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Allegato A
Seduta n. 96 del 23/1/2007
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(A.C. 1496 - Sezione 2)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il malessere che attraversa il mondo del calcio professionistico, del quale i recenti scandali rappresentano la manifestazione più grave ed eclatante, ha aperto nel Paese un dibattito sull'individuazione dei rimedi adeguati alla gravità della situazione, al fine di restituire credibilità e trasparenza al settore;
attesa la necessità che ciascuno faccia la propria parte per collaborare alla normalizzazione del calcio italiano, in particolare procedendo ad una riscrittura delle regole per evitare il ripetersi dei gravi fenomeni verificatisi;
tenuto conto che il Parlamento italiano, nel rispetto dell'autonomia dello sport, è chiamato a ridefinire il quadro normativo per la parte di propria competenza;
impegna il Governo
a promuovere le iniziative dirette:
alla revisione della disciplina delle società sportive professionistiche contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e squadre professionistiche;
alla rivisitazione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, con il quale si è consentito alle società professionistiche il perseguimento dello scopo di lucro e la quotazione in borsa, alla luce delle esperienze maturate che hanno prodotto una sovrapposizione del fine lucrativo su quello sportivo e modificato l'equilibrio tra le dimensioni propriamente sportive e quelle spettacolari del fenomeno.
9/1496/1.Pescante, Garagnani, Aracu, Di Centa, Luciano Rossi.
La Camera,
premesso che:
secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, lo sport costituisce un'attività economica ai sensi dell'articolo 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;
la Commissione ha peraltro riconosciuto la specificità dello sport, come espresso ad esempio nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre del 2000, relativa «alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa che devono essere prese in considerazione nelle politiche comuni»;
in quella occasione il Consiglio ha assunto una posizione favorevole alla messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi come vantaggiosa per il principio di solidarietà tra tutti i livelli e le discipline dello sport;
il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ha introdotto all'articolo 111-282, una norma di sostegno allo sport, i cui profili europei sono promossi dall'Unione tenendo conto della specificità
del settore, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa;
in tal senso l'azione dell'Unione promuove l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, che mirino a promuovere la messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti TV, ai livelli appropriati, al fine di attuare il principio di solidarietà tra tutti i livelli e tutte le discipline dello sport.
9/1496/2.Li Causi.
La Camera,
premesso che:
l'attività svolta dalle società sportive dilettantistiche riveste valore sociale;
sussiste la necessità di sostenere, anche economicamente, la loro attività che vede il coinvolgimento di migliaia di ragazzi e giovani trasmettendo valori di lealtà sportiva e correttezza,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ulteriori misure idonee a sostenere l'attività delle società sportive dilettantistiche soprattutto per quanto riguarda i settori giovanili.
9/1496/3.Adenti, Li Causi.
La Camera,
preso atto che il «prodotto» sportivo, e in particolar modo calcistico, è un fattore determinante ai fini delle dinamiche concorrenziali nel settore audiovisivo;
considerato che il calcio ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo strategico per l'economia del settore, superando nel fatturato spettacoli d'intrattenimento e cinema;
tenuto conto che, nella maggior parte dei paesi europei, il calcio è la forza trainante non solo per lo sviluppo dei servizi televisivi a pagamento, ma gioca un ruolo determinante anche per le emittenti in chiaro;
valutato che la vendita dei diritti, combinata alla portata dell'esclusiva, ha effetti significativi sulla struttura dei mercati televisivi in quanto può favorire la concentrazione dei media ed ostacolare la concorrenza fra le emittenti;
considerato che l'articolo 1 del provvedimento, nel delegare il Governo ad adottare decreti legislativi volti a disciplinare la titolarità e l'esercizio dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi di campionati professionistici, non ne specifica la procedura di suddivisione;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative per garantire una maggiore varietà e concorrenza, a procedere alla suddivisione dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico in un numero di lotti pari alle modalità di trasmissione oggetto della vendita dei diritti, valutate le reali condizioni di concorrenza presenti, da offrire separatamente nell'ambito di una procedura trasparente tesa a contrastare posizioni monopolistiche da parte degli operatori.
9/1496/4. Fava.
