di affrontare senza ulteriori indugi il grave problema della sicurezza dei trasporti ferroviari e più in generale della sicurezza dei trasporti in senso intermodale;
il recepimento della direttiva comunitaria 2004/49/CE e gli adempimenti ad essa conseguenti non possono ulteriormente essere differiti;
al tempo stesso, il problema della sicurezza dei trasporti deve essere affrontato in un'ottica generale, non limitata alla singola, seppur rilevante, tipologia di trasporto, considerata la necessità di un approccio strettamente intermodale delle diverse tipologie di trasporto (terrestre, marittima, aerea e ferroviaria);
nella precedente legislatura l'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha attribuito all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di istituire un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza ed alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto (cosiddetto osservatorio informatizzato per la sicurezza dei trasporti), operante in tempo reale e con riguardo a tutte le modalità di trasporto;
a tale disposizione era seguita una direttiva interministeriale con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero per l'innovazione tecnologica, aveva dettato le linee guida per l'attuazione della predetta disposizione normativa;
la completa attuazione di tale strumento, a legislazione vigente, consentirebbe di dare una prima immediata risposta alla conclamata esigenza di concentrare in un unico soggetto le attività connesse alla vigilanza ed alla sicurezza dei trasporti intermodali, nel senso più completo del termine;
il problema della sicurezza intermodale dei trasporti può trovare compiuta ed organica soluzione unicamente attraverso la costituzione di un unico organismo, quale l'Agenzia per la sicurezza dei trasporti, nel quale far confluire le competenze dei soggetti/enti che si occupano di sicurezza dei trasporti per le singole tipologie (terrestre, marittimo, aereo e ferroviario), allo scopo di aumentare il livello complessivo di sicurezza,
impegna il Governo
a procedere con celerità al recepimento della direttiva 2004/49/CE in materia di sicurezza ferroviaria, nonché ad assumere ogni iniziativa per la costituzione in via legislativa dell'agenzia nazionale della sicurezza dei trasporti, provvedendo, nelle more, a dare piena attuazione al disposto di cui all'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
(7-00101)«Tassone».