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Allegato B
Seduta n. 99 del 29/1/2007
COMUNICAZIONI
Interrogazione a risposta scritta:
MARINELLO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo), ha fissato gli importi dei canoni di abbonamento speciale al servizio pubblico televisivo, decorrenti dal 1o gennaio 2000;
alla lettera e) di detto comma, fra i soggetti sottoposti all'obbligo di corrispondere il canone speciale sono stati individuati «circoli, associazioni, sedi di partiti, istituti religiosi, studi professionali, botteghe, negozi ed assimilati, mense aziendali; scuole»;
l'articolo 9, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha modificato il dettato dell'articolo 16, comma l, legge 23 dicembre 1999, n. 448, inserendo dopo le parole negozi ed assimilati la frase: «ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva»;
conseguentemente le botteghe, i negozi ed assimilati che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva sono escluse dal pagamento del canone speciale;
il canone ordinario di abbonamento alle radiodiffusioni è stato introdotto con l'articolo 7, comma 1, del regio decreto-legge 3 ottobre 1925, n. 1917, con il conseguente dispositivo «Chiunque intenda ricevere le radiotrasmissioni circolari deve essere munito di apposita licenza di abbonamento»;
il criterio di distinzione fra soggetti tenuti al pagamento del canone ordinario e soggetti tenuti al pagamento di un canone speciale è stato introdotto con l'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo «I prezzi di abbonamento di cui all'articolo 8 riguardano gli utenti privati»;
il concetto di canone speciale di abbonamento alle radiodiffusioni è stato introdotto con l'articolo 10, comma 2, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo «Gli esercizi pubblici e tutti coloro che impiegano gli apparati a scopo di lucro diretto o indiretto, stipuleranno speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria»;
in questi giorni diversi studi professionali stanno ricevendo dalla direzione amministrazione abbonamenti della RAI, una lettera che invita i titolari, qualora presso i propri locali siano installati televisori, a provvedere al versamento di un canone di abbonamento speciale;
tale lettera fa seguito alla disposizione normativa del Ministero delle comunicazioni dettata dal decreto ministeriale 20 dicembre 2002, che all'articolo 4 regola la misura dei canoni di abbonamento speciale per chiunque detenga fuori dall'ambito familiare apparecchi radioriceventi o televisivi, facendo rientrare in quest'obbligo anche tutti gli studi professionali, botteghe, negozi e assimilati;
trattandosi dunque di un canone previsto e dovuto in base alla semplice detenzione dell'apparecchio televisivo, le suddette disposizioni impongono l'obbligo del pagamento di detto canone indipendentemente dall'uso al quale gli apparecchi stessi vengono adibiti (ad esempio la sola visione di videocassette, anche dimostrative, filmati, eccetera -:
se non ritenga tale obbligo iniquo e particolarmente penalizzante per gli studi professionali e per le imprese che non possono fare a meno di utilizzare apparecchi per la visione di videocassette o filmati prodotti su richiesta dei clienti per esclusivi motivi professionali;
se non ritenga opportuno intervenire, attraverso apposita iniziativa, al fine di prevedere l'esonero dal pagamento del canone di abbonamento, speciale o supplementare, per i soggetti titolari di studi professionali che, per lo svolgimento della loro specifica attività lavorativa, detengano in via temporanea o utilizzino apparecchi di ricezione radiotelevisiva.
(4-02349)