La Camera,
considerato che l'articolo 1 del provvedimento, nel delegare il Governo ad adottare i vari decreti legislativi sul tema in discussione, nonché gli eventuali decreti integrativi e correttivi che si renderanno necessari in un tempo successivo, non
consente un approfondito dibattito in sede parlamentare del provvedimento in esame;
valutata l'importanza di adottare un provvedimento condiviso che riequilibri il sistema, limiti il diritto soggettivo alla vendita dei diritti tv e reintroduca la contrattazione congiunta da parte della Lega professionisti;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative, eventualmente ricorrendo ad uno strumento differente da quello della delega governativa per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione delle strutture già esistenti nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo per la promozione delle attività di sostegno dello sport associazionistico oltre che prevedere specifiche misure al fine di modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dagli strumenti urbanistici per i comuni che intendono implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo in accordo con le società di calcio professionistiche che intendono realizzare nuovi impianti sportivi ovvero di ristrutturare quelli esistenti.
9/1496/5. Alessandri.
La Camera,
valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000;
tenuto conto che la specificità del fenomeno sportivo si traduce nei principi di solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva;
preso atto che l'indagine sul sistema sportivo svolta nella XIV legislatura ha palesato i limiti di un sistema che non investe nella crescita del movimento sportivo di base;
considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi di campionati professionistici;
impegna il Governo
a definire, in sede di adozione dei decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, una quota pari almeno al 10 per cento del totale delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei suddetti diritti, a fini di mutualità generale del sistema.
9/1496/6. Bricolo.
La Camera,
tenuto conto che la formazione dei giovani sportivi è fondamentale per la vitalità dello sport e delle squadre nazionali, e pertanto dove essere incoraggiata e sostenuta dalle federazioni sportive e dal pubblico;
valutato il grave squilibrio che si è venuto a creare negli ultimi anni tra le ricche società di serie A, con oltre il 75 per cento degli introiti e quelle dei club delle serie «minori», con il conseguente depotenziamento dei settori giovanili e del calcio dilettantistico;
visto che uno dei criteri direttivi della delega legislativa in esame è che la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi avvenga in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile;
preso atto che la formulazione relativa a tale valorizzazione risulta essere vaga e variamente interpretabile;
considerato che nel provvedimento in esame non viene data la giusta importanza all'investimento nelle attività dei vivai e della formazione dei giovani atleti da parte dei partecipanti alle competizioni sportive;
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della norma al fine di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a tener conto, nell'ambito della distribuzione delle risorse derivanti dai diritti televisivi, oltre al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno dei singoli partecipanti, anche dell'investimento, da parte dei singoli soggetti, nell'attività del vivaio, da quantificare attraverso la rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra da atleti di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il 15o anno di età e che siano tesserati presso le Leghe professionistiche.
9/1496/7. Caparini.
La Camera,
considerato che il comma 2, lettera d), fra i princìpi della delega legislativa, prevede il riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;
visto che fra i criteri direttivi della delega governativa in esame viene specificato che la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi deve avvenire in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, una specifica regolamentazione per far sì che ogni club, a partire da un'ora e mezzo dopo il termine dell'incontro, possa sfruttare su internet una sintesi della durata massima di trenta minuti delle partite disputate in casa e in trasferta e sia previsto ulteriormente che, a partire dal 31 luglio 2007, ogni club possa diffondere sul proprio sito internet o sul sito di terzi, dopo il termine dell'incontro, senza limitazioni di tempo, la cronaca delle partite giocate in casa. Ogni club possa cedere, inoltre, senza limitazioni, i diritti di trasmissione radiofonica in chiaro delle partite giocate in casa dopo il termine dell'incontro e in caso di trasmissione in diretta, e che l'utilizzazione non possa superare dieci minuti per ogni tempo di gioco.
9/1496/8. Allasia.
La Camera,
considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi;
tenuto conto che questa mancanza potrebbe generare confusione e alterare l'efficienza e la trasparenza del mercato dei diritti televisivi;
preso atto che il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, ha sottolineato, in una recente audizione svoltasi presso la Camera dei deputati, che «gran parte dei problemi economici del settore dipendono dalle modalità effettive della ripartizione delle risorse tra le varie squadre»;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che:
la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti non può essere inferiore al 40 per cento;
la quota che deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi non può essere inferiore al 20 per cento;
la parte di risorse distribuita fra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza, deve essere non inferiore al 20 per cento;
la quota destinata alle società per favorire l'investimento nell'attività dei vivai, non può essere inferiore al 10 per cento;
la percentuale ripartita fra le singole società a scopi di mutualità in favore delle attività dilettantistiche, non deve essere inferiore al 10 per cento.
9/1496/9. Stucchi.
La Camera,
considerato che le società sportive senza fini di lucro attualmente in attività sono oltre cento mila e che lo sport italiano, per radicate tradizioni storiche, basa la sua struttura sulle società sportive che ne costituiscono l'asse portante;
vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio;
considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative affinché nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi, una quota di tali risorse, non inferiore al 10 per cento, sia vincolata a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico per il finanziamento di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnica-sportiva, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero della situazioni di disagio sociale.
9/1496/10. Goisis.
La Camera,
considerato che i diritti TV degli eventi sportivi, e in particolar modo di quelli calcistici determinano una particolare immagine di marchio per il canale che li trasmette e consentono all'emittente di raggiungere un particolare pubblico non altrimenti raggiungibile con altri programmi;
constatato che nei canali a pagamento il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti mentre nella TV non a pagamento, il calcio attrae una particolare fascia di pubblico, e di conseguenza, inserzionisti pubblicitari che non sarebbero attirati da altri programmi;
valutato che il calcio fornisce elevati livelli di audience e produce eventi che hanno luogo regolarmente, per la maggior parte dell'anno: garantisce un elevato seguito a lungo termine e induce gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale;
preso atto che il calcio consente, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua con i conseguenti benefici in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio é maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato;
visto che la lettera c) del comma 3 del provvedimento in esame dice che i diritti audiovisivi devono essere commercializzati per singola piattaforma e permette quindi alle Leghe di vendere i diritti delle competizioni sportive per la trasmissione via satellite, sul digitale terrestre, sulla tv via internet, sulla tv via rete cellulare;
dato che su tutte le piattaforme esiste la concorrenza, tranne che sul satellite, in cui Sky detiene il monopolio;
impegna il Governo
ad effettuare, in sede di attuazione, un monitoraggio delle disposizioni richiamate al fine di introdurre eventuali correttivi a sostegno della reale concorrenza fra gli operatori, in un mercato rilevante come quello per l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive e in particolare calcistiche.
9/1496/11. Cota.
La Camera,
considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi di campionati professionistici;
tenuto conto che questa mancanza potrebbe generare confusione e alterare l'efficienza e la trasparenza del mercato dei diritti in questione;
preso atto che la ripartizione delle risorse economiche deve avvenire in modo da assicurare l'equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti alle competizioni;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva distribuisca, tra i vari partecipanti alla competizione, una quota non inferiore al 20 per cento in relazione ai risultati sportivi raggiunti, una quota non inferiore al 20 per cento in relazione al rispettivo bacino di utenza, una quota non inferiore al 10 per cento tenuto conto dell'investimento delle singole società nell'attività dei vivai e una quota non inferiore al 10 per cento a scopi di mutualità in favore delle attività dilettantistiche.
9/1496/12. Pottino.
La Camera,
tenuto conto che in questo provvedimento non c'è nessuna misura che incoraggi e sostenga l'investimento nell'attività dei vivai, che sono invece centrali per il loro fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà;
tenuto conto che la formazione dei giovani sportivi è fondamentale per la vitalità dello sport e delle squadre nazionali, e pertanto deve essere incoraggiata e sostenuta dalle federazioni sportive e dal pubblico;
valutato che una buona legge sul riordino dei diritti televisivi, in analogia con quanto già previsto in altri Paesi europei, deve prevedere misure per la valorizzazione dei vivai giovanili nello sport;
impegna il Governo
ad effettuare in sede applicativa un monitoraggio del provvedimento, al fine di adottare ulteriori provvedimenti volti a tener conto fra i criteri alla base della ripartizione dei proventi dei diritti operata dalle Leghe professionistiche, del criterio dell'investimento, da parte dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, nell'attività del vivaio.
9/1496/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Garavaglia.
La Camera,
considerato che le proposte di iniziativa parlamentare prevedono, a differenza della delega legislativa, l'affermazione del principio della vendita collettiva per legge e ne rimettono l'attuazione (in alcuni casi secondo princìpi e criteri direttivi specifici)
al soggetto organizzatore, talvolta prevedendo una preventiva deliberazione del CONI;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere nell'offerta dei diritti audiovisivi da parte delle Leghe una procedura trasparente e non discriminatoria con l'introduzione di elementi di concorrenza tra il soggetto preposto all'organizzazione dell'evento sportivo e i partecipanti, consentendo a questi ultimi di sviluppare un'offerta nuova, legata al loro marchio.
9/1496/14. Dozzo.
La Camera,
tenuto conto che lo strumento della delega legislativa non consente un approfondito dibattito in sede parlamentare in ragione della sua genericità;
valutata la necessità di inserire nel provvedimento alcune necessarie specificazioni in merito alla disciplina e alla titolarità dei diritti televisivi e al mercato degli stessi;
dato che alcune questioni di rilevante importanza ai fini di un riequilibrio della distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati sportivi professionistici non vengono affrontate;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'introduzione di facilitazioni per l'accesso ai contenuti da parte degli operatori televisivi, radiofonici e dei nuovi media; l'introduzione di specifiche che consentano di mettere a disposizione del mercato più diritti, contribuendo per tale via all'innovazione e attenuando la tendenza alla concentrazione sui mercati dei media; la determinazione di un limite temporale alla durata dei contratti.
9/1496/15. Guido Dussin.
La Camera,
tenuto conto che l'uso dei media nei diversi Paesi europei è uno specchio dei rispettivi sistemi culturali, economico-sociali e produttivi;
visto il ruolo sempre maggiore che le telecomunicazioni ricoprono per la crescita e lo sviluppo di un Paese;
considerato che il calcio può rappresentare il volano fondamentale della diffusione delle nuove tecnologie, promuovendo le nuove piattaforme tecnologiche;
preso atto che il «prodotto» sportivo, e in particolar modo calcistico, è un fattore determinante ai fini delle dinamiche concorrenziali nel settore audiovisivo;
impegna il Governo
nell'ambito della disciplina della commercializzazione dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi, a mettere in atto politiche volte a facilitare l'accesso ai contenuti da parte degli operatori televisivi, radiofonici e dei nuovi media.
9/1496/16. Filippi.
La Camera,
visto che nel provvedimento viene riconosciuto il carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;
riconosciuto che lo stadio è da sempre un luogo di socialità privilegiato in cui lo sport è occasione di incontro e condivisione;
considerato che nel provvedimento non viene affrontata la problematica della fatiscenza degli impianti sportivi che ostacola sia la presenza degli spettatori sugli spalti che le riprese televisive; visto che è palese l'importanza del ruolo del pubblico
nelle manifestazioni sportive, che incide sullo stato d'animo dei partecipanti, contribuendo a determinare l'esito della competizione;
dato che non esistono impedimenti da parte del comune o della Lega calcio per le società sportive professionistiche che intendessero ristrutturare uno stadio esistente o costruirne uno nuovo;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire l'equilibro competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, prevedere agevolazioni per l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta, alle società sportive interessate, di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali, anche utilizzando le norme sul project financing, previste dal codice dei contratti pubblici.
9/1496/17. Lussana.
La Camera,
considerato che, nell'ambito dei principi alla base della delega legislativa viene specificato che la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti in oggetto avvenga mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi spartivi, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;
preso atto che gli eventi sportivi, e in particolar modo il calcio, consentono, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua con i conseguenti benefici in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato;
valutato che gli eventi calcistici forniscono elevati livelli di audience per la maggior parte dell'anno, garantendo quindi un elevato seguito a lungo termine e inducendo gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che, nell'ambito di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, siano messi a disposizione del mercato più diritti, suddivisi in diversi pacchetti valutando le reali condizioni di concorrenza del mercato, attenuando la tendenza alla concentrazione sul mercato dei media e al conseguente vantaggio competitivo della titolarità di contenuti premium salvaguardando in tal modo anche le esigenze dell'emittenza locale.
9/1496/18. Fugatti.
La Camera,
tenuto conto che in questo provvedimento non c'è nessuna misura a sostegno delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, che sono invece centrali per il loro fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il loro forte legame col territorio;
preso atto che le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola;
preso atto che la programmazione televisiva offre il prodotto del calcio professionistico in contemporanea allo svolgimento delle competizioni agonistiche ufficiali della Lega nazionale dei dilettanti;
considerato che questa sovrapposizione di trasmissioni genera nel sistema una rilevante sofferenza economica, oltre ad un allontanamento di praticanti, dirigenti, collaboratori e spettatori che ruotano intorno allo sport dilettantistico;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere e valorizzare l'importanza del mondo sportivo dilettantistico, con la destinazione del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti televisivi da destinare a progetti di ampliamento e rinnovo dell'impiantistica sportiva di base, alla realizzazione di corsi di aggiornamento professionale e tecnico rivolti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale ed all'inserimento dei diversamente abili.
9/1496/19. Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
considerato che un buon provvedimento sulla commercializzazione dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi professionistici deve tendere a facilitare la concorrenza sul mercato e non certo favorire uno specifico operatore;
preso atto che nel provvedimento in esame si stabilisce che la commercializzazione in forma centralizzata deve essere disciplinata in modo tale da consentire la realizzazione di un sistema equilibrato in cui operino più operatori sul mercato;
valutato che nel nostro Paese, attualmente, esiste la presenza di un solo operatore sulla piattaforma del digitale terrestre;
dato che in questo provvedimento non si prevede chiaramente la condizione di libero mercato per la vendita su una singola piattaforma con divieto di sublicenza;
impegna il Governo
ad intervenire, in sede applicativa con specifici correttivi normativi, volti a sottolineare che i divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, siano validi solo nel caso in cui sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma.
9/1496/20. Gibelli.
La Camera,
valutato che lo sviluppo del mercato dei diritti televisivi ha indirizzato nuove ingenti risorse nel mondo del calcio;
considerato che la Lega nazionale dilettanti, per sua natura é un soggetto che ha essenzialmente finalità sociali, senza fini di lucro con un fine prioritario teso diffondere e favorire la pratica sportiva calcistica, attraverso i giovani;
preso atto che le società dilettantistiche, con le loro 36 mila squadre giovanili ed i circa 600 milioni di euro di investimenti nel settore, supportano il calcio giovanile;
visto che in questo provvedimento si fa riferimento alla destinazione di una quota delle risorse economiche provenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi per la mutualità generale del sistema;
impegna il Governo
ad adottare in sede applicativa una specifica disciplina in cui si chiarisca la destinazione delle risorse a fini di mutualità del sistema calcistico dilettantistico, rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti.
9/1496/21. Pini.
La Camera,
considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi di campionati professionistici;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a specificare, che la ripartizione di cui in premessa sarà determinata e deliberata, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, tenuto conto che una quota pari al 40 per cento dovrà essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra i singoli partecipanti alla competizione.
9/1496/22. Montani.
La Camera,
considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti patecipanti alla competizione sportiva, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sortivi di campionati professionistici;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a definire la ripartizione, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, di una quota non inferiore al 20 per cento per i singoli partecipanti in relazione ai loro risultati sportivi.
9/1496/23. Brigandì.
La Camera,
riconosciuto che il diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi deve essere attribuito al soggetto organizzatore della competizione sportiva ed ai soggetti partecipanti;
dato che ai partecipanti alla competizione sportiva è garantita la salvaguardia dell'autonomia commerciale nonché la titolarità esclusiva dei diritti di archivio commerciale;
visto che la norma in esame configura pertanto una situazione giuridica di «contitolarità» dei diritti di sfruttamento tra il soggetto organizzatore (la Lega professionistica) e i soggetti partecipanti alle competizioni (società sportive);
impegna il Governo
a tener conto, in sede applicativa, del principio del riconoscimento, per il soggetto partecipante alla competizione sportiva, dell'autonomia nella gestione di iniziative commerciali, nonché della possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.
9/1496/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Bodega.
La Camera,
valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000;
vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio;
dato che in questo provvedimento non c'è nessuna misura a sostegno delle società e delle associazioni dilettantistiche, tantomeno a vantaggio delle categorie inferiori e dello sport di base in generale;
considerato che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale e la sua pratica deve essere accessibile a tutti, mettendo in atto programmi volti a facilitare l'inserimento delle persone diversamente abili;
preso atto che le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi, allo sviluppo del settore giovanile, al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili, per incentivare politiche indirizzate a valorizzare il carattere sociale dello sport.
9/1496/25. Maroni.
La Camera,
dato che la ripartizione delle risorse economiche deve avvenire in modo da assicurare l'equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti alle competizioni, mentre una quota delle medesime deve essere destinata ai fini di mutualità generale del sistema;
visto che una quota prevalente delle risorse deve essere tra tutti i partecipanti alle competizioni in parti uguali, mentre le restanti risorse sono attribuite al soggetto organizzatore, che provvede a ridistribuirle;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a specificare che la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, dovrà essere effettuata tenendo conto e premiando l'investimento di ciascuna società nell'attività di vivaio da quantificare attraverso la rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la FIGC quali professionisti o giovani di serie.
9/1496/26. Grimoldi.